Cassazione Civile, Ordinanza n. 16645/2024 del 14/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero impugnava davanti alla Corte di cassazione il decreto del giudice di pace di Roma che aveva convalidato il suo trattenimento presso il CPR di Roma Ponte Galeria. Il trattenimento era stato disposto dal questore di Bologna in esecuzione di un decreto prefettizio di espulsione per ingresso irregolare nel territorio italiano, sul presupposto che non fosse possibile eseguire immediatamente il rimpatrio e che vi fosse rischio di fuga per mancanza di documenti validi. Il ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava nullità del provvedimento per violazione dell'art. 135 c.p.c., dell'art. 14 d.lgs. 286/1998 e degli artt. 13 e 111 Cost., oltre che dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, sostenendo che la motivazione fosse meramente apparente o inesistente; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il giudice non avesse considerato la documentazione già in atti, inviata prima dell'udienza, attestante passaporto valido, dichiarazione di ospitalità e promessa di assunzione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo, osservando che la motivazione del giudice di pace si risolveva in una formula prestampata e in una breve annotazione manoscritta non idonee a spiegare le ragioni della convalida né a confrontarsi con le contestazioni difensive.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, rilevando che nel frattempo era decorso il termine di efficacia del trattenimento convalidato. Ha inoltre precisato che, trattandosi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro una amministrazione statale, la liquidazione delle spese va effettuata dal giudice del procedimento; nel caso di cassazione senza rinvio, tale liquidazione spetta al giudice di pace che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità del provvedimento per violazione di norme processuali e per motivazione meramente apparente o inesistente.
art. 135 c.p.c.
Richiamato quale parametro della validità formale del provvedimento giudiziale, in relazione all'obbligo di motivazione.
art. 14 d.lgs. 286/1998
Norma che disciplina il trattenimento dello straniero ai fini dell'esecuzione dell'espulsione; il decreto di convalida deve dare conto dei presupposti richiesti dalla legge.
art. 13 Cost.
Richiamato insieme agli altri parametri costituzionali a sostegno dell'esigenza di un provvedimento motivato quando incide sulla libertà personale.
art. 111 Cost.
Richiamato quale fondamento del minimo costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 15 dir. 2008/115/CE
Richiamata come ulteriore parametro europeo in materia di trattenimento e rimpatrio dello straniero.
art. 360, n. 5 c.p.c.
Il secondo motivo è stato prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 737 c.p.c.
Richiamato quale rito seguito per il riesame del provvedimento espulsivo.
art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Per il patrocinio a spese dello Stato, il compenso del difensore va liquidato con istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata quando la Corte decide senza rinvio.
art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica per la condanna alle spese in favore dello Stato quando soccombente è un'amministrazione statale.
Massime di principio
- Il decreto di convalida del trattenimento dello straniero deve contenere una motivazione effettiva, sia pure sintetica, che consenta di comprendere le ragioni concrete della decisione e il superamento delle contestazioni difensive; il richiamo stereotipato ai presupposti di legge non è sufficiente.
- In materia di limitazione della libertà personale dello straniero ai fini del rimpatrio, la verifica giudiziale deve riguardare in modo concreto i presupposti legali del trattenimento e non può essere soddisfatta da formule di stile o da motivazioni solo apparenti.
- Quando il primo motivo di ricorso investe la radicale carenza di motivazione del provvedimento impugnato, l'eventuale censura sull'omesso esame di fatti decisivi può restare assorbita.
- Se il termine di efficacia del trattenimento è già decorso, la cassazione del decreto di convalida può essere pronunciata senza rinvio, perché manca un residuo interesse a una nuova decisione nel merito.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore della parte vittoriosa contro una pubblica amministrazione statale deve essere richiesta al giudice del procedimento; in cassazione senza rinvio, la competenza alla liquidazione resta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
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