Cassazione Civile, Ordinanza n. 08835/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce da un accordo sottoscritto tra un Comune e i proprietari di un’area destinata a un’opera pubblica, denominato dalle parti come "accordo preliminare di cessione volontaria". I privati avevano chiesto l’adempimento dell’obbligo a contrarre e il pagamento dell’indennità di occupazione pattuita, assumendo che il Comune avesse immesso in possesso l’area e non avesse poi stipulato il definitivo né corrisposto le somme dovute. Il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di adempimento, ma aveva condannato il Comune al pagamento dell’indennità di occupazione; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione il Comune ha dedotto tre censure: 1) nullità della clausola che fissava l’indennità di occupazione in euro 10.000 mensili perché contraria a norme imperative del d.P.R. 327/2001 sui criteri di determinazione dell’indennità; 2) inefficacia dell’accordo perché non seguito dalla stipula dell’atto di cessione volontaria e perché soggetto a condizione risolutiva/nullità in caso di mancata stipula entro febbraio 2013; 3) errore nel calcolo dell’importo, poiché, anche a voler considerare valido l’accordo, l’indennità avrebbe potuto essere dovuta solo fino a febbraio 2013 e non oltre.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano tra loro non coerenti nella qualificazione del negozio, oscillando fra contratto preliminare di diritto privato, accordo bonario sull’indennità e vera e propria cessione volontaria ex disciplina espropriativa. Inoltre, ha osservato che il Comune non aveva trascritto in modo adeguato il contenuto dell’accordo e, soprattutto, non aveva allegato tempestivamente nei precedenti gradi i fatti costitutivi della dedotta nullità per violazione di norme imperative. Il secondo motivo è stato ritenuto anche nuovo, perché nei gradi di merito si era parlato di accordo preliminare e non di accordo bonario. Il terzo motivo è stato reputato inammissibile anche perché l’eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio né proponibile per la prima volta in appello o in cassazione. Il Comune è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Indicato come base del giudizio introdotto dai proprietari in primo grado con rito sommario di cognizione.
art. 113, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 104 del 2010
Richiamato dal tribunale per dichiarare il difetto di giurisdizione sulla domanda di adempimento dell’obbligo a contrarre.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato dal ricorrente per formulare i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 50 d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato dal Comune come parametro legale per la determinazione dell’indennità di occupazione e, nella motivazione, come norma da distinguere dalla disciplina della cessione volontaria.
artt. 1418 e 1419 c.c.
Invocati dal ricorrente per sostenere la nullità parziale della clausola negoziale difforme dai criteri legali; la Corte però ha dichiarato inammissibile la censura per carenza di specificità e novità della questione.
art. 45 d.P.R. n. 327 del 2001
La Corte richiama la cessione volontaria ex art. 45 come istituto diverso dall’accordo bonario e dal contratto privatistico; in tale sede il corrispettivo è ancorato ai criteri legali e l’accordo produce gli effetti del decreto di esproprio.
art. 22-bis, comma 5, d.P.R. n. 327 del 2001
Citato dal ricorrente per sostenere il diverso criterio legale di quantificazione dell’indennità di occupazione legittima.
art. 20, comma 9, d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato dalla Corte per descrivere la stipula dell’atto di cessione e il rapporto con il procedimento espropriativo.
art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001
Indicato dalla Corte come criterio di calcolo del corrispettivo per aree edificabili nell’atto di cessione volontaria.
art. 38 d.P.R. n. 327 del 2001
Indicato come criterio di calcolo del corrispettivo per costruzioni legittimamente edificate.
art. 40 d.P.R. n. 327 del 2001
Indicato come criterio di calcolo del corrispettivo per aree non edificabili, anche coltivate direttamente dal proprietario.
art. 1322 c.c.
Richiamato per distinguere il contratto privatistico di compravendita, retto da autonomia contrattuale, dalla cessione volontaria pubblicistica.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per affermare l’onere di specificità e autosufficienza del ricorso, da intendersi in modo non eccessivamente formalistico ma comunque tale da rendere comprensibili gli atti e i documenti rilevanti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Citato in relazione all’onere di deposito dei documenti richiamati nel ricorso per cassazione.
art. 9 l. n. 192 del 1998
Richiamato in via generale nel passaggio sulla nullità rilevabile d’ufficio e sulla necessità di dedurre i fatti costitutivi della nullità già emersi nel processo.
art. 2932 c.c.
Richiamato in giurisprudenza per evidenziare che, se sussiste un vero preliminare, può essere chiesta la sentenza costitutiva di trasferimento.
Massime di principio
- La qualificazione di un negozio relativo a un’area destinata a espropriazione dipende dal contenuto complessivo dell’accordo e dal suo inserimento nel procedimento ablativo: occorre distinguere tra contratto privatistico, accordo bonario sull’indennità e vera cessione volontaria pubblicistica.
- Nella cessione volontaria inserita nel procedimento espropriativo, il corrispettivo non è liberamente determinabile dalle parti ma è vincolato ai criteri legali; le clausole difformi e contrastanti con norme imperative possono essere sostituite di diritto solo se la questione sia ritualmente introdotta e sorretta dai fatti costitutivi già allegati.
- L’accordo bonario o amichevole sull’indennità non equivale di per sé alla cessione del bene: se non segue il decreto di esproprio o l’atto di cessione, l’accordo perde efficacia per la mancata conclusione della procedura espropriativa.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di nullità negoziali richiede specificità: non basta invocare in astratto norme imperative, ma occorre indicare puntualmente gli atti, il contenuto delle clausole e i fatti già emersi nei giudizi di merito che avrebbero imposto il rilievo officioso.
- L’eccezione di avveramento di una condizione risolutiva, quando attiene all’esercizio di un diritto potestativo, è eccezione in senso stretto e non può essere rilevata d’ufficio né proposta per la prima volta in appello o in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08715/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08716/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08717/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08719/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08720/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08722/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →