Ordinanza n. 85/2026 - Venezia, Sezione 4
per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata dall'istante ex art. 1, comma 343°, della L 23 dicembre 2005 n. 266.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'obbligo di concludere il procedimento relativo alla domanda di indennizzo ex art. 1, comma 343, l. 266/2005
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione per l'accertamento dell'obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concludere il procedimento instaurato a seguito della domanda di indennizzo presentata ai sensi dell'art. 1, comma 343, della l. 266/2005. Nel corso del giudizio è emerso che il D.P.C.M. 30 luglio 2025 ha fissato i requisiti e i presupposti per l'accesso al Fondo, la misura degli indennizzi, l'iter procedimentale e le risorse disponibili, rimettendo tuttavia a uno o più decreti ministeriali la definizione concreta delle modalità di presentazione delle domande e delle disposizioni applicative e operative. Il medesimo D.P.C.M. è stato impugnato davanti al TAR Lazio in un giudizio ancora pendente. L'amministrazione ha rappresentato tale pendenza, ritenuta rilevante perché l'assetto normativo applicabile alla domanda e, conseguentemente, l'obbligo di provvedere e le modalità di definizione dell'istanza, dipendono dall'esito del giudizio sul D.P.C.M.
La decisione
Il TAR ha sospeso il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definirà l'impugnazione del D.P.C.M. 30 luglio 2025. Il giudice ha ravvisato una pregiudizialità tecnico-giuridica necessaria: la decisione sul D.P.C.M. determinerà l'assetto normativo dal quale dipendono sia l'accertamento dell'obbligo ministeriale di provvedere sia le modalità di definizione della domanda di indennizzo. La sospensione è stata disposta ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c. Ai fini della prosecuzione, le parti costituite dovranno presentare istanza di fissazione d'udienza dopo avere avuto conoscenza della cessazione della causa di sospensione; in mancanza, il ricorso sarà dichiarato estinto ai sensi dell'art. 80 c.p.a. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente per ragioni di tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Norme richiamate
art. 1, comma 343, l. 23 dicembre 2005, n. 266
Costituisce la base normativa della domanda di indennizzo presentata dal ricorrente.
D.P.C.M. 30 luglio 2025
Disciplina requisiti e presupposti per l'accesso al Fondo, misura degli indennizzi, iter procedimentale e risorse disponibili, rimettendo a decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze le modalità concrete di presentazione delle domande e le disposizioni applicative e operative.
art. 79 c.p.a.
Consente la sospensione del processo amministrativo nei casi previsti dalla legge; nel caso concreto è stato applicato per sospendere il giudizio in ragione della pregiudizialità del giudizio pendente sul D.P.C.M.
art. 295 c.p.c.
È stato richiamato quale fondamento della sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla definizione di altra controversia pregiudiziale.
art. 80 c.p.a.
Impone alle parti, cessata la causa di sospensione, di presentare istanza di fissazione d'udienza per la prosecuzione del giudizio, prevedendo l'estinzione in caso di mancata riattivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del GDPR, il fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità del ricorrente mediante oscuramento delle sue generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo avente a oggetto l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, sussiste pregiudizialità tecnico-giuridica necessaria quando un distinto giudizio di impugnazione può modificare l'assetto normativo dal quale dipendono sia l'esistenza dell'obbligo di provvedere sia le modalità di definizione dell'istanza.
- La pendenza di un giudizio avente a oggetto la legittimità dell'atto normativo o generale che disciplina presupposti, procedimento e modalità di erogazione di un indennizzo giustifica la sospensione necessaria del giudizio sul silenzio, ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., fino al passaggio in giudicato della decisione sulla controversia pregiudiziale.
- Dopo la cessazione della causa di sospensione, la prosecuzione del processo amministrativo richiede la presentazione, da parte delle parti costituite, dell'istanza di fissazione d'udienza nei termini previsti dall'art. 80 c.p.a.; in mancanza, il ricorso è esposto alla dichiarazione di estinzione.
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