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Sentenza

Sentenza del 03/10/2016 n. 486 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

ICI - ESENZIONE - Immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciali - Parrocchia - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/1991 agli immobili utilizzati dalla Parrocchia. L'esenzione richiede simultaneamente che l'immobile sia utilizzato da un ente non commerciale, che vi si svolgano attività rientranti tra quelle agevolate e che tali attività siano esercitate con modalità non commerciali. Nel caso esaminato, la Parrocchia svolgeva attività didattiche, culturali e religiose, compresa una scuola dell'infanzia, per la quale i genitori versavano rette. Tuttavia, l'attività era costantemente svolta in perdita, elemento ritenuto idoneo a dimostrarne la natura non commerciale.

La decisione

È stata riconosciuta l'esenzione dall'ICI per gli immobili destinati alle attività della Parrocchia. La percezione di rette scolastiche non ha escluso automaticamente l'agevolazione, poiché è stata valutata la concreta modalità di esercizio dell'attività e, in particolare, la sua costante perdita economica. Sono quindi risultate soddisfatte tutte e tre le condizioni richieste dalla norma: soggetto non commerciale, attività agevolata e modalità non commerciali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 504/1991, art. 7, comma 1, lett. i)

    Immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

    L'esenzione ICI opera solo quando ricorrono contemporaneamente tre requisiti: l'utilizzo dell'immobile da parte di un ente non commerciale, lo svolgimento di una delle attività indicate dalla norma e l'esercizio dell'attività con modalità non commerciali. La presenza di rette o corrispettivi non esclude di per sé l'esenzione, se l'attività è concretamente svolta senza finalità lucrativa e, nel caso specifico, in costante perdita.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione relativa agli immobili degli enti non commerciali non basta la natura dell'ente: devono essere verificati anche il tipo di attività svolta e le concrete modalità del suo esercizio.
  • La riscossione di rette, quote o altri corrispettivi non comporta automaticamente la natura commerciale dell'attività; occorre valutare l'organizzazione complessiva, la destinazione degli immobili e l'eventuale perseguimento di un profitto.
  • La costante perdita economica può costituire un indice significativo dello svolgimento dell'attività con modalità non commerciali, ma deve essere adeguatamente documentata.
  • L'esenzione riguarda esclusivamente gli immobili utilizzati per le attività agevolate e con modalità non commerciali; eventuali parti destinate ad attività commerciali possono restare imponibili.
  • In situazioni analoghe è opportuno conservare bilanci, rendiconti, documentazione sulle rette e sui costi, nonché prove dell'effettivo utilizzo degli immobili, poiché l'onere di dimostrare i presupposti dell'esenzione ricade sul soggetto che la invoca.

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