Sentenza n. 2313/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura aperta per lavori e successiva aggiudicazione dell’appalto a un’altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di un centro sociale, nonché, con motivi aggiunti, l’aggiudicazione definitiva alla controinteressata. L’esclusione era stata disposta per la mancata allegazione, nella documentazione dell’offerta economica-temporale, del computo metrico globale estimativo, del computo metrico delle migliorie e del cronoprogramma dei lavori. La ricorrente, che aveva ottenuto il punteggio tecnico più elevato, ha dedotto: l’incompetenza della commissione giudicatrice a disporre l’esclusione, in quanto il potere sarebbe spettato al RUP; la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e della lex specialis; il travisamento dei presupposti e il difetto di istruttoria; la violazione del principio del risultato, dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità; la violazione dell’art. 101, commi 3 e 4, del d.lgs. 36/2023, del principio di fiducia e dei doveri di correttezza e buona fede, sostenendo che la carenza avrebbe dovuto essere oggetto di chiarimenti o soccorso istruttorio. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto l’illegittimità derivata dell’aggiudicazione, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché la violazione dei principi del risultato, della fiducia e della buona fede. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione della ricorrente al soccorso istruttorio per la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica, la valutazione della sua offerta economica e ulteriori profili di inammissibilità, nonché la dedotta incompetenza della commissione e la violazione del principio di tassatività.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente il ricorso principale, ritenendo che l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale escludente non avrebbe comunque determinato l’improcedibilità del ricorso principale, poiché permane l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara. Il primo motivo è stato respinto: sebbene il potere di esclusione non spettasse in via esclusiva alla commissione, il RUP, che faceva parte della commissione, aveva sottoscritto il verbale contenente l’esclusione e aveva poi richiamato e approvato espressamente tale verbale nella determinazione di aggiudicazione, così ratificando e confermando consapevolmente l’esclusione. Sono stati respinti anche il secondo e il quarto motivo. Il principio di tassatività delle cause di esclusione riguarda le cause di esclusione tipizzate dagli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e, secondo il giudice, non impedisce l’esclusione per la mancanza di elementi essenziali dell’offerta prescritti dalla lex specialis. L’art. 29 del disciplinare, letto insieme all’art. 33, attribuiva rilievo sostanziale alla verifica della documentazione richiesta; inoltre l’art. 27 escludeva espressamente il soccorso istruttorio per le carenze della documentazione costituente l’offerta economica. Il cronoprogramma era elemento essenziale dell’offerta temporale, mentre i computi metrici erano essenziali negli appalti a misura, perché consentivano di verificare le singole lavorazioni, i prezzi unitari e il corrispettivo dovuto in relazione a quanto effettivamente eseguito. L’attivazione del soccorso istruttorio o la richiesta di chiarimenti avrebbe comportato un’integrazione postuma dell’offerta e una violazione della par condicio. È stato respinto anche il motivo fondato sul principio del risultato: tale principio opera nel rispetto della legalità, della trasparenza e della concorrenza e non può derogare alla normativa applicabile né alle legittime prescrizioni della lex specialis. Sono stati respinti i motivi aggiunti. L’aggiudicazione poteva essere motivata per relationem mediante il richiamo ai verbali di gara, espressamente incorporati nel provvedimento. Non sussisteva violazione dei principi di fiducia e buona fede, poiché l’amministrazione si era limitata ad applicare le regole di gara e la pendenza del ricorso non imponeva la sospensione della procedura in assenza di una misura cautelare. È stata quindi dichiarata l’improcedibilità del ricorso incidentale, in conseguenza del rigetto del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese in favore della parte costituita, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
Il principio di tassatività riguarda le cause di esclusione e i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 94 e 95, ma non impedisce l’esclusione per la mancanza di elementi essenziali dell’offerta prescritti dalla lex specialis.
art. 93 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la commissione giudicatrice non sarebbe competente ad adottare l’esclusione; la censura è stata respinta perché il RUP aveva sottoscritto e poi ratificato l’esclusione.
art. 101 d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato.
Il chiarimento non può trasformarsi in un’integrazione postuma di documenti essenziali dell’offerta economica o tecnica, poiché ciò violerebbe la par condicio.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Il principio del risultato costituisce criterio per l’esercizio della discrezionalità amministrativa, ma non ha funzione derogatoria rispetto alle norme e alle legittime regole della procedura di gara.
art. 2 d.lgs. 36/2023
Il principio di fiducia impone reciproca lealtà tra stazione appaltante e operatore economico, ma non esonera il concorrente dall’obbligo di rispettare le prescrizioni del bando.
art. 5 d.lgs. 36/2023
Il principio di buona fede non è stato violato dall’amministrazione, che ha applicato le prescrizioni della lex specialis a fronte dell’accertata incompletezza dell’offerta.
art. 107, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023
l’offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell’invito a confermare l’interesse nonché nei documenti di gara
La conformità dell’offerta ai documenti di gara costituisce oggetto della verifica propedeutica all’aggiudicazione.
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione dell’aggiudicazione è stata respinta poiché il provvedimento era motivato per relationem mediante il richiamo ai verbali di gara, incorporati come parte integrante e sostanziale.
artt. 121 e 122 c.p.a.
Richiamati dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro; tali domande non sono state accolte, in ragione del rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, il principio di tassatività delle cause di esclusione non impedisce l’esclusione dell’offerta priva di elementi essenziali espressamente richiesti dalla lex specialis, poiché tale principio riguarda le cause di esclusione tipizzate e i requisiti soggettivi di partecipazione, non la conformità sostanziale dell’offerta ai documenti di gara.
- Negli appalti a misura, il computo metrico estimativo con l’indicazione delle singole lavorazioni e dei prezzi unitari può costituire elemento essenziale dell’offerta, quando sia necessario per verificare l’offerta economica e determinare il corrispettivo in funzione delle quantità effettivamente eseguite.
- Il cronoprogramma richiesto dalla lex specialis può costituire elemento essenziale dell’offerta temporale, in quanto rende verificabile l’impegno negoziale dell’offerente rispetto ai tempi di esecuzione; la sua mancanza può legittimare l’esclusione.
- Il soccorso istruttorio e la richiesta di chiarimenti non possono essere utilizzati per integrare successivamente documenti che costituiscono l’essenza dell’offerta economica o tecnica, poiché ciò altererebbe l’offerta e violerebbe la par condicio tra i concorrenti.
- Il principio del risultato non consente di derogare alle norme applicabili o alle prescrizioni legittime della lex specialis: esso opera come criterio prioritario per l’esercizio della discrezionalità amministrativa, nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza.
- L’aggiudicazione può essere motivata per relationem mediante il richiamo ai verbali di gara, quando questi siano espressamente incorporati nel provvedimento e consentano di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione.
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