Sentenza n. 156/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - della determina prot. n. -OMISSIS- emessa in data -OMISSIS- a firma del comandante pro tempore del Comando Legione Carabinieri Umbria - SM – Ufficio personale e notificata a mani al ricorrente il -OMISSIS-, di parziale diniego di monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria non fruita durante il servizio, con riferimento a quarantuno giorni maturati nell’anno 2022; - di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, preparatori, connessi, consequenziali e/o esecutivi del provvedimento sopra citato, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la “relazione esplicativa” redatta in data -OMISSIS- dal Comando Legione Carabinieri Umbria – Reparto operativo – Nucleo informativo a firma del comandante pro tempore; e per l’accertamento del diritto del ricorrente alla monetizzazione dei quarantuno giorni di congedo ordinario maturati nell’anno 2022 e non fruiti alla data di cessazione del rapporto lavorativo per sopraggiunti limiti di età, con condanna dell’Amministrazione resistente al relativo pagamento, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale della monetizzazione di quarantuno giorni di licenza ordinaria maturati nel 2022 e non fruiti alla cessazione dal servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, aveva chiesto la monetizzazione di cinquantasei giorni di licenza ordinaria non fruiti, di cui quarantuno maturati nel 2022 e quindici nel 2023. L'Amministrazione aveva accolto la domanda soltanto per i quindici giorni del 2023, negandola per i quarantuno giorni del 2022. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e dell'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012, come interpretato dalla Corte costituzionale, nonché eccesso di potere per motivazione apparente, contraddittoria e irrazionale, carenza di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti, irragionevolezza, ingiustizia grave e illogicità manifesta. L'Amministrazione ha sostenuto che la mancata fruizione fosse imputabile alla scelta del dipendente di procrastinare la fruizione delle ferie e alla mancata rimodulazione delle istanze. Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabili la memoria e la documentazione depositate tardivamente dalla difesa erariale, ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., rilevando anche che non era stata allegata alcuna difficoltà nel tempestivo deposito. Nel merito, dagli atti tempestivamente acquisiti è risultata una programmazione delle ferie 2022 effettuata in tempi congrui rispetto al collocamento a riposo, senza inerzia del dipendente; la mancata fruizione integrale è stata determinata da periodi di malattia imprevedibili e non imputabili al ricorrente, oltre che dalla fruizione di altri istituti di assenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo il diniego parziale perché fondato su una non corretta interpretazione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute. Tale divieto non opera quando sia certo che la mancata fruizione non dipenda dalla volontà del lavoratore e non sia a lui imputabile. Nel caso concreto, il dipendente aveva programmato le ferie residue in tempi congrui, la programmazione non era stata contestata dall'Amministrazione e la mancata fruizione era dipesa da impedimenti sanitari imprevedibili ed estranei alla sua volontà. Il provvedimento è stato quindi annullato in parte qua; è stato accertato il diritto alla monetizzazione dei quarantuno giorni maturati nel 2022 ed è stato condannato il Ministero della difesa al pagamento dell'indennità, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al soddisfo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88/CE
Il diritto alle ferie annuali retribuite non può tradursi nella perdita del compenso sostitutivo quando la mancata fruizione sia indipendente dalla volontà del lavoratore e non imputabile a quest'ultimo.
art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Il divieto generale di monetizzazione delle ferie non godute deve essere interpretato nel senso che non impedisce il pagamento dell'indennità quando la mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del dipendente né sia a lui imputabile.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il termine per il deposito di documenti e memorie è perentorio; il deposito tardivo è inutilizzabile se non è allegata e dimostrata una difficoltà di tempestivo deposito.
art. 104, comma 2, Cost.
art. 115 c.p.c.
Il principio di non contestazione è stato invocato dal ricorrente rispetto ai fatti non tempestivamente contestati dall'Amministrazione, ma la decisione è stata fondata soprattutto sulla documentazione ritualmente acquisita e sugli elementi ritenuti incontestati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Giustifica la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute previsto dall'art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012 non opera quando la mancata fruizione sia certamente non riconducibile alla volontà del dipendente e non sia comunque a lui imputabile.
- Il dipendente che abbia programmato la fruizione delle ferie in tempi congrui rispetto alla cessazione del rapporto e la cui programmazione non sia stata contestata dall'Amministrazione non può essere considerato inerte per il solo fatto di non aver fruito integralmente delle ferie.
- Periodi di malattia imprevedibili e altri impedimenti estranei alla volontà del dipendente, se impediscono la fruizione delle ferie prima della cessazione dal servizio, legittimano il riconoscimento dell'indennità sostitutiva.
- Nel processo amministrativo, il deposito tardivo di memoria e documenti oltre il termine perentorio previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a. rende tali atti inutilizzabili quando la parte non dimostri l'esistenza di una concreta difficoltà di tempestivo deposito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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