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Ordinanza

Ordinanza n. 73/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della determina del Responsabile del settore Urbanistica – Patrimonio del Comune di San Giorgio Jonico (Taranto) r.g. n. 1696 del 18.11.2025 pubblicata, ai sensi dell’art. 124, 1°comma, del d.lgs. n. 267/2000, in data 18.11.2025 al n. 2430, con la quale si procedeva “all’aggiudicazione definitiva in comodato d’uso a titolo oneroso dell’immobile di proprietà comunale, sito in San Giorgio Jonico (Taranto) alla via Don Bosco s.n.c., identificato nel Catasto Fabbricati al foglio 13, P.lla 18 denominato Scuola Michele Nesca – Padiglioni 1-2-3-4, al Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da: Renewia S.p.a. (Capogruppo mandataria), Ass. Magna Grecia formazione (mandante), SKP Puglia (mandante), Arbitrax (mandante), Umana S.p.a. (mandante) che ha offerto un canone mensile di euro 4.006,00…”.

Giustizia amministrativa202600089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale di aggiudicazione definitiva, in comodato d'uso a titolo oneroso, di un immobile comunale a un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determina di aggiudicazione definitiva dell'immobile comunale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento indica quale aggiudicatario un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, che aveva offerto un canone mensile di euro 4.006,00. In sede cautelare, il ricorso risulta fondato, per quanto emerge dall'ordinanza, su un unico motivo formulato in termini generici e sulla dedotta violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza o della posizione della ricorrente. La ricorrente ha inoltre prospettato un danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'aggiudicazione, senza tuttavia specificarlo concretamente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che l'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non trovi applicazione alle procedure concorsuali, interpretate estensivamente come ogni procedimento nel quale l'amministrazione effettua una valutazione comparativa tra soggetti aspiranti a conseguire posizioni giuridiche qualificate nei suoi confronti. La procedura di aggiudicazione oggetto di causa rientra, secondo la valutazione sommaria propria della fase cautelare, in tale ambito comparativo. Per il restante profilo, il motivo è stato ritenuto generico e quindi prima facie inammissibile ai sensi dell'art. 40 c.p.a. È stato inoltre escluso il danno grave e irreparabile, poiché prospettato in modo del tutto generico e astratto. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia e per la natura interinale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non si applica alle procedure concorsuali; tale nozione è intesa estensivamente e comprende ogni valutazione comparativa tra soggetti aspiranti a posizioni giuridiche qualificate nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 40 c.p.a.

    La formulazione generica del motivo di ricorso ne determina, prima facie, l'inammissibilità.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è valutata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 124, comma 1, d.lgs. 267/2000

    La disposizione è richiamata quale base della pubblicazione della determina comunale impugnata.

Massime di principio

  • L'art. 10-bis l. 241/1990 non si applica alle procedure concorsuali, intese in senso estensivo come procedimenti nei quali l'amministrazione compie una valutazione comparativa tra soggetti aspiranti a conseguire posizioni giuridiche qualificate nei suoi confronti.
  • In sede cautelare, un motivo di ricorso formulato in modo generico e privo di una specifica censura riferita all'atto impugnato può essere ritenuto prima facie inammissibile ai sensi dell'art. 40 c.p.a.
  • Il periculum in mora non è dimostrato quando il danno grave e irreparabile viene allegato in termini generici e astratti, senza indicazione concreta della sua consistenza e irreversibilità.

Come è indicizzato

MateriePartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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