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Sentenza

Sentenza n. 868/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202401289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-diniego e successivo diniego espresso sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativa a un ampliamento volumetrico abusivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata il 19 giugno 2024 e, con motivi aggiunti, il diniego espresso del 12 novembre 2024. L’intervento riguardava un ampliamento volumetrico realizzato al secondo piano di una villa unifamiliare. La ricorrente sosteneva che l’immobile disponesse di una capacità edificatoria residua sufficiente a ricomprendere l’ampliamento, assumendo come parametro la volumetria complessiva di 977,60 mc risultante da una SCIA del 2012 e deducendo la sussistenza della doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. 380/2001. Contestava inoltre l’attendibilità della copia del permesso di costruire in variante del 2011, il quale risultava smarrito negli archivi comunali, nonché la qualificazione dell’ampliamento e la rilevanza attribuita dall’amministrazione a tale titolo. Deduceva, infine, che la carenza dell’autorizzazione sismica non potesse giustificare il diniego e che il Comune avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio. In una memoria finale la ricorrente contestava altresì l’idoneità conformativa del permesso di costruire del 2011, assumendo che la redistribuzione delle volumetrie tra i lotti costituisse una variante sostanziale al piano di lottizzazione, adottabile soltanto dal Consiglio comunale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. In esito alla verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a., ha ritenuto accertato che il permesso di costruire in variante del 2011 fosse stato effettivamente rilasciato e che la copia ricostruita ne riproducesse sostanzialmente il contenuto, sulla base di plurimi riscontri documentali, nonostante l’assenza dell’asseverazione formale prevista dall’art. 2714 c.c. La censura relativa alla presunta incompetenza del dirigente, introdotta soltanto con memoria finale, è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 43 c.p.a. Il giudice ha comunque rilevato che il permesso era un titolo edilizio ormai definitivo e che l’eventuale incompetenza avrebbe integrato un vizio di annullabilità da far valere nei termini decadenziali, non una causa di nullità ex art. 21-septies l. 241/1990. Il permesso del 2011 aveva autorizzato l’accorpamento dei due lotti e la trasformazione di due case a schiera in un’unica villa, fissando per quest’ultima una volumetria assentita di 697,36 mc. La diversa volumetria di 727,61 mc contenuta in alcune tavole costituiva una discrepanza interna agli elaborati generali, mentre il dato di 977,60 mc riportato nella SCIA del 2012 derivava dal trascinamento di una tabella non aggiornata relativa al titolo precedente alla variante. La SCIA del 2012 riguardava soltanto modifiche distributive interne e il cambio di destinazione d’uso del piano interrato e non aveva modificato la volumetria assentita dal permesso del 2011. L’art. 9-bis d.P.R. 380/2001 non poteva essere utilizzato per attribuire alla SCIA una portata legittimante ulteriore rispetto all’oggetto effettivo del titolo. Poiché la volumetria realizzata era pari a 875,62 mc, con un eccedenza di 178,26 mc rispetto ai 697,36 mc assentiti, mancava la doppia conformità richiesta dall’art. 36 d.P.R. 380/2001, sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda di sanatoria. Tale ragione era sufficiente a legittimare il diniego; la censura relativa all’autorizzazione sismica è stata assorbita. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro per spese di lite, oltre accessori, mentre le spese della verificazione sono state poste in pari misura a carico delle parti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’accertamento di conformità richiede la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; l’assenza di tale requisito legittima il diniego.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Lo stato legittimo deve essere ricostruito con riferimento all’oggetto e alla portata effettiva di ciascun titolo edilizio; un titolo relativo a modifiche interne e cambio di destinazione d’uso non può essere utilizzato per legittimare una diversa volumetria dell’intero fabbricato.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La contestazione della competenza dell’organo emanante, ove non ricorra un difetto assoluto di attribuzione, integra un vizio di annullabilità e deve essere proposta nei termini decadenziali; non consente di rimettere in discussione incidentalmente un titolo ormai definitivo.

  • art. 43 c.p.a.

    Non possono essere introdotti con la memoria finale motivi nuovi, non dedotti nel ricorso o nei motivi aggiunti.

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione può essere disposta per accertare l’autenticità, il contenuto e la portata di un titolo edilizio smarrito, sulla base di riscontri documentali convergenti.

  • art. 2714 c.c.

    L’assenza dell’attestazione formale di conformità della copia all’originale non impedisce al giudice di accertare la corrispondenza sostanziale del documento mediante altri elementi probatori convergenti.

  • art. 21 l.r. Puglia 56/1980

    La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la necessità di una delibera consiliare di variante, ma il motivo è stato introdotto tardivamente e comunque ritenuto infondato.

  • art. 16 l.r. Puglia 20/2001

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla presunta necessità di una variante al piano di lottizzazione; la relativa censura è stata introdotta tardivamente e comunque disattesa.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, la doppia conformità deve essere verificata rispetto alla consistenza edilizia effettivamente realizzata e alla disciplina applicabile sia al momento dell’abuso sia al momento della domanda; il superamento della volumetria assentita in uno dei due momenti impedisce la sanatoria.
  • Lo stato legittimo di un immobile si determina considerando la portata effettiva del titolo edilizio pertinente all’opera controversa. Un titolo successivo relativo a modifiche interne o a un cambio di destinazione d’uso non può essere interpretato come legittimazione di una volumetria maggiore non espressamente assentita.
  • Il contenuto conformativo di un titolo edilizio ormai definitivo non può essere contestato incidentalmente nell’ambito del giudizio contro il diniego di sanatoria, salvo che ricorra una causa di nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990; l’eventuale incompetenza dell’organo emanante, se non assoluta, costituisce vizio di annullabilità soggetto a decadenza.
  • L’autenticità e il contenuto di un titolo edilizio smarrito possono essere accertati mediante una verificazione fondata su un quadro convergente di riscontri documentali, anche quando manchi l’attestazione formale di conformità della copia all’originale.
  • La contestazione della legittimità di un titolo edilizio introdotta per la prima volta con la memoria finale costituisce motivo nuovo e non può essere esaminata nel merito ai sensi dell’art. 43 c.p.a.
  • Nel ricostruire la volumetria assentita, una tabella contenuta in un titolo successivo non prevale automaticamente sugli elaborati pertinenti e aggiornati: se essa riproduce dati del titolo precedente senza recepire una variante intervenuta nel frattempo, può essere qualificata come documento non aggiornato e non idoneo a modificare lo stato legittimo dell’immobile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaNullità del provvedimentoDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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