Regolamento (UE) 2016/1904
Regolamento delegato (UE) 2016/1904 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento sui prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce in modo armonizzato i criteri e i fattori che EIOPA e le autorità nazionali devono valutare prima di intervenire su prodotti assicurativi d’investimento o su pratiche finanziarie collegate. L’obiettivo è individuare quando una commercializzazione o vendita comporti un timore significativo per la tutela degli investitori oppure una minaccia all’ordinato funzionamento dei mercati o alla stabilità finanziaria. La disciplina non introduce direttamente divieti o misure specifiche, ma fornisce la griglia valutativa per adottare interventi temporanei sui prodotti.
Regolamento delegato che specifica i criteri e i fattori da considerare per l’esercizio dei poteri di intervento sui prodotti da parte di EIOPA e delle autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti di investimento assicurativi, nonché ai tipi di attività finanziaria o pratiche finanziarie connessi alla loro commercializzazione, distribuzione o vendita. Riguarda, da un lato, l’EIOPA nell’esercizio dei poteri temporanei di intervento a livello dell’Unione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014 e, dall’altro, le autorità competenti nazionali nell’esercizio dei poteri di intervento ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal 31 dicembre 2016; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento delegato (UE) 2016/1904: criteri per l’intervento sui prodotti
Il regolamento delegato (UE) 2016/1904 integra il regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i PRIIP, definendo i criteri e i fattori che devono guidare l’esercizio dei poteri di intervento sui prodotti. La finalità è assicurare un approccio coerente da parte di EIOPA e delle autorità competenti quando la commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi o di pratiche finanziarie connesse ponga rischi per la tutela degli investitori, per il regolare funzionamento dei mercati o per la stabilità finanziaria.
Contesto e funzione del regolamento
I considerando chiariscono che il regolamento non introduce direttamente un divieto generale o una misura concreta di product intervention, ma specifica gli elementi da valutare per accertare l’esistenza di un "timore significativo" per gli investitori o di una "minaccia" ai mercati e alla stabilità finanziaria. Viene inoltre precisato che la soglia per la "minaccia" è più elevata rispetto a quella del "timore significativo", ma che l’intervento può essere adottato anche quando uno solo dei fattori elencati è sufficiente a dimostrare il rischio rilevante.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 riguarda i poteri temporanei di intervento di EIOPA ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014; l’articolo 2 disciplina i criteri che le autorità competenti nazionali devono considerare ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L’ambito oggettivo comprende la commercializzazione, distribuzione o vendita di determinati prodotti di investimento assicurativi, nonché attività finanziarie o pratiche finanziarie collegate. La disciplina è rilevante in tutti gli Stati membri e si applica direttamente dal 31 dicembre 2016.
Criteri di valutazione comuni
Le due disposizioni centrali contengono un elenco sostanzialmente identico di criteri da esaminare. In primo luogo, rileva il grado di complessità del prodotto o della pratica, con attenzione a:
- tipo e trasparenza delle attività sottostanti;
- trasparenza di costi e oneri, inclusa l’opacità derivante da livelli multipli di costi;
- complessità del calcolo del rendimento;
- natura e portata dei rischi;
- eventuale abbinamento con altri prodotti o servizi;
- complessità dei termini e condizioni.
In secondo luogo, devono essere valutate la portata delle potenziali conseguenze negative e il loro impatto potenziale, considerando:
- valore nozionale del prodotto;
- numero di clienti, investitori o partecipanti al mercato interessati;
- peso del prodotto nei portafogli;
- probabilità, entità e natura delle perdite;
- durata delle conseguenze negative;
- volume dei premi;
- numero di intermediari coinvolti;
- crescita del mercato o delle vendite;
- importo medio investito;
- livello di copertura di eventuali sistemi nazionali di garanzia;
- valore delle riserve tecniche per i prodotti di investimento assicurativi.
Tipologia di investitori e mercato di riferimento
Un ulteriore gruppo di fattori riguarda il tipo di investitori coinvolti o destinatari del prodotto. Il regolamento richiede di considerare se si tratti di clienti al dettaglio, professionali o controparti qualificate ai sensi della direttiva 2014/65/UE, nonché le competenze, l’esperienza, la situazione economica e gli obiettivi finanziari degli investitori. È espressamente rilevante anche la vendita al di fuori del mercato di riferimento previsto o l’errata identificazione di tale mercato.
Trasparenza, leva, costi e liquidabilità
Il regolamento valorizza anche la trasparenza del prodotto o della pratica, con riferimento a:
- chiarezza delle attività sottostanti;
- presenza di costi o oneri nascosti;
- tecniche di marketing che possono attirare l’attenzione senza riflettere la qualità reale del prodotto;
- natura e trasparenza dei rischi;
- uso di nomi o terminologia fuorvianti;
- insufficienza o scarsa attendibilità delle informazioni disponibili.
