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Ordinanza

Ordinanza n. 1900/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del Provvedimento Prot. n. 20250034799 dell'08.01.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 modificato da L 189/2002 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202602517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d'ingresso adottato dal Consolato Generale d'Italia in Istanbul per carenza del requisito di conoscenza linguistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d'ingresso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento era fondato sulla disciplina richiamata dall'amministrazione e sulla riscontrata carenza del prescritto requisito di conoscenza linguistica. In sede cautelare la ricorrente ha contestato la legittimità del diniego e ha chiesto la sospensione della sua efficacia, deducendo implicitamente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora in relazione all'interesse a iniziare un percorso di studi in Italia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare ha ritenuto che l'istruttoria risultasse completa e che il diniego fosse giustificato dalla carenza del requisito di conoscenza linguistica. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto che l'interesse azionato consistesse nell'aspettativa a iniziare un percorso di studi in Italia e che il pregiudizio prospettato non raggiungesse la soglia della gravità e irreparabilità richiesta per la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale fondamento normativo del diniego del visto.

  • art. 6-bis d.P.R. 394/1999

    È richiamato quale ulteriore disposizione applicata nel procedimento di rilascio del visto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la completezza dell'istruttoria e la riscontrata carenza di un requisito prescritto per il rilascio del visto escludono il fumus boni iuris, quando emergano già all'esame sommario degli atti.
  • L'interesse dello straniero a iniziare un percorso di studi in Italia, qualificato come aspettativa, non integra di per sé un periculum in mora cautelarmente rilevante se il pregiudizio prospettato non presenta gravità e irreparabilità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

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