Cassazione Penale, Sentenza n. 22695/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In sintesi: accertata la prescrizione del reato di ricettazione a seguito della viziosa rideterminazione della pena da parte della Corte d'Appello, la decisione impugnata è stata annullata e il procedimento estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del delitto ex art. 474 c.p. e, per il reato di ricettazione, aveva rideterminato la pena in mesi dieci, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa. Il ricorrente censurava, tra l'altro, la responsabilità e la valutazione delle circostanze probatorie (numero dei pezzi contraffatti) e la determinazione della pena in appello. La Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla responsabilità, ma ha accolto il motivo relativo alla determinazione della pena: i giudici d'appello, dopo aver escluso l'aumento per continuazione connesso al reato ex art. 474 (dichiarato prescritto), hanno determinato la pena per il residuo addebito in misura peggiorativa impedendo l'incidenza delle attenuanti già riconosciute; ciò ha comportato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., che il reato di ricettazione risultasse prescritto (termine decennale aumentato delle sospensioni decorso).
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Il reato indicato è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; la pronuncia di prescrizione relativa a tale delitto ha inciso sulla valutazione delle cause di aumento e sulla determinazione complessiva della pena.
art. 129 cod. proc. pen.
Applicato per rilevare la prescrizione del reato residuo (ricettazione) a seguito della erronea rideterminazione della pena in appello: la Corte ha verificato che, considerati i termini decennali e le sospensioni, il reato era prescritto.
Massime di principio
- Se una Corte d'appello esclude un aumento di pena (es. per continuazione) relativo a un reato dichiarato prescritto, va verificato con attenzione l'effetto di tale esclusione sulla determinazione della pena per i reati residui: una ricalcolo che peggiora la posizione del reo può portare a conseguenze automatiche sulla prescrizione.
- L'annullamento senza rinvio per prescrizione è previsto quando, in base alla ricostruzione della Cassazione, il termine prescrizionale del reato residuo è già decorso tenendo conto delle sospensioni; quindi il vizio nella determinazione della pena in grado d'appello può renderne inevitabile l'estinzione.
- In casi analoghi, è fondamentale calcolare correttamente i termini prescrizionali (durata legale, aumenti, sospensioni) prima di modificare la quantificazione della pena riconoscendo o escludendo circostanze attenuanti o aumentative.
- La parte che impugna (o la difesa in Cassazione) può ottenere l'annullamento senza rinvio quando l'errore di calcolo o di applicazione delle circostanze in grado d'appello produce un risultato in cui la prescrizione del reato è già intervenuta.
- I giudici di merito devono evitare di determinare la pena in modo da precludere l'applicazione di circostanze favorevoli già riconosciute, perché ciò può configurare un vizio correggibile in Cassazione con conseguente estinzione del reato per prescrizione.
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