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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33416/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca dopo che la Corte d'Appello aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di omessa dichiarazione IVA a carico dell'imputato. Il ricorrente deduceva: (i) violazione del principio secondo cui la confisca per equivalente sui beni dell'amministratore è ammissibile solo se è impossibile il sequestro sui beni della società beneficiaria; (ii) illegittimità dell'applicazione dell'art. 322-ter cod. pen. poiché presupporrebbe una sentenza di condanna o applicazione della pena; (iii) inapplicabilità dell'art. 578-bis cod. proc. pen. ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla statuizione sulla confisca. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Esposito) secondo cui l'art. 578-bis, introdotto dal d.lgs. 1 marzo 2018 n. 21, ha natura anche sostanziale ed è inapplicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, escludendo quindi la possibilità di utilizzare la confisca per equivalente prevista da tale norma per i fatti del 2010. Inoltre ha osservato che, quanto alla confisca diretta, la giurisprudenza (Lucci) consente la sua statuizione anche dopo la sopravvenuta prescrizione solo se in un precedente grado è intervenuta pronuncia di condanna e gli accertamenti di merito (sussistenza del reato, responsabilità e qualificazione del bene) rimangono inalterati; nella fattispecie l'appello non ha svolto i necessari accertamenti di merito e la sentenza impugnata non è stata chiara circa la tipologia di confisca adottata. Per questi motivi la Corte ha annullato la statuizione sulla confisca e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Salerno.

Norme richiamate

  • art. 578-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21)

    le Sezioni Unite hanno affermato che "la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore" (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, Esposito).

    La Corte interpreta la norma come avente natura sostanziale con effetti non retroattivi: non può essere applicata a reati commessi prima dell'entrata in vigore del 1/3/2018, dunque la confisca per equivalente prevista da tale norma non è utilizzabile per i fatti del 2010.

  • art. 322-ter cod. pen.

    L'art. 322-ter disciplina la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato. La Corte evidenzia che l'applicazione di tale istituto, in ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, è ammessa solo se vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e gli accertamenti di merito restino inalterati nei successivi gradi (principio ricavato dalla Sez. U. Lucci).

  • art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen.

    Norma richiamata dalla giurisprudenza (Lucci) che consente la confisca del prezzo anche quando il reato si estingue per prescrizione, ma la sua applicazione richiede che gli accertamenti di merito siano stati previamente effettuati e rimangano inalterati.

  • Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015 (Lucci)

    "il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione; può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio".

    I giudici interpretano Lucci nel senso che la confisca diretta post-prescrizione è possibile solo se esiste una pronuncia di condanna anteriore e gli accertamenti sul reato e sul bene siano stati già compiuti e non siano rimesi in discussione.

  • Sez. U., n. 4145 del 29/09/2022 (Esposito)

    La pronuncia chiarisce che l'art. 578-bis ha efficacia non retroattiva rispetto ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore e quindi non può autorizzare confische per equivalente riferite a reati commessi anteriormente.

Massime di principio

  • La confisca per equivalente disciplinata dall'art. 578-bis non può essere applicata a reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma (1/3/2018).
  • La confisca diretta (art. 322-ter) può essere disposta anche se il reato è poi estinto per prescrizione, ma solo se in un precedente grado c'è stata una pronuncia di condanna e gli accertamenti di merito (sussistenza del reato, responsabilità dell'imputato, qualificazione del bene) restano inalterati nei successivi giudizi.
  • Il giudice d'appello che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione deve chiarire la tipologia di confisca applicata e motivare adeguatamente gli accertamenti di merito richiesti dalle Sezioni Unite; l'assenza di tale specificazione o di adeguata disamina probatoria porta all'annullamento e al rinvio.
  • La confisca sui beni dell'amministratore societario è ammissibile in luogo della confisca sulla società solo se risulti impossibile aggredire i beni dell'ente che ha tratto vantaggio dall'illecito.
  • In situazioni analoghe verificare sempre la temporalità del fatto rispetto all'entrata in vigore delle norme sulla confisca per equivalente e controllare se esistono pregresse pronunce di condanna che consentano l'applicazione di misure di confisca non retroattive.

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