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Sentenza

Sentenza n. 1774/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202401667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata erogazione del contributo previsto per una manifestazione inserita nel Calendario ufficiale delle manifestazioni di grande richiamo turistico dell'anno 2012

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, quale organizzatrice della manifestazione Porto d'Arte, inserita nel Calendario ufficiale regionale per il 2012 e regolarmente realizzata, aveva chiesto il rimborso del 30% dei costi sostenuti, pari a euro 686.100,06, sulla base del bando chiamata progetti e disciplina allegato al D.D.G. n. 1667 del 23 luglio 2012. L'amministrazione non contestava il possesso dei requisiti, ma comunicava che la sospensione della linea d'intervento 3.3.1.1. del PO FESR impediva l'adozione dell'atto giuridicamente vincolante. Dopo l'ingiunzione di pagamento ottenuta davanti al giudice ordinario, il decreto ingiuntivo veniva opposto e revocato per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, con conferma in appello. Riassunto il giudizio davanti al TAR, la ricorrente chiedeva in via principale l'accertamento del diritto al finanziamento, sostenendo che l'inserimento nel Calendario fosse sufficiente a far maturare il diritto al rimborso e che la successiva attività amministrativa avesse natura meramente contabile. In subordine chiedeva il risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento, assumendo che l'amministrazione avesse consentito lo svolgimento degli eventi e comunicato solo tardivamente le criticità finanziarie. La Regione sosteneva che l'inserimento nel Calendario fosse soltanto un requisito di ammissibilità, non sufficiente a fondare il diritto al contributo, e che fossero necessari ulteriori istruttoria, valutazione comparativa e adozione dell'atto giuridicamente vincolante. Deduceva inoltre la tardività della domanda e la carenza dei requisiti previsti dal bando. Il TAR ha preliminarmente escluso dal materiale valutabile la documentazione tardivamente prodotta dalla resistente, ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., salvo i documenti già tempestivamente prodotti dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto corretta la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda principale. L'art. 39, comma 3, della l.r. n. 2/2002 esclude espressamente che l'inserimento di una manifestazione nel Calendario ufficiale attribuisca il diritto al finanziamento e qualifica come facoltativa la decisione dell'amministrazione di attivare una procedura di cofinanziamento. Il bando prevedeva ulteriori requisiti di ammissibilità, una valutazione dei progetti secondo criteri predeterminati, l'attribuzione di un punteggio minimo, l'adozione di un atto giuridicamente vincolante con individuazione dei beneficiari e degli importi, successivi decreti di finanziamento provvisorio e, infine, la concessione definitiva previa verifica contabile. Pertanto l'inserimento nel Calendario costituiva requisito necessario ma non sufficiente e, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la posizione della richiedente era di interesse legittimo pretensivo, non di diritto soggettivo. La domanda di accertamento è stata comunque rigettata anche nel merito: il procedimento non era giunto alla fase di selezione e concessione a causa del blocco della linea di finanziamento; inoltre, la ricorrente non aveva impugnato l'atto di arresto procedimentale e non era possibile per il giudice accertare direttamente la spettanza del finanziamento, perché residuavano attività istruttorie e valutazioni tecnico-discrezionali non surrogabili in sede processuale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a. Quanto alla domanda subordinata di risarcimento per lesione dell'affidamento incolpevole, il TAR ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Tale pretesa riguarda il diritto soggettivo all'integrità patrimoniale leso da una condotta amministrativa contraria a correttezza e buona fede e, non rientrando la controversia in una materia di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a., appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. La ricorrente potrà riproporre tale domanda davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 4.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 39 l.r. n. 2/2002

    L'inserimento delle manifestazioni nel calendario ufficiale regionale non attribuisce comunque diritto a finanziamento regionale.

    L'inserimento nel Calendario non attribuisce il diritto al finanziamento; l'attivazione della procedura di finanziamento costituisce una facoltà dell'amministrazione e il contributo richiede ulteriori valutazioni e atti di concessione.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

    L'accertamento della fondatezza della pretesa è possibile soltanto in presenza di attività vincolata o quando non residuino discrezionalità e adempimenti istruttori; il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nella selezione e valutazione dei progetti.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Il giudizio dovrà essere in parte qua riproposto ... entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

    La domanda devoluta al giudice ordinario per difetto di giurisdizione amministrativa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato.

  • art. 133 c.p.a.

    La giurisdizione amministrativa sulle pretese risarcitorie derivanti dalla lesione dell'affidamento incolpevole sussiste, secondo la ricostruzione recepita dal TAR, soltanto nelle materie di giurisdizione esclusiva; al di fuori di esse la controversia spetta al giudice ordinario.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La documentazione prodotta oltre il termine perentorio di quaranta giorni liberi prima dell'udienza di discussione non è utilizzabile ai fini della decisione, salvo che riproduca documenti già tempestivamente prodotti.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    La richiesta della parte di sollevare conflitto negativo di giurisdizione non è stata accolta, poiché il TAR ha ritenuto corretta la giurisdizione amministrativa sulla domanda relativa alla fase procedimentale di concessione e la giurisdizione ordinaria sulla domanda risarcitoria da affidamento.

Massime di principio

  • L'inserimento di un'iniziativa in un calendario ufficiale regionale di manifestazioni finanziabili costituisce, quando la legge lo preveda espressamente, un requisito di ammissibilità necessario ma non sufficiente per ottenere il contributo e non attribuisce di per sé un diritto soggettivo al finanziamento.
  • Quando il bando prevede ulteriori requisiti, una valutazione comparativa, l'attribuzione di punteggi e l'adozione di un atto giuridicamente vincolante o di un provvedimento di concessione, la posizione del richiedente resta di interesse legittimo pretensivo fino alla conclusione della procedura di attribuzione.
  • Il giudice amministrativo può accertare direttamente la fondatezza della pretesa al conseguimento di un beneficio soltanto se l'attività è vincolata o non residuano margini di discrezionalità e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori; non può sostituire la propria valutazione a quella amministrativa nella selezione dei progetti e nell'accertamento dei requisiti.
  • La domanda di risarcimento per lesione dell'affidamento incolpevole causata da una condotta amministrativa contraria a correttezza e buona fede tutela il diritto soggettivo all'integrità patrimoniale e, fuori dalle materie di giurisdizione esclusiva amministrativa, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La mancata impugnazione dell'atto che arresta il procedimento di concessione, unita alla persistente necessità di istruttoria e valutazione discrezionale, impedisce al giudice amministrativo di riconoscere direttamente la spettanza del finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e ripartoDanno da lesione dell'affidamento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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