Sentenza del 08/02/2017 n. 3335 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Istanza di accertamento con adesione - Tempestività - Effetto sospensivo - Decorrenza dalla spedizione e non dalla ricezione - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che l'istanza di accertamento con adesione fosse tardiva perché ricevuta dall'ufficio il 12 novembre 2009, oltre il termine per impugnare l'avviso, scaduto l'11 novembre 2009. Secondo l'Agenzia, la sospensione di 90 giorni del termine per ricorrere avrebbe dovuto decorrere solo dalla ricezione dell'istanza e, inoltre, la spedizione in busta chiusa anziché in plico senza busta non avrebbe consentito di considerarla validamente presentata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della contribuente. Ha stabilito che, quando l'istanza di accertamento con adesione è inviata tramite raccomandata entro il termine previsto, la sua tempestività si valuta in base alla data di spedizione, non a quella di ricezione da parte dell'ufficio. La spedizione in busta chiusa costituisce una mera irregolarità, se il contenuto e la riferibilità dell'istanza non sono contestati. Pertanto, l'istanza spedita il 10 novembre 2009 era tempestiva, produceva la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l'avviso e rendeva tempestivo il ricorso della contribuente. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro, oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12
La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende per novanta giorni il termine per impugnare l'atto impositivo.
Ai fini della tempestività dell'istanza e dell'effetto sospensivo, rileva la data di spedizione della raccomandata effettuata entro il termine, non la successiva data di ricezione da parte dell'amministrazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 21
Le disposizioni sul processo tributario sono state richiamate per la disciplina dell'invio postale degli atti. La Corte ha comunque ritenuto applicabili, anche sulla base dei principi generali sui rapporti con la pubblica amministrazione, gli effetti della spedizione tempestiva.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Costituisce la base normativa dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società per maggiori ricavi determinati anche in relazione all'erroneità dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore.
Legge n. 241 del 1990, art. 2, e normativa attuativa sulla presentazione delle istanze
Confermano la possibilità di presentare istanze alla pubblica amministrazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L'obbligo dell'amministrazione di esaminare l'istanza nasce con la ricezione, ma per impedire una decadenza a carico del privato può rilevare la data di spedizione.
Massime di principio
- Quando la legge consente l'invio di un'istanza tramite raccomandata e l'atto deve essere presentato entro un termine di decadenza, il termine è normalmente rispettato se la spedizione avviene entro la scadenza, anche se l'amministrazione riceve l'istanza successivamente.
- Nel caso dell'accertamento con adesione, la spedizione tempestiva dell'istanza produce l'effetto sospensivo di 90 giorni sul termine per impugnare l'avviso di accertamento.
- L'invio in busta chiusa, anziché in plico senza busta, non determina automaticamente l'inammissibilità: si tratta di una irregolarità sanabile o irrilevante se il contenuto della busta e la provenienza dell'atto non sono contestati.
- È comunque essenziale conservare la ricevuta di spedizione, la prova della data di notifica dell'atto impositivo e una copia completa dell'istanza, preferibilmente sottoscritta, per dimostrare il rispetto del termine.
- La data di ricezione resta rilevante per l'avvio degli obblighi procedimentali dell'amministrazione, ma non necessariamente per impedire la decadenza del contribuente quando l'invio postale tempestivo è ammesso.
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