Cassazione Civile, Ordinanza n. 10385/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ex liquidatore)
La controversia
La lite nasce dal rigetto parziale di un’istanza di rimborso IVA per cessata attività presentata da una società poi cancellata dal registro delle imprese. Il soggetto che aveva proposto il ricorso originario, qualificandosi sia in proprio sia quale ex liquidatore, aveva impugnato il provvedimento dinanzi al giudice tributario. L’Amministrazione aveva contestato, tra l’altro, la legittimazione processuale del ricorrente, sostenendo che la società fosse già estinta. In cassazione il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, assumendo che il giudice d’appello avrebbe deciso su ragioni diverse da quelle poste dall’Ufficio a fondamento del diniego. La Corte, però, ha esaminato d’ufficio prima di tutto la capacità processuale del soggetto che aveva introdotto il giudizio, rilevando che la società era stata cancellata prima della proposizione del ricorso e che il presunto credito era comunque solo una pretesa non liquida né certa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo originario, rilevando d’ufficio il difetto di legittimazione processuale del soggetto che aveva agito sia in proprio sia quale ex liquidatore di una società già estinta al momento della proposizione del giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta né proseguita. Le spese sono state compensate. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base normativa dell’istanza di rimborso IVA per cessata attività e del motivo di ricorso che lamentava la violazione della norma nella decisione di merito
art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
menzionato quale registro/dato dichiarativo utilizzato nel raffronto operato dall’Ufficio
art. 2495 c.c.
"Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci..."
la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione della società; dopo la cancellazione, i creditori possono agire nei limiti e con le modalità previste dalla norma
art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
"ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società ... ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione"
la disciplina del differimento quinquennale opera solo per le richieste di cancellazione presentate quando la norma era già in vigore; non ha efficacia retroattiva e quindi non si applica alle cancellazioni anteriori al 13 dicembre 2014
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata per censurare in cassazione la violazione di legge dedotta nel motivo
art. 372 c.p.c.
richiamato in relazione al deposito documentale effettuato in cassazione, ritenuto irrilevante ai fini della legittimazione
art. 382, terzo comma, ultima parte, c.p.c.
base per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario, se la società è stata cancellata dal registro delle imprese e quindi estinta prima della notifica dell’atto impositivo o comunque prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, manca la capacità processuale della società e la legittimazione a stare in giudizio del suo rappresentante o ex liquidatore.
- Il difetto di legittimazione processuale per intervenuta estinzione della società può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se non coltivato dalle parti.
- Il differimento quinquennale degli effetti estintivi previsto per i tributi opera solo per cancellazioni richieste sotto la vigenza della disciplina speciale e non si applica retroattivamente a cancellazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
- La cancellazione della società estinta non consente all’ex liquidatore di agire in proprio per mere pretese o crediti non certi e non liquidi, soprattutto se non risultano compresi in un valido bilancio finale di liquidazione.
- Quando la causa non poteva essere proposta ab origine per difetto di legittimazione processuale, la cassazione della sentenza impugnata avviene senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
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