Cassazione Penale, Sentenza n. 8126/2022 del 07/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha riconosciuto il vincolo di continuazione tra più sentenze di condanna. Il ricorrente ha censurato l'individuazione del "reato più grave" e la conseguente errata determinazione della pena base utilizzata per calcolare gli aumenti di continuazione: secondo la difesa la pena più grave sarebbe stata quella risultante dalla sentenza del Tribunale di Velletri (pena complessiva anni 7 mesi 4 e €22.000), mentre il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto più grave la sentenza emessa dal Tribunale di Roma. Inoltre è stato dedotto che l'errata individuazione ha condotto ad un illegittimo incremento della pena detentiva del reato satellite (invece che limitarsi alla pena pecuniaria), con riferimento a una pena pecuniaria di €1.000 disposta in continuazione con altro capo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha confermato che il reato più grave individuato è quello del capo n.27 della sentenza della Corte d'appello di Roma (6/11/2019), ma ha rilevato un errore di diritto nel calcolo della pena base: il giudice dell'esecuzione ha applicato la pena già ridotta per il rito abbreviato, mentre la giurisprudenza richiede che, quando si riconosce la continuazione tra condanne pronunciate in distinti giudizi abbreviati, la pena base si determini nella sua entità precedente alla diminuente per il rito abbreviato; su tale pena base vanno applicati gli aumenti per continuazione e soltanto alla fine va calcolata la diminuzione di un terzo per il rito abbreviato. Per questo motivo la sentenza è stata annullata e rinviata alla Corte d'appello di Roma (in diversa composizione, conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n.183/2013) esclusivamente per la rideterminazione della pena.
Norme richiamate
Cassazione, Sez. 1, n. 37168
Secondo questa pronuncia, in sede esecutiva la determinazione della pena in caso di continuazione tra reati condannati in distinti giudizi abbreviati richiede di prendere la pena base prima della diminuzione per il rito abbreviato, applicare gli aumenti per continuazione su tale pena e poi applicare la diminuente sull'intero risultante.
Cassazione, Sez. 1, n. 20007
Ulteriore orientamento giurisprudenziale che conferma il criterio di calcolo della pena quando interviene il rito abbreviato e la continuazione tra più condanne.
Corte costituzionale
Prescrive la necessità, in caso di rinvio per rideterminazione della pena, che il nuovo giudizio sia celebrato da diverso collegio rispetto a quello che ha emesso il provvedimento impugnato.
Sentenze impugnate / oggetto del cumulo
Tribunale di Roma 15/10/2018 (divenuta irrevocabile 02/02/2021); Tribunale di Velletri 12/01/2021 (divenuta irrevocabile 12/01/2021); Corte d'appello di Roma 06/11/2019
Riferimenti alle pronunce materialmente coinvolte nella valutazione della continuazione e nella determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la corretta pena base da considerare per il capo più grave fosse quella antecedente alla diminuzione per il rito abbreviato, così come risultante dalla sentenza d'appello.
Massime di principio
- Quando si riconosce la continuazione tra condanne pronunciate in distinti giudizi abbreviati, la pena base va assunta nella sua entità prima dell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato; gli aumenti per continuazione si calcolano su quella pena base e solo successivamente si applica la diminuzione prevista per il rito abbreviato sull'intero risultante.
- Il "reato più grave" si individua in base alla pena complessivamente irrogata (tenendo conto di recidiva e altre aggravanti), non sulla sola pena risultante dopo riduzioni processuali; un'errata individuazione può alterare gli aumenti e il tipo di pena interessata dall'incremento (detentiva vs pecuniaria).
- Se la Corte di cassazione annulla per vizio nel calcolo della pena, il rinvio per la rideterminazione va fatto a diverso collegio, in ottemperanza alla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.183/2013).
- In casi simili è utile verificare sempre: a) quale sia la pena "base" effettiva prima di diminuzioni; b) se tutte le condanne derivano dal rito abbreviato; c) se l'aumento per continuazione riguarda la sola pena pecuniaria o anche quella detentiva, sulla base delle pene originarie.
- La parte che rileva l'errore deve precisare come l'errata qualificazione del reato più grave incida concretamente sul calcolo degli aumenti e sulla composizione delle pene, poiché ciò è decisivo per ottenere l'annullamento e la rideterminazione.
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