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Sentenza

Sentenza n. 5906/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo, - della determina del D.G. Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, comunicata a mezzo p.e.c. in data 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge,con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - della comunicazione della Regione Puglia recante la trasmissione della determina del D.G. Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della n. 10 del 12 dicembre 2022, pervenuta a mezzo p.e.c. in data 15 dicembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022 (G.U. del 15-9-2022 Serie Generale n. 216) recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 ottobre 2022 (G.U. del 26-10-2022 Serie Generale n. 251) recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di ogni altro atto presupposto, quali le determinazioni delle aziende sanitarie regionali di “validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici” ex art. 3, comma 3, del d.m. 6 ottobre 2022; - nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso; quanto al ricorso per motivi aggiunti, - della determina del D.G. Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell’8 febbraio 2023, comunicata a mezzo p.e.c. in data 10 febbraio 2023, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi allegati; - della delibera della ASL di Brindisi D.G. n. 255 del 02/02/2023; - della delibera della ASL Lecce C.S. n. 134 del 03/02/2023; - della determina del D.G. Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, comunicata a mezzo p.e.c. in data 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - della comunicazione di regione Puglia recante la trasmissione della determina del D.G. Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della n. 10 del 12 dicembre 2022, pervenuta a mezzo p.e.c. in data 15 dicembre 2022; – di ogni altro atto presupposto, quali le determinazioni delle aziende sanitarie regionali di “validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici” ex art. 3, comma 3, del d.m. 6 ottobre 2022; – nonché di ogni altro atto o provvedimento conseguente, antecedente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202303020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali sul superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e atti regionali di ripiano del relativo payback per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società impugnava il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, le determinazioni della Regione Puglia di quantificazione degli oneri di ripiano e i provvedimenti delle aziende sanitarie regionali di validazione e certificazione del fatturato. Contestava, in particolare, l'applicazione retroattiva del meccanismo di payback, riferito a rapporti contrattuali già esauriti; la lesione del legittimo affidamento, della certezza del diritto, della parità di trattamento e della concorrenza; la fissazione postuma e indiscriminata del tetto regionale nella misura del 4,4%; l'illegittimità della certificazione del superamento del tetto di spesa per violazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, dell'art. 1, comma 557, della l. n. 145/2018 e dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 115/2022; l'indeterminatezza delle modalità di contabilizzazione e l'assenza di trasparenza sui calcoli; l'illegittima richiesta di restituzione dell'IVA già versata, per violazione della disciplina IVA e per contraddittorietà e difetto dei presupposti. Deduceva inoltre l'illegittimità costituzionale della disciplina primaria per contrasto con gli artt. 3, 9, 23, 32, 41, 53, 97 e 117, comma 1, Cost., chiedendo la rimessione alla Corte costituzionale. Con motivi aggiunti estendeva le censure agli ulteriori atti regionali e delle aziende sanitarie. In precedenza il TAR aveva accolto la domanda cautelare e sospeso il giudizio in attesa delle decisioni della Corte costituzionale. Dopo la pronuncia della Corte costituzionale, la società dichiarava di avere aderito al meccanismo di pagamento agevolato introdotto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e di avere effettuato il pagamento dell'importo ridotto, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure di illegittimità degli atti impugnati né la questione di legittimità costituzionale. Ha ritenuto che l'adesione della società al meccanismo di pagamento agevolato e la dichiarazione di avvenuto pagamento dell'importo ridotto incidessero sull'interesse alla decisione delle domande di annullamento, determinando il sopravvenuto difetto di interesse. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava agli atti l'accertamento dell'amministrazione locale circa l'effettivo versamento degli importi ridotti previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle modalità di definizione della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; l'adesione al meccanismo di pagamento agevolato e il pagamento dichiarato dalla ricorrente sono stati ritenuti idonei a far venir meno l'interesse alla decisione di merito.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla riassunzione o fissazione dell'udienza dopo la sospensione del giudizio conseguente alla pendenza della questione di legittimità costituzionale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per l'avviso alle parti circa i possibili profili di improcedibilità derivanti dalla sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, come convertito

    Ha introdotto il meccanismo di pagamento agevolato al quale la ricorrente ha aderito; tale adesione ha inciso sull'interesse alla decisione, pur senza consentire la declaratoria di cessazione della materia del contendere in assenza dell'accertamento amministrativo dell'effettivo versamento.

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disciplina il tetto di spesa e il ripiano del superamento della spesa per dispositivi medici; le relative questioni non sono state esaminate nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • L'adesione del ricorrente a un meccanismo normativo sopravvenuto di definizione o pagamento agevolato, accompagnata dalla dichiarazione di pagamento dell'importo ridotto, può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione dell'impugnazione degli atti originari e comportare l'improcedibilità del ricorso.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando non risulti dimostrato l'integrale soddisfacimento della pretesa o l'effettivo verificarsi dell'evento previsto dalla disciplina sopravvenuta; in tale situazione, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base della condotta processuale e sostanziale del ricorrente.
  • La sopravvenienza che incide sull'interesse alla decisione conduce a una pronuncia meramente processuale, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti e senza decisione sulla questione di legittimità costituzionale prospettata.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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