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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31953/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato con effetto ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato. Il difensore aveva eccepito la violazione del termine di preavviso di dieci giorni liberi per la notifica dell'avviso di udienza, ma il Tribunale aveva ritenuto inapplicabili gli artt. 666, comma 3, e 678 c.p.p. al procedimento speciale previsto dall'art. 51-ter Ord. pen. Il ricorrente ha dedotto un vizio processuale, sostenendo che il decreto di fissazione dell'udienza camerale era stato notificato al difensore senza rispettare il termine prescritto. Dagli atti risultava che il difensore non aveva ricevuto l'avviso per la prima udienza, fissata il 19 febbraio 2026, con il rispetto dei dieci giorni liberi; era comparso soltanto per eccepire la nullità e il Tribunale aveva rinviato all'udienza del 26 febbraio 2026, nella quale aveva deciso sulla revoca della misura. Il ricorrente ha quindi sostenuto che il successivo rinvio non fosse sufficiente a sanare il vizio, dovendosi rinnovare l'avviso nel rispetto del termine legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'inosservanza del termine libero e integro di dieci giorni tra la notifica dell'avviso di udienza al difensore e la data dell'udienza determina una nullità a regime intermedio del provvedimento conclusivo, se tempestivamente eccepita. La nullità non è sanata dalla mera concessione di un ulteriore termine, quando questo costituisca soltanto integrazione del termine originario; il termine per la difesa deve essere almeno pari a quello che sarebbe spettato in caso di citazione regolare. Tali principi si applicano anche al procedimento ex art. 51-ter Ord. pen., nonostante la sua natura cautelare e transitoria o l'eventuale urgenza. Poiché il difensore era comparso, non ricorreva una nullità assoluta per sua assenza, ma una nullità a regime intermedio, tempestivamente dedotta. L'ordinanza impugnata e l'avviso di fissazione dell'udienza sono stati annullati con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 3, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente e considerato quale disposizione che prevede il termine di preavviso per la comparizione nel procedimento di sorveglianza.

  • art. 678 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle forme del procedimento di sorveglianza e al termine di preavviso dell'udienza.

  • art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    La procedura speciale per la prosecuzione, sostituzione o revoca della misura alternativa, attivata dalla comunicazione del magistrato di sorveglianza, è soggetta alle garanzie relative al termine di difesa e all'avviso di udienza.

  • art. 184 c.p.p.

    Quando la nullità riguarda la citazione a comparire, il termine per la difesa non può essere inferiore a quello che sarebbe spettato se la citazione fosse stata regolare; tale regola è applicabile anche all'avviso per l'udienza camerale davanti al Tribunale di sorveglianza.

  • art. 182, comma 2, c.p.p.

    Individua i termini entro i quali deve essere eccepita la nullità a regime intermedio.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, l'inosservanza del termine libero e integro di dieci giorni tra la notifica dell'avviso di udienza al difensore e la data dell'udienza determina una nullità a regime intermedio del provvedimento conclusivo, quando la nullità sia tempestivamente eccepita.
  • La nullità derivante dal mancato rispetto del termine di comparizione non è sanata dalla semplice concessione di un ulteriore termine a integrazione di quello originario; occorre garantire un termine per la difesa non inferiore a quello che sarebbe spettato in caso di notificazione regolare.
  • Le regole sul termine di difesa e sull'avviso di udienza si applicano anche al procedimento previsto dall'art. 51-ter Ord. pen. per la prosecuzione, sostituzione o revoca di una misura alternativa, nonostante la natura cautelare, transitoria o asseritamente urgente della procedura.
  • Quando il difensore compare all'udienza, anche al solo fine di eccepire la nullità derivante dall'irregolare avviso, il vizio non integra una nullità assoluta per assenza del difensore, ma una nullità a regime intermedio soggetta ai termini di deduzione previsti dall'art. 182, comma 2, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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