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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/41

Regolamento (UE) 2025/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), (rifusione)

Normativa europea32025R0041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifonde e sostituisce il regolamento (UE) n. 258/2012, aggiornando le regole UE su importazione, esportazione e transito di armi da fuoco e merci correlate. Introduce un sistema di autorizzazioni armonizzato, requisiti di marcatura e di prova del ricevimento, controlli sui precedenti penali e procedure di consultazione tra Stati membri e autorità doganali. Prevede inoltre un sistema elettronico di rilascio delle licenze, obblighi di cooperazione e scambio informativo, nonché un regime sanzionatorio nazionale effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Disciplina le autorizzazioni e le misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni e categorie assimilate, in attuazione dell’articolo 10 del protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni di importazione nel territorio doganale dell’Unione, transito nel territorio doganale dell’Unione, esportazione e riesportazione di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d’allarme e da segnalazione, armi da fuoco disattivate, armi da fuoco semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore elencati nell’allegato I. Restano escluse, tra le altre, le operazioni tra Stato e Stato e i trasferimenti statali, le merci di categorie A e B incluse nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE in specifiche ipotesi, le merci destinate alle forze armate, alla polizia o ad altre autorità pubbliche, nonché le armi da fuoco antiche fabbricate prima del 1900. Il regolamento non incide sulla direttiva (UE) 2021/555 per i trasferimenti civili intra-UE, né sul regime dei prodotti a duplice uso, né sugli obblighi derivanti da misure restrittive UE/ONU/OSCE. Si applica direttamente negli Stati membri, con applicazione generale dal 12 febbraio 2029 e alcune disposizioni dal 11 febbraio 2025.

Regolamento (UE) 2025/41 sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni

Il regolamento rifonde il previgente regolamento (UE) n. 258/2012 e aggiorna il quadro UE volto ad attuare l’articolo 10 del protocollo ONU contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la tracciabilità e la sicurezza degli scambi, uniformando autorizzazioni, controlli doganali e cooperazione amministrativa, senza incidere sui regimi UE già applicabili ai trasferimenti intra-Unione o ai prodotti a duplice uso.

Ambito di applicazione e rapporti con altri regimi

Il regolamento si applica alle operazioni di importazione nel territorio doganale dell’Unione, di transito e di esportazione/riesportazione delle merci elencate nell’allegato I: armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni, armi d’allarme e da segnalazione, armi disattivate, armi semilavorate, componenti essenziali semilavorati e attenuatori di rumore. Sono escluse le operazioni tra Stati e i trasferimenti statali, nonché specifiche ipotesi relative a merci militari, a beni destinati alle forze armate, alla polizia o ad autorità pubbliche, e alle armi antiche fabbricate prima del 1900.

Il regolamento non disciplina la detenzione o la proprietà delle armi, né le licenze per privati, armaioli o intermediari all’interno dell’Unione: tali profili restano alla direttiva (UE) 2021/555. Restano inoltre salvi il codice doganale dell’Unione, il regime dei prodotti a duplice uso, gli obblighi derivanti da misure restrittive UE/ONU/OSCE e, in linea generale, l’articolo 346 TFUE.

Definizioni e merci elencate

L’articolo 2 rinvia in larga misura alla direttiva (UE) 2021/555 per le definizioni di arma da fuoco, componente essenziale, munizione, arma d’allarme e da segnalazione, arma disattivata, armaiolo e intermediario. Introduce inoltre nozioni autonome rilevanti per l’attività doganale, tra cui merci semilavorate, importazione, esportazione, riesportazione, transito, ammissione temporanea, trasbordo e traffico illecito.

Particolarmente importante è la definizione di “traffico illecito”, che ricomprende operazioni non autorizzate, merci prive della marcatura richiesta o merci dichiarate per l’immissione in libera pratica senza la marcatura prescritta. L’allegato I classifica le merci secondo categorie A, B e C, distinguendo armi proibite, soggette ad autorizzazione e soggette a dichiarazione, oltre ad armi d’allarme e attenuatori di rumore.

