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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08341/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coltivatore diretto)

La controversia

La lite nasce dall’acquisto, mediante compravendita del 3 luglio 2012, di un appezzamento di terreno agricolo sito in agro di Sant’Agata di Puglia. Il confinante ha agito per ottenere il retratto agrario assumendo di avere la qualità di proprietario e coltivatore diretto di fondo confinante, e lamentando di non aver ricevuto la denuntiatio per l’esercizio della prelazione. L’acquirente ha resistito contestando i presupposti del retratto e deducendo, tra l’altro, la nullità di una determina comunale di affrancazione del terreno del confinante, nonché la necessità di una CTU per verificare i presupposti della prelazione. In cassazione ha articolato più censure: (A) violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata partecipazione della moglie del confinante, proprietario in comunione legale del fondo; (A1) violazione degli artt. 167, 115, 416 c.p.c., dell’art. 8 l. 590/1965, dell’art. 7 l. 817/1971 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto provati i presupposti della prelazione/retratto; (A2) omesso esame della conduzione diretta del fondo confinante; (A3) omesso esame della contestazione della validità dell’affrancazione; (A4) violazione delle norme processuali e sostanziali per avere ritenuto non contestata la qualità di coltivatore diretto; (A5) omesso esame della coltivazione biennale dei terreni confinanti; (A6) omesso esame del requisito del mancato compimento di vendite di fondi rustici con imponibile superiore a lire mille; (B) omesso esame della validità dell’affrancazione; (B1) omesso esame di asseriti errori del CTU sul rapporto tra superfici e capacità lavorativa familiare; (B2) omesso esame delle osservazioni critiche alla consulenza; (C) violazione dell’art. 169 c.p.c. e dell’art. 11 disp. prel. c.c. per avere la decisione utilizzato documenti contenuti in un fascicolo di parte ritirato e tardivamente depositato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul litisconsorzio necessario, perché i comproprietari coltivatori diretti del fondo confinante sono titolari autonomi del diritto di prelazione e la comunione legale tra coniugi non incide sulla titolarità del diritto, ma solo sugli effetti dell’acquisto. Ha dichiarato inammissibili i motivi con cui la ricorrente mirava, in sostanza, a rivalutare il merito e le risultanze probatorie, osservando che non può essere denunciata come violazione di legge una critica alla ricostruzione del fatto; che la censura sull’onere della prova è impropria se non si allega un errato spostamento dell’onere; che il principio di non contestazione richiede specifica autosufficienza del ricorso; e che i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono preclusi in presenza di doppia conforme, oltre a difettare dell’indicazione del dato storico e del momento processuale della sua discussione. È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla CTU, per mancanza di specifica trascrizione delle critiche e dei passaggi rilevanti della relazione, e il motivo sul fascicolo tardivamente depositato, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la perentorietà del termine nella fase di appello e l’operatività della preclusione sui documenti già ritualmente prodotti in primo grado. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La mancata partecipazione della moglie del confinante non integra litisconsorzio necessario, poiché ciascun comproprietario coltivatore diretto è autonomamente titolare del diritto di prelazione; la comunione legale incide sugli effetti dell'acquisto, non sulla titolarità del diritto.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato insieme alle regole di contestazione e preclusione, ma le censure sono state reputate inammissibili perché in realtà dirette a rivalutare il merito o non autosufficienti.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia dichiarato espressamente di non osservare la regola di giudizio sulle prove o abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti; non basta contestare la valutazione delle prove o il principio di non contestazione senza specificità autosufficiente.

  • art. 416 c.p.c.

    Invocato in tema di contestazioni nel rito, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza e per la natura valutativa della doglianza.

  • art. 8, comma 1, l. 26 maggio 1965, n. 590

    Norma sulla prelazione agraria richiamata per affermare che la doglianza sull'erronea applicazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 7, comma 2, n. 2, l. 14 agosto 1971, n. 817

    Richiamato quale base del diritto di prelazione/retratto del confinante coltivatore diretto; le contestazioni sui requisiti fattuali sono state ritenute inammissibili o precluse.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere a una parte diversa da quella onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non se si contesta l'apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la ricostruzione del fatto concreto, che resta riservata al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non consente di ottenere una nuova valutazione del merito; è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni e il fatto storico asseritamente omesso, con il necessario supporto di specificità.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme di merito, preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare e trascrivere specificamente gli atti e i passaggi processuali rilevanti; in difetto, le censure sulla non contestazione e sulla CTU sono inammissibili.

  • art. 169 c.p.c.

    La censura sul tardivo deposito del fascicolo è stata respinta perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso l'operatività della preclusione in appello per i documenti già ritualmente prodotti in primo grado.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel motivo sul fascicolo tardivo, ma la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • I comproprietari coltivatori diretti di un fondo confinante sono titolari autonomi del diritto di prelazione agraria; il regime di comunione legale tra coniugi non determina, di per sé, un litisconsorzio necessario nel giudizio sul retratto, potendo incidere solo sugli effetti dell'acquisto.
  • Non è ammissibile censurare in cassazione come violazione di legge una doglianza che, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di una parte diversa da quella corretta; non quando si contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • Il principio di non contestazione e le censure fondate sull'omessa considerazione di contestazioni difensive richiedono ricorso autosufficiente, con specifica indicazione e trascrizione dei passaggi processuali rilevanti.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica il fatto storico decisivo asseritamente omesso, il dato da cui risulta, e il momento in cui è stato discusso; inoltre, in presenza di doppia conforme, è precluso salvo dimostrazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.
  • Le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio devono essere formulate in modo specifico, trascrivendo i passaggi salienti della relazione e delle contestazioni, così da consentire il controllo di logicità della motivazione.
  • La doglianza sul tardivo deposito del fascicolo di parte non è ammissibile se non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia ritenuto utilizzabili i documenti già ritualmente prodotti in primo grado.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaNullitàGiudicato

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