Cassazione Civile, Sentenza n. 16681/2024 del 17/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
i ricorrenti hanno impugnato l'avviso di rettifica sostenendo, tra l'altro, che l'ufficio abbia erroneamente riqualificato l'atto denominato "Risoluzione per mutuo dissenso di donazioni" come retrocessione (nuova donazione) applicando l'imposta sulle donazioni: 1) contestavano l'interpretazione dell'atto e l'uso di elementi extratestuali (art. 20 DPR n.131); 2) deducevano incompetenza dell'Ufficio di Venezia rispetto a quello di Brescia e violazioni di norme sul riparto di competenza; 3) censuravano la determinazione della base imponibile (l'applicazione della tassa solo sull'incremento di valore e non sul valore complessivo trasferito) e la mancata valutazione da parte del giudice di merito di specifici motivi e della contestazione sulla perizia dell'Ufficio; 4) l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la base imponibile deve essere il valore dei beni trasferiti e non l'incremento.
La decisione
la Corte ha rigettato le censure sulla metodologia interpretativa basata sull'art. 20 T.U. registro, ritenendo legittima la riqualificazione dell'atto come nuovo contratto di retrocessione (mutuo dissenso) e confermando che tale atto costituisce un nuovo trasferimento imponibile. Tuttavia ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia nella parte in cui il giudice d'appello aveva computato la base imponibile solo sull'incremento di valore, e ha accolto il sesto motivo del ricorso principale (omessa pronuncia del giudice di appello sul motivo relativo alla metodologia di stima del valore), per cui la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è rimessa alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione per rideterminare il valore imponibile e per regolare le spese.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U. registro)
"l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati"
la norma impone un'interpretazione fiscale autonoma e testuale dell'atto presentato alla registrazione: prevale la natura intrinseca e gli effetti giuridici desumibili dall'atto stesso; non sono rilevanti elementi extratestuali per cambiare la qualificazione fiscale.
art. 34 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico sulle Successioni e Donazioni)
per la Corte, ove la risoluzione per mutuo dissenso configuri una retrocessione (nuova donazione), la base imponibile deve essere il valore del bene nella sua consistenza al momento dell'atto di retrocessione (valore complessivo trasferito), non solo l'incremento intervenuto.
art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131 (T.U. registro)
opera la presunzione relativa di liberalità (animus donandi) che non è stata superata dagli istanti: l'assenza di prova contraria non impedisce la qualificazione come atto a titolo gratuito.
art. 28 d.P.R. 26 ottobre 1986, n. 131 (T.U. registro)
richiamato in relazione alla distinzione tra imposizione in misura fissa e proporzionale e alla qualificazione di accordi risolutori come nuovi atti traslativi; la giurisprudenza individua nel mutuo dissenso un nuovo trasferimento di ricchezza soggetto a imposta proporzionale.
art. 112 cod. proc. civ.
è stato invocato per lamentare l'omessa pronuncia del giudice d'appello su specifici motivi di gravame (in particolare sulla critica alla perizia e alla determinazione del valore), cosa che ha condotto la Corte a cassare la sentenza per carenza di decisione su punti determinanti.
art. 56, comma 4, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
richiamato dai ricorrenti in relazione alla natura della base imponibile; la Corte ha però rilevato che il valore tassabile non può essere limitato all'incremento non previsto normativamente come base imponibile.
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 4) - criteri di censura in Cassazione
indica i parametri di legittimità utilizzati per i motivi di cassazione (violazione di norme o omessa pronuncia), e la Corte si è attenuta a tali canoni nell'esaminare le censure principali e l'incidentale.
Massime di principio
- In tema di registrazione fiscale, ai sensi dell'art. 20 T.U. registro la qualificazione fiscale di un atto si fonda sulla sua intrinseca natura e sui suoi effetti desumibili dall'atto medesimo, escludendo elementi extratestuali non richiamati dall'atto.
- Il mutuo dissenso che determina la retrocessione di un bene è qualificabile civilisticamente e fiscalmente come un nuovo contratto/trasferimento: costituisce un nuovo passaggio di ricchezza e quindi può costituire fatti generatori di imposta (imposta sulle donazioni o registro) sul valore trasferito.
- La base imponibile per una retrocessione (nuova donazione) è il valore del bene nella sua consistenza al momento dell'atto di retrocessione (art. 34 d.lgs. 346), non il mero incremento intervenuto tra le precedenti operazioni.
- La presunzione relativa di liberalità prevista dal T.U. registro può operare a favore della qualificazione come atto a titolo gratuito salvo prova contraria da parte del contribuente.
- Se il giudice di merito non si pronuncia (anche implicitamente) su argomenti decisivi riguardanti la determinazione del valore o la metodologia di stima, la sentenza è suscettibile di cassazione e rimessione per consentire un approfondimento istruttorio.
- Le questioni di competenza tra Uffici e la correttezza formale della riqualificazione devono essere valutate alla luce delle norme sul riparto degli uffici e della natura intrinseca dell'atto: un Ufficio può operare la rettifica se dall'atto emergono elementi che giustificano la riqualificazione fiscale.
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