Importazione: autorizzazioni, requisiti e controlli

Per l’entrata nel territorio doganale dell’Unione delle merci non unionali elencate è necessaria un’autorizzazione all’importazione rilasciata dallo Stato membro di destinazione finale. Sono previste autorizzazioni singole, multiple e, per operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza, un’autorizzazione generale dell’Unione per merci di categoria B o C.

La domanda può essere presentata, in via generale, da chi sia autorizzato a fabbricare, acquisire, detenere o scambiare le merci elencate ai sensi della direttiva 2021/555; per armi da fuoco semilavorate e componenti essenziali semilavorati la richiesta è riservata ad armaioli e intermediari. L’autorità competente decide entro 90 giorni lavorativi dal momento in cui dispone di tutte le informazioni necessarie; il termine può arrivare a 110 giorni per le merci di categoria A.

Il regolamento impone un controllo rigoroso dei precedenti penali del richiedente, tramite il sistema previsto dalla decisione quadro 2009/315/GAI, e la verifica nel SIS delle armi eventualmente segnalate come smarrite, rubate o ricercate. La domanda è respinta anche quando vi siano indici di minaccia alla sicurezza o alla pubblica incolumità, o incapacità di rispettare gli obblighi derivanti dal regolamento o dalla direttiva 2021/555.

Marcatura, disattivazione e armi d’allarme e da segnalazione

Le armi da fuoco prive di marcatura conforme all’articolo 8 del protocollo ONU non possono essere importate o riesportate. L’immissione in libera pratica è ammessa solo se le merci soddisfano anche le regole di marcatura della direttiva (UE) 2021/555, salvo il caso degli armaioli, che possono completare la marcatura senza ritardo dopo l’immissione in libera pratica. È prevista un’eccezione per le merci di particolare importanza storica.

Per le armi disattivate, il regolamento richiede il certificato di disattivazione e la marcatura conformi alla normativa UE; l’importatore deve trasmettere copia del certificato tramite il sistema elettronico per il rilascio di licenze. Per le armi d’allarme e da segnalazione, l’autorizzazione all’importazione è ammessa solo se il dispositivo è conforme alle specifiche tecniche della direttiva 2021/555 o rientra in un elenco aperto di modelli non trasformabili che la Commissione deve adottare con atto di esecuzione.

Ammissione temporanea ed esenzioni all’importazione

Per i soggetti non stabiliti nell’Unione, il regolamento consente autorizzazioni singole per ammissione temporanea a fini di valutazione, esposizione, riparazione o perfezionamento attivo, per attività di caccia, tiro sportivo o rievocazioni storiche, nonché per il transito verso un paese terzo. In tali casi sono richieste informazioni dettagliate sui motivi del viaggio, sulle merci, sui punti di uscita e sulle quantità; per i cacciatori il limite massimo è di 800 cartucce, per i tiratori sportivi di 1.200 cartucce.

Sono previste semplificazioni amministrative per il rientro di merci precedentemente esportate temporaneamente o per il rientro di merci unionali che hanno attraversato un paese terzo in regime di transito. Chi beneficia di queste esenzioni deve comunque rispettare specifiche condizioni di notifica preventiva, corrispondenza tra merci esportate e reimportate e termini temporali, in particolare il termine di 90 giorni per il rientro in alcune ipotesi.

Consultazione degli Stati membri e restrizioni nazionali all’importazione

Quando il movimento previsto coinvolge più Stati membri, l’autorità competente deve consultare gli altri Stati membri interessati; le eventuali obiezioni entro il termine previsto vincolano lo Stato membro che rilascia l’autorizzazione. Per alcune semplificazioni, è prevista anche la consultazione dello Stato membro del punto di rientro previsto.

Il regolamento ammette, al ricorrere di condizioni stringenti, restrizioni quantitative nazionali all’importazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o proprietà industriale e commerciale. Lo Stato membro deve notificare la misura alla Commissione con almeno 6 mesi di anticipo, corredando la notifica con la documentazione pertinente. La Commissione decide con atto di esecuzione entro 120 giorni lavorativi, salvo richiesta di integrazioni.

Esportazione, riesportazione e prova dell’importazione nel paese terzo

Per far uscire le merci elencate dal territorio doganale dell’Unione è necessaria un’autorizzazione all’esportazione. Può presentarla l’esportatore autorizzato ai sensi della direttiva 2021/555; l’autorizzazione è rilasciata dallo Stato membro in cui l’esportatore è stabilito e può essere singola, multipla, generale nazionale o generale dell’Unione per operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza.

La procedura richiede la prova che il paese terzo di importazione abbia autorizzato l’importazione e che i paesi terzi di transito non abbiano obiezioni, salvo alcune eccezioni per spedizioni marittime/aeree senza trasbordo e per esportazioni temporanee per scopi legittimi e verificabili. La validità dell’autorizzazione singola non può superare quella dell’autorizzazione all’importazione del paese terzo; quella multipla non può superare 3 anni; in mancanza di un termine estero, la validità massima è di 1 anno.

Tracciabilità, dichiarazione dell’utente e controlli post-spedizione

Il regolamento rafforza la tracciabilità imponendo che autorizzazione all’esportazione, autorizzazione all’importazione estera e documentazione di accompagnamento contengano dati completi su date, paesi, destinatari, destinatario finale, identificazione delle merci, marcatura e, se del caso, proprietario. Le merci elencate possono essere esportate solo se provviste di marcatura conforme alla direttiva 2021/555.

Per le armi da fuoco incluse nell’allegato I, l’autorità competente può rilasciare l’autorizzazione solo in presenza di una dichiarazione dell’utente conforme all’allegato IV. Dopo l’esportazione, l’autorità competente può effettuare controlli successivi alla spedizione per verificare sia il rispetto degli impegni dell’utente sia l’effettivo arrivo delle merci alla destinazione finale; tali controlli possono essere svolti anche nel paese terzo, con il consenso di quest’ultimo.

Casi di rifiuto, sospensione e revoca

L’autorità competente deve rifiutare l’autorizzazione quando mancano i requisiti dell’articolo 24, quando il richiedente ha precedenti penali per reati gravi, quando l’arma è segnalata come smarrita, rubata o ricercata, o quando vi siano elementi che facciano ritenere che l’operazione comporti un rischio per la sicurezza o la pubblica incolumità. Le stesse logiche si applicano anche alle autorizzazioni semplificate.

Se le condizioni non sussistono più, l’autorità può annullare, sospendere, modificare o revocare l’autorizzazione; le decisioni devono essere rese immediatamente disponibili alle autorità doganali tramite il sistema elettronico. In caso di rifiuto, la decisione finale e la motivazione devono essere registrate nel sistema.

Gestione doganale, spedizioni non conformi e traffico illecito

Il dichiarante deve indicare nella dichiarazione in dogana o di riesportazione il riferimento all’autorizzazione, oppure il numero di riferimento rilasciato per le esenzioni. Una volta operativo il collegamento con lo sportello unico doganale UE, le verifiche e le comunicazioni tra dogane e sistema di licenze avverranno in via elettronica e automatica.

Se l’autorità doganale sospetta che una spedizione non sia conforme o che vi siano informazioni mancanti o mutate rispetto al momento del rilascio, non svincola le merci e informa l’autorità competente, che decide entro 10 giorni lavorativi, prorogabili a 30. In caso di sospetto traffico illecito, le merci sono sequestrate o trattenute e le informazioni rilevanti sono condivise con le autorità competenti anche tramite SIENA di Europol.

Conservazione dei dati, statistiche e relazione annuale

Gli Stati membri devono conservare per almeno 20 anni le informazioni utili a rintracciare e identificare le merci e a prevenire il traffico illecito, salvo le eccezioni previste per alcune esportazioni/importazioni temporanee. La Commissione presenta entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione pubblica al Parlamento europeo e al Consiglio con dati su autorizzazioni, quantità e valori, rifiuti, sequestri, controlli successivi alla spedizione, violazioni e sanzioni.

Gli Stati membri trasmettono entro il 31 luglio i dati su controlli successivi alla spedizione e sanzioni; per il periodo transitorio fino al 12 febbraio 2029 si applica un regime semplificato di trasmissione dei dati. Le statistiche devono essere anonime e non contenere dati personali o informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, della difesa o della sicurezza.

