Cassazione Civile, Sentenza n. 19949/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale di Crema, della loro istanza di esdebitazione in seguito a fallimento. La questione centrale era se gli effetti della riabilitazione ex art. 178 c.p. siano equivalenti agli effetti dell'estinzione del reato conseguente a patteggiamento ex art. 445 c.p.p., e dunque se la sentenza di patteggiamento (e le successive modifiche normative introdotte dal d.lgs. 150/2022, art. 25) potessero sostituire la riabilitazione richiesta dall'art. 142, n. 6, l.fall. I ricorrenti hanno altresì dedotto vizi procedurali (violazione del contraddittorio) e dedotto questioni costituzionali e di proporzionalità rispetto ai termini per ottenere l'esdebitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i profili di violazione del contraddittorio, rilevando che l'INPS aveva depositato le note nei termini minimi di legge. Sul piano sostanziale la Corte ha confermato la mancanza di equivalenza tra la riabilitazione ex art. 178 c.p. e l'estinzione per patteggiamento ex art. 445 c.p.p.: la riabilitazione richiede un accertamento ampio del ravvedimento concreto del condannato e, quando possibile, l'eliminazione delle conseguenze civili del reato, valutazione discrezionale spettante al Tribunale di Sorveglianza. Ha inoltre escluso l'applicazione retroattiva della novella d.lgs. 150/2022 (art. 445 comma 1-bis c.p.p.), applicando il principio tempus regit actum, stante l'assenza di disciplina transitoria; la sentenza di applicazione della pena su richiesta era anteriore alla nuova normativa (22/11/2013). Ha osservato che il Tribunale fallimentare non può sostituirsi al Tribunale di Sorveglianza nella valutazione della riabilitazione. Sono state condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 6.200 oltre oneri.
Norme richiamate
art. 178 c.p.
Disciplina la riabilitazione: richiede accertamento del completo ravvedimento del condannato e, se possibile, l'eliminazione delle conseguenze civili del reato; atto discrezionale del Tribunale di Sorveglianza.
art. 142 l.fall.
Prevede, tra i requisiti per l'esdebitazione, che il fallito abbia ottenuto la riabilitazione se condannato per i delitti indicati al n. 6; la norma richiede la riabilitazione in senso formale e non una sua mera analogia.
art. 445 c.p.p.
La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna.
La disposizione (nella versione con comma 1-bis introdotto dal d.lgs. 150/2022) limita gli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento quando non sono previste pene accessorie; tuttavia la Corte ha ritenuto che la norma processuale sia applicabile solo alle pronunce emesse successivamente alla sua entrata in vigore.
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 25, co. 1, lett. b
Ha modificato l'art. 445 c.p.p. introducendo un regime più favorevole circa gli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento; la Corte ha stabilito che tale novella non ha efficacia retroattiva in assenza di specifica previsione transitoria.
principio tempus regit actum (Sezioni Unite, sent. n. 6548/2025)
Principio applicato dalla Corte: la disciplina processuale si applica in base al tempo in cui l'atto/processo è stato compiuto; pertanto gli effetti regolati dalla norma processuale vanno valutati rispetto alla data di emissione della pronuncia penale.
art. 653 c.p.p.
Richiamato nella valutazione della portata degli effetti delle sentenze di patteggiamento; la giurisprudenza precedente è stata richiamata ma superata dalla più recente interpretazione.
art. 42 l.fall.
Riguarda gli effetti di spossessamento nella procedura fallimentare; citato a sostegno dell'argomento sulla difficoltà pratica di ottenere risarcimenti nel breve termine tra reato e apertura del fallimento.
art. 143 l.fall.
Fissa il termine per la proposizione dell'istanza di esdebitazione; evocato nella censura di presunta disparità in caso di reato commesso vicino all'apertura della procedura fallimentare.
art. 179 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in ordine alla valutazione della congruità della somma offerta alla persona offesa; la Corte ha precisato che la valutazione della riabilitazione è di competenza del Tribunale di Sorveglianza e non del giudice fallimentare.
artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU
Riferimenti ai diritti di difesa e al giusto processo invo cati dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali.
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell'esdebitazione quando il fallito è stato condannato per reati indicati dall'art. 142, n.6, l'istituto richiesto dalla legge è la riabilitazione formale ex art. 178 c.p.; la mera estinzione del reato per patteggiamento non equivale alla riabilitazione.
- Le modifiche processuali che limitano o ampliano gli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento si applicano, in assenza di una norma transitoria, solo alle pronunce emesse dopo l'entrata in vigore della novella (principio tempus regit actum). Verificare sempre la data di emissione della sentenza di applicazione della pena.
- Il Tribunale fallimentare non può sostituirsi al Tribunale di Sorveglianza nella valutazione della riabilitazione; chi intende ottenere l'esdebitazione deve quindi attivare il relativo procedimento di riabilitazione e ottenere la pronuncia formale.
- Se il reato è stato commesso in prossimità dell'apertura del fallimento, è prudente attivarsi tempestivamente (risarcimento della persona offesa, richieste riparatorie) perché la riabilitazione richiede prova di ravvedimento e, quando possibile, eliminazione delle conseguenze civili.
- Sul piano processuale, il rispetto dei termini di deposito delle memorie (anche minima tempestività prevista dalle norme) è rilevante; la costituzione tardiva di una parte non è necessariamente causa di nullità se avvenuta nei termini minimi previsti dalla legge e il contraddittorio sostanziale è garantito.
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