Cassazione Penale, Sentenza n. 30609/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello di Milano che, pur assolvendo alcuni imputati dal reato di associazione, ha confermato o rideterminato condanne per reati di intestazione fittizia/trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) e reati connessi relativamente a società titolari di pizzerie e a una società immobiliare. Le censure principali hanno riguardato: uso illegittimo di intercettazioni provenienti da altro procedimento e loro inutilizzabilità; vizio di motivazione e travisamento della prova circa la natura della dazione di denaro (prestito o investimento) e l'effettivo coinvolgimento finanziario di Carvelli; insufficienza della prova dell'elemento soggettivo del reato di intestazione fittizia (dolo specifico o consapevolezza dell'intestatario fittizio); violazioni di norme processuali relative all'assunzione di prove testimoniali; illegittimità della confisca di somme ritenute non connesse; vizi relativi all'applicazione della recidiva e alla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Francesco Bilotta e di Giuseppe Carvelli e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Gaetano Ierardi, confermando le rispettive responsabilità e ritenendo congrua la motivazione dei giudici di merito su quei profili. Il ricorso di Marco Bilotta è stato parzialmente accolto: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Marco limitatamente alla valutazione dell'elemento soggettivo (dolo/consapevolezza) richiesto per i reati di intestazione fittizia a lui ascritti, e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Milano per un nuovo esame di quel profilo. Per gli altri aspetti la sentenza d'appello resta confermata. Sono state inoltre disposte le statuizioni sulle spese processuali a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori / intestazione fittizia)
Il reato ha natura a forma libera e non richiede un atto negoziale formale: è sufficiente l'attribuzione fittizia di titolarità o la acquisizione della titolarità di fatto di valori o quote societarie. Può integrarsi anche quando l'interessato non è ancora sottoposto a misure di prevenzione purché egli possa fondatamente presumere l'avvio del procedimento; il dolo elusivo può concorrere con altre finalità e la responsabilità dell'intestatario fittizio puo' fondarsi sulla sua consapevolezza della finalità elusiva altrui, non necessariamente sul possesso del dolo specifico.
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
Applicato per spiegare la partecipazione dell'intestatario fittizio: chi concorre al fatto può essere punito anche se non è animato dallo stesso dolo specifico, purché sia consapevole della finalità illecita perseguita da altro concorrente.
artt. 597, 608 e 526 c.p.p. (eccezioni processuali richiamate)
Richiamati dai ricorrenti come norme processuali cui fare riferimento per vizi nella motivazione o nell'attività istruttoria; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a sovvertire il complessivo impianto probatorio e motivazionale dei giudici di merito.
art. 520 c.p.p. (utilizzo di atti di altro procedimento / inutilizzabilità delle prove)
La Corte ricorda che l'invocazione dell'inutilizzabilità di intercettazioni provenienti da altro procedimento richiede specificità e la prova di resistenza dell'effetto che la esclusione avrebbe sul giudizio; eccezioni generiche non sono ammissibili. Non tutte le conversazioni valorizzate risalgono all'altro procedimento, e gran parte del materiale è legittimamente acquisito.
art. 191 c.p.p. (principi relativi all'utilizzabilità delle intercettazioni)
Riferito dai ricorrenti per censurare l'uso di conversazioni; la Corte ha ribadito che la censura generica non invalida la motivazione e che va valutato il complesso probatorio.
art. 210 c.p.p. (assunzione della prova testimoniale e modalitÃ)
La Corte ha ritenuto che la contestazione formale sull'assunzione della testimonianza di un soggetto potenzialmente imputato non abbia prodotto prova di resistenza e, anzi, la dichiarazione è stata considerata poco attendibile dalla corte di merito.
art. 240 c.p. (confisca)
Contestata la confisca di somme; la Corte ha ritenuto che la confisca sia legittima quando sussista un nesso con i proventi illeciti o flussi non tracciabili rilevati in sede di bilancio e indagini, valutando proporzionalità e connessione fattuale.
Massime di principio
- Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) non è necessario un atto formale: è decisivo dimostrare l'attribuzione fittizia o il controllo di fatto sui valori/quote e la finalità elusiva, che può essere provata anche tramite indizi documentali, contabili e conversazioni intercettate.
- L'intestatario fittizio può essere punito in concorso anche se non animato dal dolo specifico, purché sia dimostrabile che era consapevole della finalità illecita perseguita dall'interponente (almeno in termini di fondato presupposto o conoscenza dei rischi di misure ablative).
- L'uso di intercettazioni provenienti da altro procedimento richiede contestualizzazione e la parte che ne chiede l'esclusione deve indicare in modo preciso le conversazioni coinvolte e dimostrare l'effetto che la loro esclusione avrebbe sul giudizio (prova di resistenza); eccezioni vaghe o generiche sono inammissibili.
- La Corte di legittimità ha limiti nel sindacare la valutazione di merito: le censure di travisamento della prova o vizio di motivazione devono essere specifiche e dimostrare come l'errore incida sull'esito; ricorsi che ripropongono un nuovo giudizio di merito senza specificità sono spesso rigettati.
- Per contestare una confisca è necessario dimostrare la mancanza di nesso tra le somme sequestrate e i proventi illeciti o l'assenza di elementi contabili che indicano flussi non tracciabili; la somma in contante deve essere valutata nel contesto dell'attività imprenditoriale e della sua consistenza.
- Quando si impugna la fondatezza dell'elemento soggettivo (dolo o consapevolezza) in reati di intestazione fittizia, la difesa dovrebbe proporre elementi positivi a discarico (es. indipendenza finanziaria, assenza di flussi da terzi sospetti, contratti/documentazione che dimostrino autonomia) e non solo eccepire genericamente l'assenza di conoscenza.
- Le corti di merito possono integrare il quadro probatorio richiamando e confrontando tra loro elementi dichiarativi, documentali e intercettazioni legittimamente acquisiti: la valutazione complessiva e coerente di questi elementi costituisce di norma base solida per la condanna.
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