Cassazione Civile, Ordinanza n. 21834/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia riguarda un credito vantato da un privato nei confronti del Comune per un contributo pubblico destinato alla ricostruzione/riattazione di un immobile di proprietà del ricorrente, riconosciuto in giudizio come rientrante nelle priorità previste dalla normativa speciale e coperto da finanziamento. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ma, accertato il diritto al finanziamento, aveva condannato il Comune al pagamento della somma dovuta. La Corte d'appello ha confermato l'esistenza del diritto al contributo, ma ha negato la condanna al pagamento ritenendo non dimostrata l'effettiva disponibilità finanziaria sufficiente a soddisfare, nel rispetto dell'ordine di priorità, sia il ricorrente sia le pratiche collocate prima di lui. Il ricorrente ha proposto cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sulle priorità di finanziamento e dei criteri di destinazione delle somme, assumendo che il Comune avesse destinato fondi a priorità successive in modo illegittimo e che ciò bastasse a provare la capienza per il suo credito; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la Corte d'appello addossato al creditore l'onere di provare la capienza residua delle risorse rispetto alle pratiche aventi priorità anteriore, operando così un'inversione dell'onere della prova; 3) censura sulla regolazione delle spese, rimasta poi assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'eccezione di tardività del ricorso, perché il termine applicabile era quello annuale dell'art. 327 c.p.c. nel testo previgente, aumentato della sospensione feriale, sicché la notifica del ricorso è stata considerata tempestiva. Nel merito ha dichiarato inammissibile il primo motivo, rilevando che esso non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla derogabilità delle priorità, ma sulla mancata prova dell'effettiva sufficienza delle risorse disponibili a soddisfare il ricorrente dopo il pagamento di chi lo precedeva in graduatoria. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello ha erroneamente posto a carico del richiedente il contributo la prova di un fatto impeditivo della soddisfazione del credito, quando tale prova spettava all'amministrazione; il privato doveva provare i fatti costitutivi del diritto al contributo, mentre il Comune doveva provare l'assenza di disponibilità finanziarie sufficienti e la necessità di soddisfare prima altri aventi diritto con priorità. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Per il giudizio introdotto prima della riforma, continua ad applicarsi il termine annuale per impugnare, al quale va aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.
art. 155 c.p.c.
Concorre al computo della sospensione feriale nel termine di decadenza per proporre ricorso per cassazione.
L. 7 ottobre 1969, n. 742
I giorni compresi tra il 1 e il 31 agosto non si computano nel termine per impugnare per effetto della sospensione feriale.
art. 58, comma 1, L. 69/2009
La modifica dell'art. 327 c.p.c. si applica solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge.
art. 3 L. 32/1992
Le priorità di finanziamento previste dalla normativa speciale devono essere rispettate nell'erogazione dei contributi.
art. 2 delibera CIPE 11/10/1994
Conferma il sistema delle priorità e della destinazione delle risorse per i contributi pubblici considerati.
artt. 4 e 5 L. 2248/1865
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulle modalità di impiego delle risorse pubbliche.
art. 2697 c.c.
Chi agisce per l'adempimento di un diritto deve provare i fatti costitutivi; grava invece sulla controparte la prova dei fatti impeditivi. Nel caso concreto, l'onere di provare l'insufficienza delle risorse e la priorità di altri aventi diritto spettava al Comune.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura che non si confronta con la ratio decidendi è inammissibile, come se mancasse l'enunciazione specifica dei motivi di ricorso.
art. 336 c.p.c.
L'accoglimento del ricorso travolge anche la statuizione sulle spese di lite.
Massime di principio
- Quando la decisione d'appello fonda il rigetto della pretesa sulla mancata prova di un fatto impeditivo o estintivo, la parte che ne beneficia deve dimostrare tale fatto; non può addossare al creditore la prova dell'assenza dell'impedimento se questo appartiene alla sua sfera di allegazione e prova.
- In materia di contributi pubblici soggetti a graduatoria e priorità, il richiedente deve provare i presupposti costitutivi del diritto al beneficio, mentre l'ente erogatore deve provare l'eventuale esaurimento delle risorse o la prevalenza di crediti/istanze di grado anteriore che impediscano il pagamento.
- Una censura di legittimità è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata e attacca una questione diversa o solo apparentemente collegata.
- Nel computo del termine annuale per proporre ricorso per cassazione contro sentenze anteriori alla riforma del 2009, si applica il regime previgente dell'art. 327 c.p.c., con aggiunta della sospensione feriale dei termini processuali.
- L'annullamento o la rimozione di atti amministrativi che avevano destinato risorse a finalità diverse non basta, da solo, a dimostrare la concreta esigibilità del credito, se non è provata anche la capienza residua rispetto alle posizioni prioritarie che precedono il creditore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21660/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21661/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21662/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21663/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21664/2021 del 29/07/2021
- ordinanza_civile · 29 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 21665/2021 del 29/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →