Cassazione Penale, Ordinanza n. 15533/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e con sentenza confermata dalla Corte d'appello, ricorreva per cassazione avverso la decisione di merito relativa a una condotta di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, contestata in forma aggravata per recidiva e concorso nel reato. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., lamentando che l'affermazione di responsabilità sarebbe stata fondata su un solo indizio e che la motivazione avrebbe omesso di confrontarsi con ipotesi alternative compatibili con i fatti, tali da impedire la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e all'art. 133 c.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere la lieve entità del fatto e nel determinare la pena, valorizzando elementi in parte non riferibili all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi sostanzialmente ripetitivi di doglianze già vagliate e comunque non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, ha affermato che la violazione dell'art. 192 c.p.p. non può essere veicolata come vizio processuale per superare i limiti del sindacato sulla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; nel merito, ha giudicato logica la valorizzazione di più impronte nitide rinvenute su un involucro contenente droga destinata allo spaccio, e ha escluso che le ipotesi alternative prospettate dalla difesa avessero concreta consistenza. Quanto al secondo motivo, ha condiviso il diniego della lieve entità, perché la valutazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede un apprezzamento complessivo di quantità, qualità, modalità di custodia e inserimento della sostanza in un contesto organizzato di traffico; nel caso concreto, tali dati escludevano la minima offensività. Ha infine ritenuto congrua la dosimetria della pena, fondata su base edittale coerente, aumento per recidiva e riduzione per il rito abbreviato. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
richiamato come base dell'aumento per recidiva nella condanna confermata.
art. 110 c.p.
richiamato quale titolo di concorso di persone nel reato contestato.
art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione/condotta in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
disciplinante il fatto di lieve entità, da valutare in concreto con giudizio complessivo su mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
individuata come cornice dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce che i vizi motivazionali non possono essere surrettiziamente trasformati in violazioni di legge processuale.
art. 192 c.p.p.
la Corte esclude che la sua dedotta violazione sia autonomamente spendibile per censurare la valutazione del materiale probatorio oltre i limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 125 c.p.p.
richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite per escludere che le regole sulla motivazione amplino i motivi di ricorso oltre i limiti di legge.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, non utilizzabile per eludere i limiti di deducibilità dei vizi motivazionali.
art. 133 c.p.
criterio per la determinazione della pena, la cui applicazione può essere motivata anche sinteticamente purché non arbitraria o illogica.
art. 616 c.p.p.
norma posta a base della condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito mascherare un vizio di motivazione come violazione di norme processuali per superare i limiti dell'art. 606 c.p.p.; la censura deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione probatoria può fondare la responsabilità anche su un solo indizio, purché esso sia grave, preciso e logicamente idoneo a sorreggere la ricostruzione del fatto; la mera astratta possibilità di ipotesi alternative non basta a integrare un ragionevole dubbio se non è sorretta da dati concreti.
- In materia di stupefacenti, la lieve entità del fatto non si desume dal solo dato quantitativo, ma richiede una valutazione globale di quantità, qualità, modalità di custodia e inserimento della condotta in un contesto organizzato di traffico; la presenza di elementi di stabile disponibilità e di contesto illecito esclude la qualificazione attenuata.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice espliciti, anche sinteticamente, i criteri di cui all'art. 133 c.p. utilizzati per la determinazione della pena; il sindacato di legittimità interviene solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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