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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15978/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso della maggiore Irpef versata su una prestazione erogata in forma capitale da un fondo di previdenza complementare alla cessazione del rapporto di lavoro. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, limitandosi però a dire in modo generico che la sentenza di primo grado era "pienamente condivisibile" e che dalla documentazione emergeva la verità di quanto allegato nel ricorso introduttivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per omessa/motivazione apparente, perché la CTR non aveva indicato le censure di primo grado, la motivazione della sentenza appellata e i motivi specifici dell'appello; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di un accordo tra la banca datrice di lavoro e la commissione interna che prevedeva un meccanismo di incrocio contributivo, aspetto ritenuto rilevante ai fini della disciplina fiscale applicabile, con riferimento all'art. 17, comma 2, d.P.R. 917/1986.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale meramente apparente e quindi nulla. Ha affermato che la motivazione per relationem è valida solo se il giudice di appello svolge una autonoma valutazione critica degli elementi richiamati e rende percepibili in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione; nel caso concreto, la CTR si era limitata ad affermazioni generiche e apodittiche, senza confrontarsi con i motivi di appello e senza consentire di comprendere l'iter logico seguito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    richiamato come vizio denunciato nel ricorso, ma il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo

  • art. 17, comma 2, d.P.R. 917/1986

    invocato dalla ricorrente per sostenere la non deducibilità dei contributi e la conseguente rilevanza del fatto storico non esaminato

  • Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053

    la motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione

  • Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814

    la motivazione per relationem è valida solo se i contenuti mutuati sono oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultano chiare, univoche ed esaustive

  • Cass. 7/8/2015 n. 16612

    il giudice di appello deve esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado rispetto ai motivi di impugnazione

  • Cass. 21/9/2017 n. 22022

    richiamata per affermare la nullità della motivazione meramente apparente in appello

  • Cass. 25/10/2018 n. 27112

    richiamata per ribadire che una motivazione laconica e generica non consente di verificare l'iter logico della decisione

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando esiste solo graficamente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per decidere la controversia.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice che la utilizza effettua un'autonoma valutazione critica degli elementi richiamati e rende esplicite le ragioni per cui li condivide.
  • Il giudice di appello non può limitarsi a una formula di adesione alla sentenza di primo grado, ma deve confrontarsi con i motivi di gravame e spiegare perché li ritiene infondati.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione che denuncia la nullità della motivazione è accolto, resta assorbito l'esame delle ulteriori censure fondate sul vizio di omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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