Sistema elettronico, cooperazione istituzionale e attuazione

Il regolamento istituisce un sistema elettronico sicuro e criptato per gestire autorizzazioni, esenzioni, registrazioni, comunicazioni e statistiche. Il sistema deve consentire la registrazione preventiva degli operatori, l’interconnessione con eventuali sistemi nazionali e con il sistema doganale UE, la gestione dei profili di rischio e il caricamento delle prove di ricevimento. Deve essere operativo entro il 12 febbraio 2027; l’interconnessione con lo sportello unico doganale UE entro il 12 febbraio 2031.

Sono inoltre previsti un gruppo di coordinamento tra Commissione e Stati membri, obblighi di informazione alla Commissione sulle autorità competenti, relazioni intermedie e riesame periodico dell’applicazione del regolamento. La Commissione dispone di poteri delegati ed esecutivi per adeguare gli allegati, disciplinare le autorizzazioni generali UE e definire le modalità tecniche di funzionamento del sistema elettronico.

Sanzioni, whistleblowing, abrogazione ed entrata in applicazione

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento e adottare le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. La protezione della direttiva (UE) 2019/1937 si estende anche a chi segnala violazioni delle norme in materia di importazione ed esportazione di armi da fuoco.

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 258/2012, con applicazione generale dal 12 febbraio 2029. Alcune disposizioni si applicano anticipatamente dall’11 febbraio 2025, in particolare quelle relative a definizioni, autorizzazioni generali, restrizioni nazionali, sistema elettronico, relazioni, compiti della Commissione e norme finali. Le autorizzazioni già rilasciate o pendenti prima del 12 febbraio 2029 restano valide, ma al massimo per 12 mesi da tale data.

Disposizioni principali

Oggetto e definizioni

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento disciplina le autorizzazioni all’importazione e all’esportazione e le misure di importazione, esportazione e transito delle merci elencate, per attuare l’articolo 10 del protocollo ONU sulle armi da fuoco. L’articolo 2 definisce le categorie di merci elencate, le nozioni di arma da fuoco, componente essenziale, munizione, arma d’allarme e da segnalazione, armi semilavorate, importazione, esportazione, riesportazione, transito, ammissione temporanea, traffico illecito e sistema elettronico per il rilascio di licenze.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 3 esclude le operazioni tra Stato e Stato, talune merci di categoria A e B dell’elenco comune delle attrezzature militari UE quando esportate o riesportate secondo le condizioni previste, le merci destinate a forze armate, polizia o autorità pubbliche, e le armi da fuoco antiche definite dal diritto nazionale purché fabbricate prima del 1900. L’articolo 4 esclude semplificazioni doganali come dichiarazione semplificata, iscrizione nelle scritture del dichiarante, autovalutazione e dichiarazione orale per le merci elencate.

Obblighi dell’importatore e requisiti di marcatura/disattivazione

L’articolo 5 impone all’importatore di garantire la conformità alle regole su marcatura, disattivazione e non trasformabilità, conservare i documenti per il periodo dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 952/2013, fornire su richiesta l’autorizzazione all’esportazione del paese terzo e segnalare ogni sospetto di non conformità. L’articolo 6 vieta l’importazione o riesportazione di armi da fuoco prive di marcatura conforme al protocollo ONU; consente l’immissione in libera pratica solo se rispettate la marcatura della direttiva (UE) 2021/555 e l’articolo 8 del protocollo, con eccezione per gli armaioli che possono adeguarsi senza ritardo dopo l’immissione in libera pratica e per gli articoli di particolare importanza storica. L’articolo 7 richiede, per le armi da fuoco disattivate, il certificato di disattivazione e la marcatura conformi alla disciplina UE; la copia del certificato va trasmessa tramite il sistema elettronico. L’articolo 8 subordina l’autorizzazione all’importazione di armi d’allarme e da segnalazione alla conformità tecnica o all’inclusione in un elenco aperto di modelli non trasformabili da adottare dalla Commissione.

