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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00554/2024 del 08/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva sospeso il rimborso IVA chiesto da una società per il secondo semestre 2009, in ragione dell’esistenza di avvisi di accertamento relativi ad anni precedenti e della mancata prestazione di garanzia. La Commissione tributaria provinciale aveva confermato la sospensione; la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l’appello della società, ritenendo che le notizie di reato riguardassero annualità diverse, che la mancata garanzia non giustificasse una sospensione del rimborso ma solo il mancato pagamento fino alla prestazione della stessa, e che il rimborso dovesse essere eseguito previa cauzione o fideiussione pari al credito richiesto aumentato del 15%. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 30 e dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 23 del d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la sospensione del rimborso fosse legittima in presenza di atti, anche non definitivi, relativi a tributi, sanzioni e interessi, ovvero in presenza di contestazioni penali, e che comunque la contribuente non avesse prestato alcuna idonea garanzia. Il ricorso era però formulato senza riportare il contenuto del provvedimento amministrativo di sospensione su cui si fondava la censura.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., rilevando che l’Agenzia non aveva trascritto né riassunto il contenuto del provvedimento di sospensione impugnato e che, quindi, la censura non consentiva alla Corte una verifica diretta della doglianza. Nel dispositivo finale la Corte ha comunque rigettato il ricorso, precisando che non vi era luogo a provvedere sulle spese, perché la società intimata non aveva svolto difese, e che non andava disposto il raddoppio del contributo unificato nei confronti di un’Amministrazione dello Stato, esonerata dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dall’Agenzia come base normativa del rimborso IVA e delle condizioni per la sua sospensione o gestione

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dall’Agenzia come disciplina del rimborso IVA e della garanzia eventualmente richiesta al contribuente

  • art. 23 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dall’Agenzia in relazione alla possibilità di sospendere il rimborso e compensare il credito in presenza di atti relativi a tributi, sanzioni e interessi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    interpretato nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere l’indicazione specifica degli atti e documenti posti a fondamento delle censure, con riproduzione del loro contenuto essenziale o con chiara indicazione della loro collocazione negli atti di causa, senza però richiedere una trascrizione integrale in modo eccessivamente formalistico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato rispetto al quale opera il meccanismo del raddoppio

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione fondato su vizi di violazione di legge, il ricorrente deve rendere autosufficienti le censure, riportando o riassumendo il contenuto degli atti e documenti decisivi su cui la doglianza si fonda, così da consentire alla Corte la verifica immediata della fondatezza del motivo.
  • L’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. non impone una trascrizione integrale e formalistica degli atti, ma richiede comunque che nel ricorso siano indicati puntualmente i passaggi rilevanti e la collocazione processuale dei documenti richiamati.
  • Se il motivo di ricorso si limita a un generico rinvio agli atti di causa o al fascicolo di parte senza riprodurne il contenuto essenziale, la censura è inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza.
  • Per le Amministrazioni dello Stato non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché il relativo pagamento avviene tramite il meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieRimborsoiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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