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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-657/22

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 aprile 2024. — SC Bitulpetrolium Serv SRL contro Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Prahova. — Rinvio pregiudiziale – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Direttiva 2003/96/CE – Tassazione secondo il principio dell’uso effettivo di tali prodotti – Allegato I – Livelli minimi di tassazione applicabili ai prodotti energetici previsti da tale direttiva – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) – Fatto generatore – Articolo 63 – Esigibilità dell’IVA – Articolo 78, paragrafo 1, lettera a) – Base imponibile – Reintroduzione in deposito fiscale di prodotti energetici – Condizioni imposte dal diritto nazionale – Supplementi di accisa e di IVA applicati a titolo di sanzione per l’inosservanza di tali condizioni – Principio di proporzionalità. — Causa C-657/22

Giurisprudenza europea62022CJ0657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha respinto una prassi rumena che, per violazioni formali nella reintroduzione in deposito fiscale di olio combustibile, imponeva l’accisa del gasolio da motori e la relativa IVA. Ha ribadito che i prodotti energetici devono essere tassati in funzione del loro uso effettivo e che le sanzioni nazionali per prevenire frodi devono restare proporzionate. L’IVA sul supplemento di accisa è stata ritenuta dovuta solo in presenza di una vera cessione imponibile del prodotto in vista dell’uso come carburante per motori.

Tassazione di prodotti energetici reintrodotti in deposito fiscale: incompatibilità con il diritto UE di una sanzione che applica l’accisa del gasolio da motori e la relativa IVA indipendentemente dall’uso effettivo del prodotto

La questione giuridica

Se la direttiva 2003/96/CE e il principio di proporzionalità ostino a una normativa/prassi nazionale che, per la reintroduzione in deposito fiscale di olio combustibile destinato a essere rivenduto, sanziona l’omessa notifica e la mancanza di indicazioni su contrassegni/colorazione applicando l’accisa prevista per il gasolio da motori; e se la direttiva 2006/112/CE osti a imporre l’IVA sul supplemento di accisa così determinato, anche quando non vi sia una cessione imponibile del prodotto in vista del suo uso come carburante per motori.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la direttiva 2003/96/CE, letta alla luce del principio di proporzionalità, osta a che la mera violazione di obblighi formali connessi alla reintroduzione in deposito fiscale di un combustibile per riscaldamento comporti, come sanzione, l’applicazione dell’accisa prevista per il gasolio da motori quando ciò prescinde dall’uso effettivo del prodotto; parimenti, la direttiva 2006/112/CE osta a tassare con IVA il supplemento di accisa così irrogato, salvo che esista un’operazione imponibile di cessione del prodotto in vista del suo utilizzo come carburante per motori.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 2, paragrafo 3, direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 5, direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 21, paragrafo 1, direttiva 2003/96/CE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 63, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 78, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 250, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 273, direttiva 2006/112/CE

Tassazione di prodotti energetici reintrodotti in deposito fiscale: accisa e IVA

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Prahova (Romania) in una controversia tra SC Bitulpetrolium Serv SRL e l’amministrazione fiscale rumena. Il tema centrale è la legittimità, alla luce del diritto dell’Unione, di una sanzione che trasforma una violazione formale relativa alla reintroduzione in deposito fiscale di olio combustibile in una tassazione come gasolio da motori, con conseguente applicazione anche dell’IVA sul supplemento di accisa.

Fatti e procedimento principale

La società Bitulpetrolium, titolare di un deposito fiscale, aveva ricevuto dai clienti prodotti energetici destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento e poi reintrodotti nel deposito per essere rivenduti. L’ispettorato tributario ha constatato che la società:

  • non aveva notificato per iscritto all’autorità doganale la reintroduzione del prodotto nel deposito fiscale;
  • nelle note di ricevimento e nelle fatture di storno non aveva indicato i contrassegni e la colorazione del prodotto.

Sulla base di tali omissioni, l’amministrazione ha imposto un supplemento di accisa calcolato come se il prodotto fosse gasolio destinato a essere usato come carburante per motori, oltre a un supplemento di IVA calcolato su tale accisa. La società ha contestato l’avviso di accertamento sostenendo che il prodotto era già stato venduto con prova del pagamento dell’accisa e che il ritorno in deposito era avvenuto per ragioni commerciali, non per destinazione a carburante.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se il diritto UE consenta:

  • di applicare, come sanzione per l’omessa notifica e per carenze documentali/formali, l’accisa più elevata prevista per il gasolio da motori a un prodotto che resta un combustibile per riscaldamento;
  • di assoggettare a IVA l’importo del supplemento di accisa così determinato, pur in assenza di una cessione del bene in vista del suo utilizzo come carburante per motori.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, specie i considerando 3, 9, 17 e 18, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’allegato I;
  • la direttiva 2006/112/CE sull’IVA, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 63 e l’articolo 78, paragrafo 1, lettera a).

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che la direttiva 2003/96 si fonda sul principio secondo cui i prodotti energetici sono tassati in funzione del loro uso effettivo e distingue nettamente tra carburanti per motori e combustibili per riscaldamento. Agli Stati membri è lasciato un margine per introdurre controlli e sanzioni contro frodi ed evasioni, ma tale margine non può alterare il principio dell’imposizione secondo l’utilizzo reale del prodotto.

Nel caso di specie, la sanzione rumena equiparava omissioni formali alla detenzione o vendita illecita di prodotto non contrassegnato e non colorato, applicando automaticamente l’aliquota dell’accisa prevista per il gasolio da motori. La Corte osserva che una tale soluzione, specie se conduce a una tassazione assai più elevata senza consentire al contribuente di dimostrare l’uso effettivo del prodotto, eccede quanto necessario per contrastare la frode fiscale.

La Corte rimette comunque al giudice nazionale l’interpretazione conforme del diritto interno, ma chiarisce che la normativa nazionale non può imporre una tassazione che non corrisponda all’impiego reale del prodotto energetico.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto all’IVA, la Corte richiama la regola generale secondo cui sono imponibili le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso e l’IVA diventa esigibile al momento della cessione. Le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi possono entrare nella base imponibile dell’IVA solo se hanno un nesso diretto con l’operazione imponibile.

La Corte afferma che il supplemento di accisa può essere incluso nella base imponibile dell’IVA solo se esso stesso è legittimamente dovuto in coerenza con la direttiva 2003/96 e con il principio dell’uso effettivo. In ogni caso, l’IVA sul supplemento di accisa è dovuta soltanto se vi è un’operazione imponibile consistente in una cessione del prodotto energetico in vista del suo utilizzo come carburante per motori.

Decisione/dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • la direttiva 2003/96/CE e il principio di proporzionalità ostano a una normativa/prassi nazionale che, per la reintroduzione in deposito fiscale di un combustibile per riscaldamento, applichi come sanzione l’accisa più elevata prevista per il gasolio da motori indipendentemente dall’uso effettivo del prodotto;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 63 e l’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE ostano a imporre l’IVA sul supplemento di accisa così determinato, salvo che si realizzi una cessione imponibile del prodotto in vista del suo impiego come carburante per motori.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce due punti essenziali:

  • nel settore dei prodotti energetici, la tassazione deve restare ancorata all’uso effettivo del bene;
  • le sanzioni nazionali anti-frode non possono trasformarsi in una tassazione automatica e punitiva sganciata dalla realtà economica dell’operazione, né generare IVA in assenza di una vera operazione imponibile.

Come è indicizzato

Materietassazione dei prodotti energeticiacciseivaprincipio di proporzionalitàcontrolli fiscali

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