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Ordinanza

Ordinanza n. 409/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, quanto al ricorso n. 1887 del 2024: - della D.C.R. Calabria n. 307 del 26 luglio 2024, pubblicata sul BUR 31 luglio 2024, n. 159, con cui è stata approvata la «Modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Aggiunta del paragrafo 32.5 relativo al criterio localizzativo "Fattore pressione discariche"»; - per quanto occorrer possa, della D.G.R. Calabria n. 293 del 21 giugno 2024, pubblicata sul BUR 8 luglio 2024, n. 141, di adozione della suddetta modifica, nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto; quanto al ricorso n. 1926 del 2024: - della nota della Regione Calabria – Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente – Settore 2 “Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali – Sviluppo sostenibile” prot. n. 555614 del 5 settembre 2024, avente ad oggetto «Art. 27bis D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo di VIA ed AIA. Progetto: “Sistemazione e l'ampliamento della discarica per rifiuti speciali non pericolosi già autorizzata, con A.I.A. rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., con D.D.G. n. 14053 del 06/10/2008 e n. 10347 del 23/08/2011 aggiornati con D.D.G. n. 12724 del 30/10/2014, sita in località Gallù-Carratello del Comune di Pianopoli (CZ)”. Proponente: RLV & CO S.r.l. – sede legale in Via della Moscova, 46/7 20121 – MILANO Comune d'intervento: Pianopoli (CZ) ARCHIVIAZIONE», - dell'allegato parere prot. n. 484705 del 23 luglio 2024 della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI della Regione Calabria, - di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresa la nota della Regione Calabria prot. n. 500410 del 30 luglio 2024 avente ad oggetto la comunicazione di archiviazione del procedimento volto al rilascio del PAUR ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990;

Giustizia amministrativa202401926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.C.R. Calabria recante modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti mediante aggiunta del criterio localizzativo "Fattore pressione discariche"; nonché provvedimento regionale di archiviazione dell’istanza di PAUR comprensivo di VIA e AIA

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha proposto due ricorsi connessi. Il ricorso n. 1887 del 2024 è diretto contro la modifica del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvata con deliberazione del Consiglio regionale e adottata con deliberazione della Giunta regionale, deducendo l’illegittimità della disciplina pianificatoria. Il ricorso n. 1926 del 2024 è diretto contro la nota regionale di archiviazione del procedimento per il rilascio del PAUR, il parere tecnico e gli atti connessi. All’udienza pubblica il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità per carenza di interesse. Quanto al ricorso n. 1887 del 2024, l’archiviazione dell’istanza di PAUR sembrerebbe fondata non sulla modifica del Piano regionale contestata, ma sul previgente criterio del fattore pressione discariche. Quanto al ricorso n. 1926 del 2024, il provvedimento di archiviazione risulta plurimotivato e il ricorrente non avrebbe contestato tutte le ragioni poste a suo fondamento. La Regione, inoltre, ha chiesto il rinvio per rimediare a un mero errore materiale commesso in sede di costituzione.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, senza definire il merito né dichiarare l’inammissibilità. Ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulle questioni di inammissibilità rilevate d’ufficio, assicurando il contraddittorio processuale. Ha inoltre accolto la richiesta di rinvio formulata dalla Regione, fissando per il prosieguo della trattazione del merito dei ricorsi riuniti l’udienza pubblica del 13 maggio 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha utilizzato la norma per sottoporre alle parti le questioni di possibile inammissibilità rilevate d’ufficio e consentire il deposito di memorie prima della decisione.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale base normativa del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo di VIA e AIA.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato in relazione alla comunicazione regionale di archiviazione del procedimento PAUR.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso, deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per memorie prima di definire la controversia.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, il ricorso è esposto a una possibile carenza di interesse quando non contesta tutte le autonome ragioni poste a fondamento dell’atto, poiché la caducazione di una sola motivazione non sarebbe idonea a rimuovere l’effetto lesivo.
  • L’interesse a impugnare un atto presupposto può risultare carente quando il provvedimento applicativo lesivo non sia fondato sulla disciplina sopravvenuta contestata, ma su una disciplina previgente rimasta in vigore.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàGiurisdizione e riparto
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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