Sentenza n. 69/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’accreditamento istituzionale dello studio medico specialistico privato
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’accreditamento istituzionale, nonché, per quanto occorresse, il piano regionale del fabbisogno di specialistica ambulatoriale, il preavviso di rigetto e gli atti connessi. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 10 e 10-bis della l. 241/1990, lamentando che l’Amministrazione non avesse esaminato né confutato le osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 8-quater d.lgs. 502/1992, dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 3-quater d.lgs. 229/1999, dell’art. 12 l.r. Sicilia n. 5/2009, dell’art. 2 del d.P.R. 14 gennaio 1997 e del decreto assessoriale del 17 giugno 2002, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità. In sede cautelare il TAR aveva accolto la domanda ai fini del riesame, limitatamente alla violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della censura procedimentale e ha annullato il diniego di accreditamento. Il Collegio ha ritenuto fondata la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, poiché il ricorrente aveva presentato osservazioni al preavviso di rigetto, ma il provvedimento finale non aveva preso posizione su di esse né aveva reso comprensibili le ragioni del loro mancato accoglimento. Il preavviso di rigetto è funzionale a un contraddittorio procedimentale effettivo, collaborativo e difensivo, nonché alla completezza dell’istruttoria; pertanto, la motivazione finale deve consentire di verificare che le osservazioni siano state realmente considerate nel loro complesso, anche se non è necessaria una confutazione analitica di ogni singolo argomento. L’accoglimento di tale motivo ha assorbito le ulteriori censure. L’Amministrazione è tenuta a riesaminare l’istanza di accreditamento, valutando effettivamente le osservazioni del privato e dando conto di tale valutazione nella motivazione del nuovo provvedimento. Il TAR ha escluso di poter ordinare direttamente il rilascio dell’accreditamento ai sensi degli artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché nella materia permane una sfera di discrezionalità amministrativa collegata alla programmazione regionale e alla selezione delle strutture coerenti con l’organizzazione del servizio sanitario. Le spese, pari a euro 3.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell’Assessorato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni
Il provvedimento finale di diniego deve dare conto dell’effettiva considerazione delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto e delle ragioni del loro mancato accoglimento; non è necessaria una confutazione analitica di ogni argomento, ma la motivazione deve rendere percepibile l’esame complessivo delle osservazioni.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato tra le disposizioni poste a garanzia della partecipazione procedimentale dell’istante.
art. 3 l. 241/1990
Rilevante in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento e alla necessità di rendere ricostruibile il percorso logico e giuridico dell’Amministrazione.
art. 8-quater d.lgs. 502/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti dell’accreditamento istituzionale; la relativa censura è stata assorbita.
art. 3-quater d.lgs. 229/1999
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni in materia di programmazione sanitaria e accreditamento; la relativa censura è stata assorbita.
art. 12 l.r. Sicilia n. 5/2009
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina regionale dell’accreditamento; la relativa censura è stata assorbita.
art. 31, comma 3, c.p.a.
solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione
Esclude la possibilità di ordinare direttamente l’adozione del provvedimento richiesto quando residuano margini di discrezionalità amministrativa o sono necessari ulteriori adempimenti istruttori.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
La condanna a un facere specifico è esercitabile nei limiti richiamati dall’art. 31, comma 3, c.p.a.; nel caso concreto non poteva essere disposta direttamente l’adozione dell’accreditamento.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990 ricorre quando l’Amministrazione, dopo aver ricevuto osservazioni al preavviso di rigetto, adotta il diniego senza rendere percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento.
- Il preavviso di rigetto non assolve una funzione meramente formale: impone un contraddittorio procedimentale effettivo, volto a consentire all’interessato di incidere sulla decisione e all’Amministrazione di completare l’istruttoria mediante l’esame degli interessi e degli argomenti rappresentati.
- La motivazione del provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato, ma deve dimostrare che le osservazioni sono state effettivamente considerate nel loro complesso e deve rendere comprensibili le ragioni della decisione di non recepirle.
- L’annullamento del diniego per violazione dell’art. 10-bis comporta l’obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza, tenendo conto delle osservazioni presentate e motivando specificamente sul loro esame, senza comportare automaticamente il rilascio del titolo richiesto.
- Il giudice amministrativo non può ordinare direttamente il rilascio dell’accreditamento quando la decisione resta connotata da discrezionalità amministrativa e dalla necessità di valutazioni connesse alla programmazione regionale del servizio sanitario.
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