Cassazione Penale, Sentenza n. 9611/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato Lal Harbans colpevole del reato previsto dall'art. 515 c.p. (frode in commercio) per l'uso, a suo dire, di additivi/coloranti non autorizzati nella preparazione di alimenti somministrati al pubblico. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio motivazionale per travisamento probatorio (mancanza di accertamenti tecnici e di esami: la Corte avrebbe tratto conclusioni da mere congetture, come il colore "vivace" dei cibi), per mancata indicazione di quale norma vietasse specificamente i coloranti contestati, per mancato riconoscimento della tentata fattispecie dell'art. 515 c.p. e per mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche (in riferimento all'uso sporadico degli additivi, alla collaborazione durante le ispezioni e alla scelta del rito deflativo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste". Il giudice di legittimità ha osservato che la sentenza di merito si fondava su una premessa indimostrata: non era provato che gli additivi contestati fossero effettivamente stati usati nella preparazione degli alimenti. Non risultava neppure provato che il menù avesse indicato in modo tale da configurare una frode (cioè che si fosse volontariamente sostituito spezie con coloranti o che vi fosse rappresentazione ingannevole). Inoltre l'impiego dei coloranti non è vietato in assoluto ma solo oltre specifici limiti quantitativi, sul superamento dei quali non vi era alcuna prova. Poiché tali elementi non potevano essere acquisiti ulteriormente nel processo, la Cassazione ha concluso per l'insussistenza della condotta contestata e ha disposto l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 515 cod. pen.
La norma (riguardante la frode in commercio) richiede la prova dell'impiego di mezzi idonei a ingannare il consumatore e della rappresentazione ingannevole; la Corte ha ritenuto che non vi fosse prova dell'effettivo uso degli additivi né di una rappresentazione del prodotto diversa da quella reale
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità, invocata dal ricorrente, non è stata affrontata nel merito dalla Cassazione perché è intervenuta l'assoluta insussistenza del fatto; in altre parole, tali istituti sono applicabili solo ove sia accertata la commissione del reato
L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5 lett. g)
La contravvenzione evocata in primo grado e richiamata in appello concerne norme di disciplina alimentare; la Corte ha osservato che l'uso dei coloranti non è vietato in sé ma è soggetto a limiti quantitativi, e la sentenza di merito non ha provato il superamento di detti limiti
Massime di principio
- Per reati alimentari o di frode in commercio occorre prova diretta e tecnica dell'uso di sostanze non consentite: il mero aspetto cromatico degli alimenti non è di per sé sufficiente
- L'impiego di coloranti non è sempre illecito: è necessario dimostrare il superamento dei limiti quantitativi fissati dalla normativa alimentare per poter affermare la illiceità
- Per configurare l'art. 515 c.p. (anche nella forma tentata) è necessario provare sia l'azione idonea a realizzare la frode sia l'intento di ingannare; assenza di prova comporta l'acquittamento per non sussistenza del fatto
- Le eccezioni estintive o attenuanti (es. art. 131-bis, circostanze attenuanti generiche) sono rilevanti solo se la condotta illecita è accertata; la loro invocazione non sopperisce alla mancanza di prova dell'elemento materiale del reato
- Nei procedimenti che vertono su questioni tecnico-scientifiche, l'istruttoria deve prevedere accertamenti analitici/tecnici specifici quando sono questi gli elementi decisivi per la prova; in mancanza, la decisione basata su congetture è vulnerabile in sede di legittimità
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