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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14559/2022 del 14/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che, confermando in parte la sentenza di primo grado, aveva ritenuto Manni responsabile di: apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo/ritrovo (art. 681 c.p.) per aver organizzato il 30/07/2015, senza preventiva autorizzazione di pubblica sicurezza, un intrattenimento musicale a Forte dei Marmi cui parteciparono alcune centinaia di persone; e del reato contravvenzionale di disturbo del riposo/occupazioni delle persone (art. 659 c.p.) per emissioni sonore ad alto volume sino a tarda notte. La ricorrente proponeva quattro motivi: 1) vizio di motivazione nella qualificazione dell'evento come "pubblico" (sosteneva trattarsi di festa privata riservata ai soli clienti dell'hotel); 2) errore nel ritenere dovuta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS, invocando l'esclusione prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a) del d.m. 19/08/1996 per aree prive di strutture destinate allo stazionamento del pubblico; 3) insufficiente prova del disturbo ai sensi dell'art. 659 c.p.; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto le censure erano manifestamente infondate. Ha confermato la motivazione dei giudici di merito: l'evento era rivolto ad una platea ampia e aveva carattere pubblico (volantino, prevendita di biglietti, partecipazione stimata in 250-300 persone); la presenza di strutture per illuminazione, amplificazione, somministrazione e di un palco giustificava l'obbligo di preventiva autorizzazione ex art. 80 TULPS e il coinvolgimento della commissione tecnica di pubblica incolumità; le emissioni sonore ad alto volume e la durata dell'evento hanno integrato il disturbo previsto dall'art. 659 c.p.; non è stata riconosciuta la particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. per la diffusività, la durata e il numero elevato di partecipanti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; alla ricorrente sono state addebitate le spese del procedimento e l'obbligo di versare alla cassa delle ammende la somma equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Norme richiamate

  • art. 681 cod. pen.

    "Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica"

    La fattispecie si integra quando un evento di pubblico spettacolo è organizzato senza le prescrizioni/autorità previste dall'art.80 TULPS; la Corte ha ritenuto integrato il reato in presenza di organizzazione, pubblicità e rilevante afflusso di pubblico.

  • art. 659 cod. pen.

    La norma sanziona il disturbo del riposo o delle occupazioni delle persone; la Corte ha ritenuto che rumori ad alto volume protratti fino a notte fonda, segnalati da passanti e autorità, costituiscano prova sufficiente del disturbo anche se le vittime erano all'esterno e non necessariamente intente a dormire o lavorare.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando l'offesa è diffusa, la condotta ha durata rilevante e coinvolge un elevato numero di soggetti; la Corte ha ritenuto che tali condizioni sussistessero e quindi ha escluso la tenuità.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di valutazione della gravità dell'offesa ai fini della tenuità; la Corte ricorda che non è necessario esaminare tutti i criteri ma solo quelli ritenuti rilevanti e motivarli.

  • art. 80 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    Norma che richiede la preventiva osservanza delle prescrizioni dell'autorità per la tutela della pubblica incolumità per l'apertura/tenuta di luoghi di spettacolo; la Corte ha ritenuto che l'evento rientrasse nell'ambito di applicazione richiedendo preventiva autorizzazione e verifica delle misure di sicurezza.

  • d.m. 19 agosto 1996, art. 1, comma 2, lett. a)

    "esclude dall'ambito di applicazione della normativa in materia di prevenzione degli incendi il caso in cui il luogo sia privo di strutture destinate allo stazionamento del pubblico"

    La Corte ha interpretato restrittivamente l'esclusione: la semplice assenza di recinzioni o un palco basso non esclude l'obbligo di autorizzazione quando l'evento comporti impianti di amplificazione, illuminazione, somministrazione e effettiva presenza e stazionamento di persone.

Massime di principio

  • Per distinguere evento "pubblico" da festa privata si valutano elementi concreti: modalità di pubblicità (volantini, prevendite), possibilità di acquisto di ingressi, numero di partecipanti e accessibilità; la mera affermazione che l'evento fosse riservato non esclude la pubblicità se il contesto dimostra l'opposto.
  • L'obbligo di preventiva autorizzazione ex art. 80 TULPS sussiste non solo quando esistono recinzioni o strutture permanenti, ma anche quando sono allestiti impianti (illuminazione, amplificazione), servizi di somministrazione o altre strutture che determinano uno stazionamento organizzato del pubblico; le deroghe previste dal d.m. 19/08/1996 sono applicabili solo in presenza di rigidi requisiti materiali.
  • Per il reato di disturbo (art. 659 c.p.) la prova può essere desunta da testimonianze di passanti, segnalazioni alle autorità e dalla durata/intensità delle emissioni sonore; non è necessario che le persone disturbate fossero a casa o dedite al sonno: conta l'effettivo disturbo alle loro occupazioni o al recupero delle energie.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando la condotta è diffusa, prolungata e coinvolge un elevato numero di partecipanti con rischio per la pubblica incolumità; il giudice deve motivare i criteri rilevanti, ma non è obbligato ad esaurire tutti gli elementi dell'art.133 c.p.
  • In caso di dubbio pratico sulla necessità di autorizzazioni per eventi in luoghi aperti (spiagge, arenili), è prudente richiedere preventiva valutazione/rilascio dell'autorizzazione alle autorità competenti e coinvolgere la commissione di pubblica incolumità per evitare responsabilità penali.

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