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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08615/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva chiesto il rimborso delle trattenute IRPEF e delle addizionali operate su somme ricevute dal datore di lavoro pubblico a seguito di una controversia per asserito demansionamento, definita con conciliazione stragiudiziale. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’istanza ritenendo il rimborso dovuto. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo, in un unico motivo, che l’accordo transattivo prevedeva una somma qualificata in modo generico come risarcimento del danno morale, professionale e biologico, senza alcuna distinzione tra le singole voci e senza prova concreta di un danno non patrimoniale esente da imposizione. Secondo la ricorrente, in assenza di specificazione e prova, l’intero importo doveva considerarsi tassabile, perché sostitutivo di reddito da lavoro perduto o comunque non sufficientemente dimostrato come danno escluso da IRPEF.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, in materia di somme percepite a seguito di demansionamento, occorre distinguere tra componenti risarcitorie tassabili perché sostitutive di reddito da lavoro (lucro cessante) e componenti non tassabili perché riferite a danni non patrimoniali o a danno emergente. Nel caso concreto, la transazione era del tutto generica, non distingueva le singole voci di danno e non risultava alcuna prova della sussistenza di danno morale o biologico o di altre voci esenti. Perciò la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, TUIR

    Le somme corrisposte a titolo risarcitorio che sostituiscono o integrano un reddito da lavoro, presente o futuro, sono soggette a tassazione; restano invece esenti le somme corrisposte per danni non patrimoniali o per danni che non sono assimilabili a reddito, ma attengono al patrimonio.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti fattuali e normativi delle componenti risarcitorie esenti da imposizione grava sul contribuente che ne chieda il trattamento fiscale favorevole.

Massime di principio

  • In materia fiscale, le somme corrisposte a titolo risarcitorio sono imponibili quando sostituiscono o integrano redditi da lavoro persi, anche se qualificati genericamente come danno in un accordo transattivo.
  • L’esenzione da imposizione richiede la prova specifica che le somme si riferiscano a danni non patrimoniali o a danni emergenti, non essendo sufficiente una formula negoziale generica che menzioni voci come danno morale, professionale o biologico.
  • Nel caso di demansionamento, è necessario distinguere tra perdita di reddito o di chances reddituali, tassabile, e pregiudizi alla professionalità, alla salute, alla sfera morale o alla dignità personale, che possono essere non tassabili solo se allegati e provati in modo concreto.
  • Sotto il profilo probatorio, spetta al contribuente dimostrare i fatti costitutivi del diritto al rimborso e la riconducibilità delle somme a una categoria fiscalmente esente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiRetribuzione e TFR
RamiTributiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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