Cassazione Penale, Sentenza n. 47361/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Onorato ha proposto ricorso avverso il rigetto della sua istanza di riconoscimento della continuazione tra due sentenze: 1) Corte d'appello di Roma 12/02/2018 (condanna per art. 73, commi 1, 4 e 6, d.P.R. n. 309/1990, reato commesso dal 7 al 9 luglio 2013 in concorso con Mario Avolio e i Leonardi) e 2) Corte d'appello di Napoli 27/05/2020 (condanna per reato associativo art. 74, comma 2, e art. 73, comma 1, per fatti accertati nel 2010 e nel 2014). Il ricorrente deduceva come elemento di novità l'ordinanza del 31/10/2022 con cui, per i medesimi reati, era stata riconosciuta la continuazione per il coimputato Giuseppe Leonardi; sosteneva che la Corte partenopea non avesse valutato correttamente quell'ordinanza, avesse errato nell'applicazione dei principi di diritto in materia di continuazione (art. 81 c.p., art. 125 c.p.p.) e avesse motivato illogicamente valorizzando il ruolo subalterno di Onorato e la presunta estemporaneità della sua partecipazione al fatto di Roma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3, c.p.p.), ritenendo che le censure proposte denunciassero, in realtà, valutazioni di merito o vizi motivazionali manifestamente infondati non sindacabili in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui le decisioni del giudice dell'esecuzione, una volta divenute irrevocabili, impediscono la rinnovazione della stessa domanda salvo il verificarsi di nuovi elementi di fatto o di diritto non esposti nella decisione precedente (art. 666, comma 2, c.p.p.). Ha ritenuto che l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione per Giuseppe Leonardi non costituisca automaticamente elemento idoneo a imporre lo stesso risultato per Onorato, essendo mancata la prova che la partecipazione di Onorato all'acquisto di hashish fosse stata previamente programmata come espressione della medesima deliberazione criminosa alla base dell'associazione; la partecipazione è stata qualificata come estemporanea e non partecipativa delle fasi di ideazione e pianificazione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che definisce il reato di cui sono accusati i condannati (traffico di stupefacenti); richiamata per individuare la natura dei reati tra i quali si discuteva la continuità.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2
Riguarda la fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, utilizzata per valutare il vincolo associativo e la possibilità che reati successivi siano espressivi del medesimo disegno criminoso.
codice penale, art. 81
Richiamato nella sua funzione di criterio per valutare se reati diversi siano commessi in esecuzione della medesima deliberazione (continuazione); il giudice ha chiesto prova che la specifica condotta riconducibile al singolo fosse prevista nella deliberazione comune.
codice di procedura penale, art. 125
Richiamato dal ricorrente come fondamento di censura; il giudice di legittimità ha però ritenuto che le censure proponessero in realtà questioni di fatto non sindacabili in Cassazione.
codice di procedura penale, art. 671
Norma che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione; nell'ordinanza del 31/10/2022 era stata invocata per riconoscere la continuazione a favore del coimputato.
codice di procedura penale, art. 666, comma 2
Stabilisce l'inammissibilità di una nuova domanda se basata sui medesimi elementi; utilizzata per spiegare il carattere relativo della preclusione e la necessità di nuovi elementi per riaprire la questione.
codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Disposizione che contempla l'inammissibilità dei motivi di ricorso che, nella sostanza, impugnano valutazioni di fatto o censure manifestamente infondate; fondamento giuridico della declaratoria di inammissibilità.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata per la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- Una precedente decisione del giudice dell'esecuzione che sia divenuta irrevocabile impedisce la rinnovazione della stessa istanza, salvo l'apporto di nuovi elementi di fatto o di diritto non valutati nella pronuncia precedente.
- Il riconoscimento della continuazione richiede prova non solo della partecipazione generica allo stesso sodalizio, ma che la specifica condotta contestata sia stata compiuta in esecuzione della medesima deliberazione criminosa condivisa al momento della programmazione.
- L'ordinanza che riconosce la continuazione per un coimputato non si estende automaticamente agli altri soggetti: è necessaria una valutazione puntuale del ruolo, del grado di pianificazione e della prevedibilità della condotta di ciascun partecipante.
- In Cassazione le censure che si risolvono in una richiesta di riconsiderazione dei fatti o in una diversa valutazione probatoria sono, di regola, inammissibili; il rimedio è possibile solo per questioni di diritto o vizi motivazionali non manifestamente infondati.
- L'invocazione di 'elementi di novità' deve essere precisa e dimostrare che gli elementi sono nuovi o non erano stati valutati; il semplice fatto che un coimputato abbia ottenuto un risultato diverso non costituisce di per sé novità idonea a cambiare la posizione di un altro.
- La qualificazione del contributo come 'estemporaneo' o 'programmato' al momento dell'adesione al sodalizio è centrale per decidere la continuazione: l'onere probatorio grava su chi chiede il riconoscimento.
- Ricorsi manifestamente infondati o che reiterano valutazioni già compiute possono comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare preventivamente la fondatezza giuridica dell'impugnazione.
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