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Sentenza

Sentenza n. 672/2026 - Bari, Sezione U

Giustizia amministrativa202000611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario per asserito mancato rispetto della distanza minima dalla segnaletica stradale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore pubblicitario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo a una richiesta di autorizzazione per un impianto pubblicitario, deducendo: violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, per mancata comunicazione dei motivi ostativi e insufficiente motivazione; violazione dell'art. 16, commi 6 e 9, del Piano generale degli impianti pubblicitari del Comune di Foggia, sostenendo che l'impianto, collocato in aderenza per tutta la sua estensione a una parete cieca, fosse esonerato dal rispetto delle distanze indicate dal piano; violazione dell'art. 1 della l. 241/1990, difetto di istruttoria, contraddittorietà tra atti, illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta. Il diniego si fondava sul rilievo che l'impianto sarebbe stato collocato a 8 metri anziché a 10 metri dal segnale di dare precedenza, senza ulteriori precisazioni sugli accertamenti compiuti o sulle concrete caratteristiche dell'impianto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto insufficiente la motivazione del diniego, poiché il Comune si era limitato a richiamare genericamente il Piano generale degli impianti pubblicitari e il mancato rispetto della distanza minima, senza indicare, alla luce dell'istruttoria, gli specifici elementi di fatto e le ragioni giuridiche ostativi all'autorizzazione. Il giudice ha inoltre ravvisato la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990: prima dell'adozione del diniego il Comune avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi, consentendo alla ricorrente di formulare osservazioni, anche sulla possibile collocazione dell'impianto in aderenza a una parete cieca e sulla conseguente applicabilità dell'eccezione prevista dal piano. La violazione della garanzia partecipativa è stata ritenuta invalidante, anche perché la partecipazione avrebbe potuto incidere concretamente sull'esito del procedimento. Il Comune di Foggia è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione richiede l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione in rapporto alle risultanze dell'istruttoria; non è sufficiente un richiamo generico a disposizioni regolamentari o pianificatorie.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Prima dell'adozione di un provvedimento negativo, l'amministrazione deve comunicare al richiedente i motivi ostativi, consentendogli di presentare osservazioni e di fornire un contributo potenzialmente utile a modificare la decisione finale.

  • art. 1 l. 241/1990

    Il principio di collaborazione tra amministrazione e privato impone una conduzione del procedimento rispettosa del contributo partecipativo dell'interessato.

  • art. 16, commi 4, 6, 8 e 9, PGIP del Comune di Foggia

    Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari ... deve avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime: ... 10 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione ... Le distanze si applicano nel senso delle singole direzioni di marcia ... I mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali ... Le distanze indicate al comma 3, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati ...

    Il piano prevede distanze minime dalla segnaletica, ma esclude dal loro rispetto, salvo le distanze dalle intersezioni, gli impianti collocati parallelamente al senso di marcia e aderenti per tutta la superficie a un fabbricato, purché sia rispettata la distanza minima dal limite della carreggiata e non sia ostacolata la visibilità dei segnali.

Massime di principio

  • Il diniego di un'autorizzazione amministrativa non può fondarsi sul generico richiamo a disposizioni regolamentari o pianificatorie: la motivazione deve indicare gli specifici presupposti di fatto e le ragioni giuridiche ricavati dall'istruttoria e riferiti alla concreta fattispecie.
  • Quando l'amministrazione intende respingere un'istanza, la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 deve precedere il provvedimento finale e consentire al privato di formulare osservazioni concretamente idonee a incidere sulla decisione, anche mediante la prospettazione di una diversa soluzione localizzativa o dell'applicazione di un'eccezione regolamentare.
  • La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 assume rilievo invalidante quando l'omessa partecipazione abbia impedito al privato di sottoporre all'amministrazione elementi potenzialmente decisivi per la definizione del procedimento.
  • L'istruttoria e la motivazione di un diniego devono confrontarsi con le caratteristiche concrete dell'intervento richiesto e con le eventuali disposizioni regolamentari derogatorie applicabili, non potendo limitarsi all'enunciazione astratta di una distanza minima.

Come è indicizzato

MaterieIndustria, artigianato e attività produttivePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleBuona fede e correttezza della PA

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