Sentenza n. 8861/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Chieti, Atto n. 37552 del 21 luglio 2023, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, appartenente all'Arma dei Carabinieri, collocato in quiescenza a domanda all'età di 56 anni dopo aver maturato 39 anni di servizio utile, ha contestato il prospetto INPS di liquidazione del TFS, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti e violazione dell'art. 36 Cost. Ha chiesto l'annullamento dell'atto e l'accertamento del diritto al ricalcolo del TFS mediante inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione. In via preliminare, il TAR ha verificato la regolarità della notificazione eseguita all'indirizzo PEC che, alla data del 22 novembre 2023, risultava indirizzo primario e domicilio digitale dell'INPS nel registro IPA. Nel merito, la controversia è stata ricondotta all'accertamento di un diritto soggettivo rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, si applichi non solo al personale della Polizia di Stato, ma anche al personale delle altre forze di polizia a ordinamento militare, tra cui l'Arma dei Carabinieri. La disposizione riconosce sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita; il beneficio spetta anche a chi sia collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile. Il ricorrente possedeva entrambi i requisiti. Il termine del 30 giugno dell'anno in cui maturano i requisiti non è stato ritenuto perentorio, poiché la norma non prevede espressamente una decadenza e l'ambiguità della disposizione impedisce di desumere conseguenze decadenziali. Il TAR ha prescisso dall'esame della domanda di annullamento, ritenendo che il prospetto di liquidazione non avesse natura provvedimentale e che la controversia riguardasse un diritto soggettivo. Ha quindi accertato il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS e imposto all'INPS di rideterminarlo includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
Al personale della Polizia di Stato ... e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento ...
La norma si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso il personale dell'Arma dei Carabinieri, e consente il riconoscimento del beneficio anche in caso di collocamento a riposo a domanda quando siano maturati 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 21 l. n. 232/1990
Ha modificato l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la cui disciplina è stata applicata dal giudice al calcolo della base del TFS.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Concorre a fondare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al rapporto di impiego non privatizzato.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato quale base della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella controversia riguardante il rapporto di impiego del personale delle forze di polizia.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Riconduce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
art. 28 d.l. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020
Ritenuto applicabile, secondo il principio tempus regit actum, alla notificazione effettuata nel 2023 all'indirizzo PEC primario risultante dal registro IPA dell'INPS.
art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012
Richiamato con riguardo all'indice degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni formato dal Ministero della Giustizia; alla data della notificazione l'INPS non aveva comunicato un indirizzo ai fini dell'iscrizione nell'indice.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
In base al richiamo operato in sentenza, sulle somme spettanti devono essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato, unitamente all'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, per escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello dell'Arma dei Carabinieri, ai fini del riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella liquidazione del trattamento di fine servizio.
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta al personale collocato a riposo a domanda quando, al momento della cessazione, siano stati compiuti 55 anni di età e maturati almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza, in assenza di un'espressa previsione normativa e in ragione dell'ambiguità della disposizione.
- La controversia sul diritto al corretto calcolo del trattamento di fine servizio del personale in regime di diritto pubblico appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il prospetto di liquidazione privo di natura provvedimentale non richiede necessariamente una pronuncia di annullamento, essendo sufficiente l'accertamento del diritto e del conseguente obbligo di ricalcolo.
- Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del trattamento di fine servizio spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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