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Sentenza

Sentenza n. 1058/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600219

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisione della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi e silenzio del Ministero della Difesa su un'istanza di accesso a documenti relativi al trasferimento del militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione della Difesa)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, chiedendo anche l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Difesa e la condanna all'ostensione dei documenti richiesti. L'accesso riguardava atti ritenuti rilevanti in un separato giudizio relativo al trasferimento del militare da un reggimento a un altro, disposto in conseguenza dell'immissione in servizio permanente. È stato dedotto un unico motivo, articolato nella violazione dell'art. 24, comma 7, della l. 241/1990, dell'art. 1048 del d.P.R. 90/2010, nonché in eccesso di potere per falso presupposto, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, insufficienza ed erroneità dell'istruttoria e violazione della trasparenza amministrativa. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva della Commissione e contestato l'infondatezza del ricorso nel merito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi, estromettendola dal giudizio. La Commissione svolge infatti una funzione consultiva: non dispone del potere di ordinare l'ostensione né di vincolare l'amministrazione che abbia negato l'accesso; le sue decisioni hanno natura endoprocedimentale e non provvedimentale. Nel merito, il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha rilevato che la documentazione relativa alla politica d'impiego e le Tabelle Organiche Ordinative degli enti della Forza Armata sono sottratte all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l. 241/1990 e dell'art. 1048, comma 1, lettere b) e r), del d.P.R. 90/2010, poiché riguardano dettagliatamente struttura e funzioni degli enti e reparti della Difesa e tutelano la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali. Tale esclusione non è assoluta: può essere superata quando il richiedente dimostri un interesse difensivo di pari o superiore livello. Tuttavia, il militare non ha provato il collegamento sostanziale tra la pretesa dedotta nel giudizio sul trasferimento e i documenti richiesti. Non è quindi emerso un interesse difensivo idoneo a derogare alle limitazioni all'accesso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 6, l. 241/1990

    Consente di sottrarre all'accesso documenti la cui divulgazione possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; il TAR la applica alla documentazione sulla politica d'impiego e alle tabelle organiche della Difesa.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Il limite all'accesso può essere superato per esigenze difensive, ma solo quando il richiedente dimostri un collegamento sostanziale tra i documenti e la pretesa fatta valere in giudizio.

  • art. 1048, comma 1, lettere b) e r), d.P.R. 90/2010

    Sottrae all'accesso la documentazione concernente la politica d'impiego e le Tabelle Organiche Ordinative degli enti di Forza Armata, in ragione della tutela della sicurezza e della difesa nazionale.

Massime di principio

  • La Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi esercita una funzione consultiva e le sue decisioni non hanno efficacia vincolante nei confronti dell'amministrazione detentrice dei documenti né natura di provvedimento conclusivo del procedimento di accesso; la Commissione non è quindi legittimata passivamente rispetto alla domanda di ostensione.
  • La documentazione concernente la politica d'impiego e le Tabelle Organiche Ordinative degli enti della Difesa rientra tra gli atti sottratti all'accesso quando la loro divulgazione incida sulla sicurezza, sulla difesa nazionale o sulle relazioni internazionali.
  • L'esclusione dall'accesso per ragioni di sicurezza e difesa nazionale non è assoluta: il richiedente può invocare esigenze difensive, ma deve dimostrare uno specifico e sostanziale collegamento tra i documenti richiesti e la pretesa fatta valere in giudizio.
  • La mera allegazione della pendenza di un giudizio e della generica utilità dei documenti per la difesa non è sufficiente a superare i limiti normativi all'accesso; occorre provare la concreta indispensabilità o rilevanza difensiva della documentazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoStato giuridico e avanzamento
RamiAccesso e trasparenzaForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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