Cassazione Penale, Sentenza n. 41921/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Cagliari che aveva riconosciuto la continuazione fra cinque sentenze esecutive a carico di Antonella Ferraro, determinando la pena unica in 1 anno e 6 mesi di reclusione e €1150,00 di multa e confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena per le prime due sentenze ma non per le altre tre. I ricorrenti deducono violazione degli artt. 76, comma 1, e 81, comma 1, cod. pen., nonché degli artt. 663 e 671 cod. proc. pen.: si lamenta un mero refuso nel dispositivo (mancata menzione della sentenza n.5), e, soprattutto, la violazione del principio di unicità del rapporto esecutivo perché il giudice dell'esecuzione ha mantenuto la sospensione per alcune sentenze e l'ha negata per altre (anche in ragione di revoche disposte prima dell'unificazione), creando così un regime differenziato della stessa pena unica. Il Procuratore sostiene che, avendo già il giudice dell'esecuzione revocato la sospensione per due sentenze con ordinanza non impugnata, il beneficio non avrebbe dovuto essere mantenuto nei confronti della pena unificata; la difesa sostiene invece che il giudice dell'esecuzione può concedere/estendere il beneficio anche dopo l'unificazione, potendo rimettere in discussione decisioni esecutive antecedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati nei limiti esposti. Ha rilevato che, oltre al mero refuso formale nel dispositivo (omessa menzione di una delle sentenze unificate, superabile con la lettura congiunta della motivazione), il Tribunale di Cagliari non ha adeguatamente valutato la possibilità di estendere la sospensione condizionale alla pena unitariamente determinata e ha applicato erroneamente l'art. 81 cod. pen., creando un regime differenziato in violazione del principio di unità della pena derivante dalla continuazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice dell'esecuzione può, entro i limiti di legge, concedere o estendere la sospensione condizionale anche quando alcune sentenze non l'avevano riconosciuta, ma deve valutare la questione in termini unitari. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione, limitatamente alla questione della sospensione condizionale della pena unificata.
Norme richiamate
art. 76 cod. pen.
Rinvio in relazione al trattamento sanzionatorio dei reati concorrenti/continuati; la Corte richiama il principio di unità nella determinazione della pena quando opera la continuazione
art. 81 cod. pen.
Interpretato nel senso che non può essere applicato per creare un regime differenziato della pena quando le condanne sono unificate per continuazione: la pena deve essere intesa nella sua unicità
art. 164 cod. pen.
Richiamato per spiegare che l'estensione della sospensione condizionale alla pena complessivamente determinata non viola l'art.164 quando la pluralità di condanne è assimilata a una condanna unica per reato continuato
art. 663 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata nell'ambito del controllo del giudice dell'esecuzione sulle misure e benefici connessi alle sentenze esecutive
art. 671 cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione condizionale della pena, anche se non riconosciuta in tutte le sentenze che verranno unificate, valutando l'estensione del beneficio alla pena unitaria determinata
Massime di principio
- Quando più condanne diventano definitive e viene riconosciuta la continuazione, la pena determinata va considerata nella sua unicità: il giudice dell'esecuzione deve valutare se estendere alla pena unificata benefici già concessi per singole sentenze, senza creare regimi differenziati.
- Il giudice dell'esecuzione può concedere o estendere la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., anche per condanne per le quali la sospensione non era stata riconosciuta in sede di cognizione, ma la valutazione va effettuata in termini unitari alla luce della continuazione.
- La revoca di una sospensione condizionale disposta antecedentemente all'unificazione incide sulla valutazione, ma non impedisce automaticamente che il beneficio venga riesaminato in sede di unificazione: il giudice dell'esecuzione deve motivare la decisione in rapporto alla pena unica.
- Errori formali nel dispositivo (mero refuso che omette di menzionare una sentenza unificata) possono essere superati se il complesso dell'ordinanza chiarisce la decisione; tuttavia, errori di valutazione sull'applicazione delle norme sulla continuazione e sui benefici sanzionatori giustificano l'annullamento e il rinvio.
- Nei rimescolamenti della titolarità del giudizio (rinvio in diversa composizione) la Corte di Cassazione può disporre nuovo esame da parte del giudice dell'esecuzione per assicurare una valutazione corretta e unitaria dei benefici sulla pena unificata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41843/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41844/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41848/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41849/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41850/2023 del 16/10/2023
- Sentenza penale · 16 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 41851/2023 del 16/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →