Sentenza n. 2038/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’istanza di condono edilizio straordinario presentata il 10 dicembre 2004 ai sensi della l.r. Toscana n. 53/2004, motivato con il superamento del limite volumetrico di 100 mc
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, comproprietaria di un’abitazione situata in area vincolata a Monte Morello, ha impugnato il diniego comunale relativo a un intervento abusivo di ristrutturazione con addizione funzionale di una loggia di 26,73 mq, la cui copertura costituisce una terrazza al piano primo. L’opera era stata quantificata dal Comune in 115,25 mc. La ricorrente ha contestato la legittimità del diniego fondato sul superamento del limite volumetrico previsto dalla l.r. Toscana n. 53/2004, sostenendo che il calcolo non potesse essere determinato mediante parametri edilizi comunali introdotti successivamente alla legge regionale. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità, assumendo che il diniego fosse plurimotivato e che il ricorso censurasse soltanto una delle due ragioni autonome, richiamando anche l’esecuzione dell’intervento in assenza di titolo abilitativo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione d’inammissibilità: interpretando il provvedimento secondo il dato letterale, in connessione con motivazione e dispositivo, ha rilevato che l’unica ragione ostativa chiaramente enunciata era il superamento del limite di 100 mc. Il generico riferimento all’assenza di titolo abilitativo, inserito nella motivazione senza indicare una distinta causa normativa di esclusione, non costituiva un’autonoma ratio decidendi idonea a sorreggere il diniego. Nel merito, il ricorso è stato accolto: i requisiti della sanatoria straordinaria sono definiti da norme primarie statali e regionali e non possono essere integrati da parametri speciali introdotti successivamente mediante regolamenti comunali, né tale potere può derivare da una circolare. Una simile integrazione postuma renderebbe incerti i requisiti di ammissibilità e potrebbe modificare retroattivamente l’esito delle istanze. Il diniego è stato quindi annullato. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
Ai fini dell’individuazione della concreta ratio decidendi del provvedimento impugnato occorre fare applicazione dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza per l’interpretazione degli atti amministrativi, che, in quanto compatibili con la funzione pubblica, sono desunti dagli artt. 1362 e ss. del codice civile.
I criteri codicistici di interpretazione, in quanto compatibili con la funzione amministrativa, guidano l’individuazione della ratio decidendi degli atti amministrativi; assume rilievo prioritario il dato letterale, da leggere sistematicamente con motivazione e dispositivo.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Per esigenze di sinteticità, può richiamarsi ex art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a. la sentenza T.A.R. Firenze, III Sez., 31 marzo 2026, n. 637, relativa ad una fattispecie pienamente sovrapponibile
La disposizione consente al giudice, per ragioni di sinteticità, di richiamare la motivazione di una decisione precedente relativa a una fattispecie pienamente sovrapponibile.
art. 2, comma 2, lett. a), l.r. Toscana n. 53/2004
La motivazione procede infatti dapprima alla quantificazione della volumetria dell’opera abusiva in mc 115,25 e, immediatamente dopo, richiama la disposizione regionale secondo cui non sono suscettibili di sanatoria, per le costruzioni residenziali, gli interventi comportanti un aumento volumetrico superiore a mc 100.
Per le costruzioni residenziali la sanatoria straordinaria è esclusa quando l’intervento comporta un incremento volumetrico superiore a 100 mc; tale limite va applicato secondo la disciplina legislativa, senza integrazioni regolamentari locali postume dei parametri di calcolo.
Massime di principio
- La natura plurimotivata di un provvedimento amministrativo presuppone che esso enunci più ragioni autonome, ciascuna compiutamente individuata e da sola idonea a sorreggere il dispositivo; un passaggio generico o ambiguo, non formulato come distinta causa normativa di diniego, non basta a rendere inammissibile il ricorso per mancata censura di una pretesa ratio autonoma.
- Nell’interpretare un provvedimento amministrativo, il dato letterale deve essere valutato in connessione sistematica con motivazione e dispositivo; non possono essere attribuiti all’atto significati impliciti o ragioni ulteriori non chiaramente desumibili dal suo contenuto.
- Quando una legge primaria stabilisce i requisiti e i limiti di ammissibilità di una sanatoria straordinaria, i regolamenti comunali non possono introdurre successivamente parametri edilizi speciali che incidano sul calcolo dei limiti, salvo un’espressa attribuzione legislativa di tale potestà; una circolare non può costituirne il fondamento.
- La definizione regolamentare sopravvenuta di parametri che incidono sui limiti legali di una sanatoria non può integrare retroattivamente le fattispecie ammesse o escluse, perché renderebbe incerti i requisiti e potrebbe alterare l’esito delle domande rispetto alla disciplina vigente al momento della loro presentazione.
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