Autorizzazione all’importazione e procedure

L’articolo 9 rende necessaria un’autorizzazione all’importazione per l’ingresso nel territorio doganale dell’Unione delle merci non unionali elencate, rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione finale. Sono previste autorizzazioni singole, multiple e, per operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza, un’autorizzazione generale dell’Unione per merci di categoria B o C. Gli articoli 10 e 11 fissano termini di decisione, cause di rifiuto, uso dei casellari e del SIS, nonché regole speciali per l’ammissione temporanea da parte di persone non stabilite nell’Unione, inclusi cacciatori, tiratori sportivi e partecipanti a rievocazioni storiche, con limiti quantitativi per le munizioni (800 cartucce per cacciatori e 1.200 per tiratori sportivi). L’articolo 12 introduce casi di esenzione dall’autorizzazione all’importazione per il rientro di merci precedentemente esportate temporaneamente o transitate e per alcune operazioni con carta europea d’arma da fuoco, mentre l’articolo 13 prevede la consultazione degli altri Stati membri interessati dal movimento previsto.

Restrizioni nazionali all’importazione

Gli articoli 14-18 consentono restrizioni quantitative nazionali per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o proprietà industriale e commerciale, ma solo se autorizzate dalla Commissione. Lo Stato membro deve notificare la misura con almeno 6 mesi di anticipo; la Commissione decide con atto di esecuzione entro 120 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica o delle informazioni aggiuntive. Sono previsti obblighi di riservatezza sulle informazioni trasmesse e tutela delle informazioni classificate.

Autorizzazione all’esportazione e requisiti probatori

L’articolo 19 richiede un’autorizzazione all’esportazione per l’uscita delle merci elencate dal territorio doganale dell’Unione. Possono chiederla gli esportatori autorizzati ai sensi della direttiva (UE) 2021/555; sono previste autorizzazioni singole, multiple, autorizzazioni generali nazionali e autorizzazioni generali dell’Unione per operatori economici autorizzati nel settore della sicurezza. L’articolo 20 disciplina termini di decisione, prova dell’autorizzazione all’importazione del paese terzo e dell’assenza di obiezioni al transito, certificato di disattivazione per le armi disattivate, dichiarazione dell’utente per le armi da fuoco e limiti di validità (massimo pari a quello dell’autorizzazione all’importazione estera o, in mancanza, 1 anno; 3 anni per le autorizzazioni multiple).

Tracciabilità, esenzioni e autorizzazione semplificata all’esportazione

L’articolo 21 impone che autorizzazione all’esportazione, autorizzazione all’importazione estera e documentazione di accompagnamento contengano informazioni dettagliate su date, paesi, destinatario, destinatario finale, identificazione delle merci, marcatura e proprietario se interviene un intermediario. L’articolo 22 esenta dall’autorizzazione all’esportazione le esportazioni temporanee o riesportazioni di cacciatori, rievocatori e tiratori sportivi, nonché taluni transiti e rientri, previa notifica e rispetto di termini e limiti quantitativi. L’articolo 23 introduce un’autorizzazione semplificata all’esportazione per riesportazioni dopo ammissione temporanea o deposito temporaneo e per esportazioni temporanee a fini di valutazione, esposizione o riparazione; la domanda è decisa in 20 giorni lavorativi, estensibili a 40.

Criteri decisionali, rifiuto e controlli post-spedizione

L’articolo 24 impone di considerare obblighi internazionali, politica estera, sicurezza nazionale, uso finale, destinatario e rischio di sviamento, oltre all’adeguatezza delle procedure dell’operatore. L’articolo 25 elenca i motivi di rifiuto, annullamento, sospensione, modifica o revoca, compresi precedenti penali per reati gravi, beni smarriti o rubati e minacce alla sicurezza o alla pubblica incolumità. L’articolo 26 richiede la prova del ricevimento entro 45 giorni dall’uscita dal territorio dell’Unione e, in mancanza, la verifica tramite le autorità doganali e, se necessario, mediante richiesta al paese terzo di importazione. L’articolo 27 consente controlli successivi alla spedizione anche con cooperazione dei paesi terzi e supporto della Commissione.