Sono inoltre rilevanti la presenza di leva incorporata o generata dal finanziamento, la disparità tra rendimento atteso e rischio di perdita, i costi di strutturazione e altri costi, nonché la facilità e il costo di uscita o di cambio prodotto. In quest’ultima prospettiva, il regolamento considera ostacoli al cambio di strategia, impossibilità di ritiro anticipato o altri impedimenti all’uscita.
Innovazione, pratiche di vendita e solidità dell’emittente
Tra i fattori ulteriori figurano il grado di innovazione del prodotto, del modello distributivo o della catena di intermediazione, inclusi i casi di embedding e triggering, e l’esperienza del mercato con prodotti analoghi. Vengono poi considerate le pratiche di vendita, i canali distributivi e i materiali promozionali, così come la situazione finanziaria ed economica dell’emittente e l’adeguatezza degli accordi di riassicurazione.
Rischi sistemici, criminalità finanziaria e infrastrutture di mercato
Le disposizioni includono anche criteri di carattere sistemico: rischio elevato per la resilienza o il regolare funzionamento dei mercati, possibile disparità artificiale dei prezzi dei derivati rispetto al sottostante, rischi per infrastrutture di mercato e sistemi di pagamento, minaccia alla fiducia degli investitori e rischio di perturbazione per enti finanziari rilevanti. Inoltre, il regolamento richiede di valutare se il prodotto possa essere facilmente utilizzato per finalità di criminalità finanziaria, tra cui frode, abuso di mercato, ricettazione, finanziamento del terrorismo e riciclaggio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento è stato adottato il 14 luglio 2016, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 dicembre 2016. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Criteri per i poteri temporanei di intervento di EIOPA
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014, EIOPA deve valutare la rilevanza di una serie di fattori e criteri per stabilire se la commercializzazione, distribuzione o vendita di determinati prodotti di investimento assicurativi, attività finanziarie o pratiche finanziarie generi un timore significativo per la tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o alla stabilità finanziaria dell’Unione. La valutazione può basarsi anche su uno solo dei fattori o criteri elencati.
Criteri per i poteri di intervento delle autorità competenti
Ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1286/2014, le autorità competenti nazionali devono valutare criteri sostanzialmente analoghi per accertare un timore significativo o una minaccia riferiti almeno a uno Stato membro. Anche in questo caso è possibile fondare la valutazione su uno o più fattori tra quelli indicati.
Fattori relativi a complessità, trasparenza e rischiosità del prodotto
Tra i principali elementi da considerare vi sono la complessità del prodotto o della pratica, la trasparenza delle attività sottostanti, dei costi e degli oneri, la complessità del calcolo del rendimento, la natura e portata dei rischi, l’eventuale abbinamento con altri prodotti o servizi e la chiarezza delle condizioni contrattuali.
Fattori relativi a impatto potenziale, investitori e pratiche di vendita
Devono essere esaminati il numero di clienti o investitori coinvolti, il valore nozionale, la quota nei portafogli, la probabilità e gravità delle perdite, la durata degli effetti negativi, i volumi di premio, il numero di intermediari, la crescita del mercato, l’ammontare medio investito, la copertura di eventuali sistemi di garanzia e il valore delle riserve tecniche. Rilevano inoltre la tipologia di investitori, il loro livello di competenza ed esperienza, la situazione economica, gli obiettivi finanziari, il rispetto del mercato di riferimento e le modalità di vendita e comunicazione.
Fattori relativi a leva, prezzi, innovazione, uscita e rischi di mercato
Il regolamento richiede di considerare anche la leva incorporata o derivante dal finanziamento, la possibile asimmetria tra rendimento atteso e rischio di perdita, la facilità e il costo di disinvestimento o cambio prodotto, la presenza di costi nascosti o non coerenti con il servizio di distribuzione, il grado di innovazione del prodotto o della catena distributiva, l’esperienza passata del mercato con prodotti simili, i rischi per la resilienza dei mercati, per le infrastrutture di negoziazione, compensazione e regolamento, per la fiducia degli investitori e per enti finanziari rilevanti per il sistema.
Rischi di criminalità finanziaria e di perturbazione del sistema
Tra i criteri espressamente indicati figurano la suscettibilità del prodotto a frode, abuso di mercato, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, l’eventuale rischio di disparità artificiale dei prezzi dei derivati rispetto al sottostante, e il rischio di perturbazione per enti finanziari importanti per il sistema finanziario dell’Unione o dello Stato membro interessato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 31 dicembre 2016. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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