Sentenza n. 1298/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’ottemperanza della sentenza di questo TAR, n. 5339/25 del 04/06/2025, depositata in data 15/07/2025, previa disapplicazione e/o annullamento della nota di adempimento della Prefettura di Napoli del 12/09/2025, con la quale ha decretato la propria incompetenza, trasmettendo gli atti alla Prefettura di Roma.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota della Prefettura di Napoli che, in asserita esecuzione della sentenza, ha dichiarato la propria incompetenza e trasmesso gli atti alla Prefettura di Roma
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Prefettura di Napoli il nulla osta per lavoro subordinato, era entrato regolarmente in Italia e, a causa dell'inerzia amministrativa nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell'irreperibilità del datore originario, aveva chiesto un permesso per attesa occupazione o la possibilità di procedere con un nuovo datore di lavoro. La Prefettura aveva poi revocato il nulla osta per l'erronea indicazione del codice Ateco; tale revoca era stata annullata dal TAR con la sentenza n. 5339/2025, che aveva imposto all'Amministrazione di valutare il rilascio di un titolo di soggiorno con il nuovo datore di lavoro o per attesa occupazione, tenendo conto della sopravvenuta situazione lavorativa del ricorrente. In sede di ottemperanza, il ricorrente ha dedotto la nullità della nota con cui la Prefettura di Napoli ha declinato la competenza e trasmesso gli atti alla Prefettura di Roma, ritenendo tale condotta elusiva del giudicato. Ha inoltre lamentato la violazione delle garanzie procedimentali. Il Ministero dell'Interno ha sostenuto la correttezza dell'adempimento e la competenza della Prefettura di Roma in ragione della residenza del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nella parte relativa all'ottemperanza e ha dichiarato nulla la nota della Prefettura di Napoli per violazione del giudicato. La sentenza precedente imponeva una riedizione del potere specificamente riferita alla procedura iniziata con il nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli, nell'ambito della quota e dei flussi di sua competenza, e richiedeva la valutazione della nuova occupazione del ricorrente e della possibilità di rilasciare un titolo per attesa occupazione o con diverso datore di lavoro. La Prefettura di Napoli non poteva quindi sottrarsi all'adempimento mediante trasmissione degli atti alla Prefettura di Roma. Il TAR ha ordinato alla Prefettura di Napoli di convocare il ricorrente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno con il nuovo datore di lavoro oppure di procedere al rilascio di un titolo per attesa occupazione entro sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione centrale per le politiche migratorie del Ministero dell'Interno, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di cento euro per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo. Le spese di lite sono state compensate; il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'accoglimento è qualificato nel dispositivo come parziale, in ragione della delimitazione della domanda accolta e delle ulteriori statuizioni accessorie.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
Individua i criteri per la liquidazione del compenso professionale per il patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
riduzione ordinaria del 50% del compenso
Impone la riduzione ordinaria del compenso spettante per il patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, è nullo per violazione o elusione del giudicato l'atto con cui l'amministrazione, anziché dare esecuzione al comando giudiziale, declina la propria competenza e trasferisce il procedimento ad altra amministrazione, quando il giudicato individua in modo chiaro l'amministrazione tenuta alla riedizione del potere.
- Quando una sentenza impone all'amministrazione una nuova valutazione tenendo conto di specifiche sopravvenienze personali e lavorative, l'amministrazione deve svolgere effettivamente tale valutazione e non può limitarsi ad adottare un atto incompatibile con il contenuto conformativo della pronuncia.
- La competenza a eseguire il giudicato deve essere individuata in relazione alla concreta vicenda procedimentale oggetto della sentenza e al contenuto del comando giudiziale, non soltanto sulla base della residenza attuale dell'interessato.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e stabilire contestualmente una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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