Cooperazione, dogane e gestione del rischio

L’articolo 28 disciplina lo scambio di informazioni e la cooperazione tra Commissione, autorità competenti e autorità doganali, anche tramite i canali previsti dal codice doganale dell’Unione e dal sistema elettronico di licenze; si applica mutatis mutandis il regolamento (CE) n. 515/97. L’articolo 29 obbliga il dichiarante a indicare in dichiarazione il riferimento all’autorizzazione o al numero di riferimento del regime semplificato e prevede verifiche elettroniche automatiche, nonché la sospensione dello svincolo in caso di dubbi. L’articolo 30 disciplina la gestione delle spedizioni non conformi, il sequestro o trattenimento in caso di sospetto traffico illecito e la raccolta di dati statistici sui sequestri; i costi di distruzione seguono il codice doganale dell’Unione.

Conservazione dati, statistiche e relazione annuale

L’articolo 31 impone agli Stati membri di conservare per almeno 20 anni le informazioni necessarie alla tracciabilità e alla lotta al traffico illecito, con esenzioni per alcune importazioni/esportazioni temporanee. L’articolo 32 prevede una relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, da pubblicare entro il 31 ottobre, contenente dati su autorizzazioni, quantità e valori, rifiuti, sequestri, controlli successivi alla spedizione, violazioni e sanzioni; gli Stati membri trasmettono entro il 31 luglio i dati su controlli e sanzioni. Le statistiche devono essere anonime e prive di dati commercialmente sensibili.

Sistema elettronico per il rilascio di licenze e digitalizzazione

L’articolo 34 istituisce un sistema elettronico sicuro e criptato per autorizzazioni, esenzioni e semplificazioni amministrative, con registrazione degli operatori, gestione elettronica delle domande, interconnessione con sistemi nazionali e con lo sportello unico doganale UE, profili di rischio e scambio di informazioni. Il sistema deve essere operativo entro il 12 febbraio 2027 e l’interconnessione con l’ambiente dello sportello unico UE per le dogane entro il 12 febbraio 2031. L’articolo 35 impone relazioni annuali sugli armi d’allarme e da segnalazione controllate e relazioni biennali sul monitoraggio delle autorizzazioni.

Esecuzione, sanzioni e protezione degli informatori

L’articolo 36 richiede procedure sicure e verificabili; l’articolo 37 attribuisce alle autorità competenti poteri di esecuzione, inclusa confisca, vendita o distruzione, raccolta di informazioni e accesso ai locali, oltre alla conferma dell’importazione o del deposito temporaneo su richiesta di un paese terzo parte del protocollo. L’articolo 38 impone agli Stati membri di fissare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e estende la protezione della direttiva (UE) 2019/1937 agli informatori. L’articolo 39 istituisce un gruppo di coordinamento per le importazioni e le esportazioni di armi da fuoco; l’articolo 40 obbliga gli Stati membri a designare entro il 12 agosto 2025 le autorità competenti e prevede una prima relazione intermedia della Commissione entro il 12 febbraio 2030.

Atti delegati, atti di esecuzione e disposizioni transitorie

Gli articoli 41-43 conferiscono alla Commissione poteri delegati per disciplinare l’autorizzazione generale dell’Unione in importazione ed esportazione, la parte del carnet ATA da utilizzare, l’aggiornamento dell’allegato I e degli allegati II-IV, nonché competenze di esecuzione per l’attuazione uniforme. L’articolo 44 prevede un regime transitorio fino al 12 febbraio 2029: le autorizzazioni già rilasciate o pendenti restano valide per massimo 12 mesi, e le restrizioni quantitative nazionali già vigenti devono essere notificate entro il 12 agosto 2028. L’articolo 45 abroga il regolamento (UE) n. 258/2012; l’articolo 46 prevede l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 12 febbraio 2029, con applicazione anticipata di alcune disposizioni dal 11 febbraio 2025.

Come è indicizzato

Materiearmi da fuocounione doganalepolitica commercialesicurezza internacooperazione giudiziaria e di polizia

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