Sentenza del 03/10/2016 n. 486 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
ICI - ESENZIONE - Immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciali - Parrocchia - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/1991 agli immobili utilizzati dalla Parrocchia. L'esenzione richiede simultaneamente che l'immobile sia utilizzato da un ente non commerciale, che vi si svolgano attività rientranti tra quelle agevolate e che tali attività siano esercitate con modalità non commerciali. Nel caso esaminato, la Parrocchia svolgeva attività didattiche, culturali e religiose, compresa una scuola dell'infanzia, per la quale i genitori versavano rette. Tuttavia, l'attività era costantemente svolta in perdita, elemento ritenuto idoneo a dimostrarne la natura non commerciale.
La decisione
È stata riconosciuta l'esenzione dall'ICI per gli immobili destinati alle attività della Parrocchia. La percezione di rette scolastiche non ha escluso automaticamente l'agevolazione, poiché è stata valutata la concreta modalità di esercizio dell'attività e, in particolare, la sua costante perdita economica. Sono quindi risultate soddisfatte tutte e tre le condizioni richieste dalla norma: soggetto non commerciale, attività agevolata e modalità non commerciali.
Norme richiamate
d.lgs. 504/1991, art. 7, comma 1, lett. i)
Immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
L'esenzione ICI opera solo quando ricorrono contemporaneamente tre requisiti: l'utilizzo dell'immobile da parte di un ente non commerciale, lo svolgimento di una delle attività indicate dalla norma e l'esercizio dell'attività con modalità non commerciali. La presenza di rette o corrispettivi non esclude di per sé l'esenzione, se l'attività è concretamente svolta senza finalità lucrativa e, nel caso specifico, in costante perdita.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione relativa agli immobili degli enti non commerciali non basta la natura dell'ente: devono essere verificati anche il tipo di attività svolta e le concrete modalità del suo esercizio.
- La riscossione di rette, quote o altri corrispettivi non comporta automaticamente la natura commerciale dell'attività; occorre valutare l'organizzazione complessiva, la destinazione degli immobili e l'eventuale perseguimento di un profitto.
- La costante perdita economica può costituire un indice significativo dello svolgimento dell'attività con modalità non commerciali, ma deve essere adeguatamente documentata.
- L'esenzione riguarda esclusivamente gli immobili utilizzati per le attività agevolate e con modalità non commerciali; eventuali parti destinate ad attività commerciali possono restare imponibili.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare bilanci, rendiconti, documentazione sulle rette e sui costi, nonché prove dell'effettivo utilizzo degli immobili, poiché l'onere di dimostrare i presupposti dell'esenzione ricade sul soggetto che la invoca.
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