Circolare numero 163 del 09-08-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento al sindacato Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P.)dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e A.N.S.A.P. per la riscossione, congiunta ai contributi obbligatori, dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. Vengono disciplinate le modalità operative per la trasmissione e la validazione delle deleghe, la revoca, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia e la tutela dei dati personali. Sono inoltre indicati durata, recesso, obblighi di aggiornamento dell’Associazione e le istruzioni contabili con l’istituzione di specifici conti.
Convenzione INPS–A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS–A.N.S.A.P. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà conto della convenzione stipulata il 6 luglio 2016 tra INPS e l’Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. La disciplina riguarda sia gli aspetti operativi della riscossione sia quelli economici, di responsabilità, di durata e di contabilizzazione.
Oggetto e ambito applicativo
La convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ed è stata approvata con determinazione presidenziale n. 182/2015. Essa consente all’INPS di riscuotere, per conto dell’associazione, i contributi associativi relativi alle categorie indicate, con un meccanismo collegato alla riscossione dei contributi obbligatori.
Modalità di riscossione della quota associativa
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nella comunicazione di pagamento inviata ai contribuenti, l’Istituto indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria.
La circolare precisa che tale modalità di riscossione non muta la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva della quota associativa stessa.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’Associazione deve trasmettere all’INPS, sotto la propria responsabilità, i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo. La trasmissione avviene via Internet, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali".
Contestualmente all’inserimento telematico dei dati, l’Associazione deve inviare alla Struttura INPS territorialmente competente le deleghe cartacee corrispondenti, corredate dalla copia del documento di identità e sottoscritte dagli associati secondo il fac-simile concordato con l’Istituto.
Le strutture INPS competenti provvedono alla validazione delle deleghe acquisite tramite il portale, verificandole con le deleghe cartacee ricevute.
Pluralità di deleghe e priorità temporale
Qualora pervengano all’INPS due o più deleghe dello stesso soggetto a favore di diverse associazioni sindacali, produce effetti la prima delega pervenuta all’ufficio INPS territorialmente competente. Fa eccezione il caso in cui la delega successivamente pervenuta contenga la revoca espressa di quella già acquisita.
Revoca della delega
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; di conseguenza, ogni comunicazione dell’associato relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’Associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato una comunicazione di revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio e variazioni
I costi del servizio di riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f. sono stati attualizzati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in esame sono previsti i seguenti importi:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20, una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
- gestione singolo modello F24: € 0,17.
La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto. A seguito di tale comunicazione, l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, viene esclusa ogni responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi delle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’Associazione stipulante o di strutture ad essa associate, compresi i pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
La circolare prevede inoltre che, in caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione che risulti soccombente debba rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione si impegna anche a ristorare l’INPS delle spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, previa semplice presentazione di nota specifica.
L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, nonché in caso di perdita dei requisiti di legge richiesti per la stipula. È inoltre riconosciuta all’INPS la facoltà di recedere unilateralmente ove risultino pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a osservare le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti connessi e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Per il rinnovo, l’Associazione deve inoltrare all’INPS apposita richiesta almeno sei mesi prima della scadenza, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In assenza di tale richiesta, la convenzione perde efficacia alla data di scadenza senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni. Resta comunque ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata con raccomandata A/R o PEC.
L’Associazione si impegna infine a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, trasmettendo la relativa documentazione di supporto.
Indicazioni organizzative e contabili
La sede dell’Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P.) è indicata in Via Padova n. 13, Roma.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute operate per conto dell’Associazione, vengono istituiti i seguenti conti:
- GPN25170: contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per conto dell’Associazione;
- GPN35170: accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto dell’Associazione;
- GPN11170: debito verso A.N.S.A.P. per i contributi associativi riscossi per conto.
La definizione dei rapporti finanziari con il sindacato è affidata direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La variazione al piano dei conti è riportata nell’allegato n. 2.
Punti principali
Oggetto e finalità della convenzione
In data 6 luglio 2016 INPS e Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P.) hanno stipulato una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 e della determinazione presidenziale n. 182/2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.).
Modalità di riscossione
Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. L’avviso di pagamento indica l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria. La riscossione contestuale non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta per l’INPS alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe sindacali
L’Associazione deve trasmettere all’INPS, tramite il portale "Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali", i dati degli associati per i quali chiede la riscossione e i nominativi di chi ha revocato l’adesione o non intende più pagare la quota. Contestualmente deve far pervenire alla Struttura INPS competente le deleghe cartacee, con copia del documento d’identità e sottoscrizione conforme al fac-simile concordato. Le strutture INPS validano le deleghe telematiche confrontandole con la documentazione cartacea.
Pluralità di deleghe e criterio di prevalenza
Se l’INPS riceve due o più deleghe dallo stesso soggetto a favore di associazioni diverse, è efficace la prima delega pervenuta all’ufficio territorialmente competente, salvo che una delega successiva contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve quindi essere indirizzata all’Associazione. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega per la riscossione della quota associativa, procede all’acquisizione della revoca.
Costi del servizio
I costi del servizio, attualizzati con determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17. Le variazioni annuali dei costi saranno comunicate per iscritto e l’Associazione potrà recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della convenzione promossi da creditori dell’Associazione o di strutture associate. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’Associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute per controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e Associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia del negozio giuridico in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. L’Associazione deve chiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, tramite PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R o PEC. L’Associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto.
Sede dell’Associazione e istruzioni contabili
La sede di A.N.S.A.P. è indicata in Via Padova n. 13, Roma. Ai fini contabili vengono istituiti i conti GPN25170, GPN35170 e GPN11170 per la rilevazione, l’accreditamento e il debito verso l’Associazione relativi ai contributi associativi riscossi. La gestione dei rapporti finanziari con il sindacato è affidata alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.
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