Cassazione Penale, Sentenza n. 24949/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Concilio Antonio impugna la sentenza di conferma dell'appello che lo aveva ritenuto penalmente responsabile del reato di cui all'art.4 legge n.110/1975 (porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico, fatto avvenuto il 17/12/2018). Il ricorso in Cassazione deduce quattro motivi: (1) vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilita' ex art.131-bis c.p.; (2) vizio di motivazione per il diniego dell'attenuante di cui al comma 3 dell'art.4 l.110/1975; (3) vizi nella determinazione della pena per mancata indicazione dei criteri di commisurazione; (4) vizio del procedimento probatorio per la revoca di un teste ammesso senza il consenso della difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la valutazione di merito che ha negato la non punibilita' ex art.131-bis e l'attenuante di cui al comma 3 dell'art.4 l.110/1975 in ragione della negativa personalita' dell'imputato e della gravita' del pericolo derivante dal porto dello strumento. Ha inoltre ritenuto non fondata la censura sulla determinazione della pena (la condanna e' risultata di mesi quattro di reclusione ed euro 600 di multa) e ha ritenuto legittima la revoca del teste per ritenuta superfluita', senza che la difesa avesse dimostrato rilevanti esigenze della deposizione. Conseguentemente ha confermato l'inammissibilita' del ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge n.110 del 1975, art.4
(porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico)
La norma definisce il fatto di porto abusivo; il comma 3 contiene una circostanza attenuante la cui concessione puo' essere esclusa per valutazione negativa della personalita' e della gravita' del fatto
codice penale, art.131-bis
La causa di non punibilita' prevista dall'art.131-bis puo' essere negata quando, alla luce della personalita' dell'imputato e della gravita' del fatto, emerga un giudizio negativo sulla pericolosita' sociale tale da non rendere applicabile la non punibilita'
d.lgs. n.204 del 2010
Richiamato in relazione alla determinazione del minimo edittale per il reato considerato (la Corte osserva il confronto tra la pena inflitta e il minimo edittale indicato dal decreto)
codice di procedura penale, art.616
Norma richiamata per l'applicazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per inammissibilita' del ricorso
giurisprudenza (Sez. I, n.13630 del 12.2.2019, rv 275242)
Principio interpretativo secondo cui, nei reati di porto abusivo di armi, la presenza di gravi precedenti penali e il conseguente giudizio negativo sulla personalita' giustificano la reiezione della diminuente per lieve entita'
Massime di principio
- La non punibilita' ex art.131-bis c.p. richiede, oltre alla sussistenza delle condizioni oggettive, una valutazione positiva della personalita' del soggetto: precedenti penali e elementi di pericolosita' possono legittimamente portare al diniego
- Nei reati di porto d'armi o strumenti atti ad offendere, la presenza di gravi precedenti costituisce elemento idoneo a escludere la concedibilita' della diminuente per lieve entita' del fatto
- La censura sulla motivazione necessita di dimostrare che il giudizio di merito sia privo di ogni fondamento concreto; formulazioni generiche o affermazioni di 'mera clausola di stile' sono spesso ritenute insufficienti
- La determinazione della pena impone che il giudice indichi i criteri di commisurazione solo se vi e' contestazione fondata; tuttavia, se non sono concesse attenuanti la pena deve rispettare i limiti edittali o risultare giustificata in motivazione
- La revoca di una testimonianza ammessa puo' avvenire senza consenso della difesa se la parte che la aveva chiesta la rinuncia o se il giudice ritiene la deposizione superflua; la difesa deve dimostrare il pregiudizio concreto derivante dall'assenza della prova
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