Cassazione Penale, Sentenza n. 45696/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Spinazzola impugna la sentenza d'appello per la conferma di condanna per omicidio aggravato, detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione; contesta in particolare l'esclusione della scriminante della legittima difesa, sostenendo che si era armato per mera precauzione e non per accettare una sfida, che la prevedibilità del rischio non equivale ad accettazione consapevole della situazione di pericolo, che a fronte di un eventuale errore nella valutazione del pericolo avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 55 c.p. sull'eccesso colposo, che avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante della provocazione e che la diminuzione della pena per la prevalenza delle attenuanti generiche non è stata applicata nella massima estensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'assise d'appello secondo cui Spinazzola, recandosi armato all'incontro e non desistere nonostante minacce telefoniche, aveva volontariamente accettato una situazione di pericolo assimilabile a una sfida, escludendo così la legittima difesa prevista dall'art. 52 c.p. Ha anche escluso l'applicabilità dell'art. 55 c.p. (eccesso colposo) e ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi (tra cui la richiesta di riconoscimento della provocazione e di maggiore diminuzione di pena). Il ricorso è stato rigettato; l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in grado dalle parti civili, liquidate in euro 4.300 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 52 c.p.
La norma sulla legittima difesa richiede che la necessità sia effettiva e non vi rientrino i casi in cui l'agente abbia volontariamente accettato o creato la situazione di pericolo; la Corte interpreta 'necessità' in senso perentorio, escludendo l'esimente quando l'agente ha scelto di affrontare consapevolmente il rischio.
art. 55 c.p.
L'art. 55 sullo stato di legittima difesa per eccesso colposo non è applicabile se mancano i presupposti della scriminante stessa; l'eccesso colposo riguarda errore nella valutazione del pericolo e dei mezzi usati, ma non opera se l'agente ha volontariamente accettato la situazione di rischio.
art. 603, comma 3 c.p.p.
La Corte del merito ha disposto perizia medico-legale e balistica ai sensi di questa disposizione per ricostruire dinamica e sequenza dei fatti; la Cassazione ne registra l'uso a supporto della valutazione fattuale su chi ha sparato per primo.
art. 62 n. 2 c.p.
L'attenuante della provocazione è incompatibile con la contestata aggravante dei futili motivi; la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo che chiedeva il riconoscimento della provocazione posto che i giudici avevano già accertato i futili motivi.
Massime di principio
- Portare un'arma volontariamente per recarsi a un incontro e non desistere nonostante minacce è valutato come accettazione consapevole del rischio e può escludere la legittima difesa.
- La prevedibilità di un rischio non equivale automaticamente a legittima difesa: l'esimente richiede che la minaccia sia inevitabile e non frutto di una situazione volontariamente assunta dall'agente.
- Se vengono esclusi i presupposti della legittima difesa, non trova applicazione la disciplina dell'eccesso colposo (art. 55 c.p.), perché questa presuppone l'esistenza di una situazione difensiva legittima erroneamente valutata.
- L'accertamento fattuale (es. minacce telefoniche, fatto di essersi recati armati, risultanze peritali su chi ha sparato per primo) è cruciale: decisioni soggettive e comportamenti precedenti pesano fortemente nella qualificazione della scriminante.
- L'attenuante della provocazione è incompatibile con l'aggravante dei futili motivi; chi agisce per futili motivi difficilmente ottiene il riconoscimento della provocazione.
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