Sentenza n. 16652/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane INAIL del 26 gennaio 2026 n. 26, comunicata il 28/01/2026, recante l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. j) del bando di concorso; - della comunicazione INAIL prot. -OMISSIS-del 28 gennaio 2026 di esclusione dalla procedura concorsuale inviata a mezzo PEC al ricorrente in pari data; - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 83 unità di personale con profilo professionale di Tecnologo, III livello professionale, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, di cui n. 65 unità presso le Unità Operative Territoriali (UOT) - Area 1 B, con data di validazione 9 febbraio 2026 e pubblicata sulla sui portali INAIL e inPa in data 23/02/2026, nella parte in cui non include il ricorrente -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 19 marzo 2026: per annullamento, - della determinazione del Direttore Centrale Risorse Umane INAIL del 26 gennaio 2026 n. 26, comprensiva della relazione dell’Ufficio Risorse Umane del 23 gennaio 2026 presupposta alla predetta determinazione, comunicata in data 13/03/2026 a seguito di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990, nella parte recante l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per asserita mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. j) del bando di concorso; - del verbale della Commissione esaminatrice del concorso de quo di data non conosciuta, trasmesso dalla stessa alla Direzione Centrale Risorse Umane INAIL con nota del 9 gennaio 2026 prot. n. -OMISSIS-, nella parte in cui accerta la mancanza in capo al ricorrente del requisito di esperienza triennale post lauream di cui all'art. 2, comma 1, lett. j) del bando di concorso, intesa quale mancanza del requisito di partecipazione al concorso; - della determinazione della Direzione Centrale Risorse Umane INAIL del 14 febbraio 2025 n. 64, nella parte in cui ammette il ricorrente con riserva generica in ordine all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di concorso, ulteriori rispetto al titolo di studio previsto dall’art. 2, comma 1, lett. i); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ad oggi non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dalla procedura concorsuale per assenza del requisito di esperienza triennale post lauream previsto dal bando e graduatoria finale nella parte in cui non include il candidato; sono stati impugnati con motivi aggiunti anche la relazione istruttoria, il verbale della Commissione e l’ammissione con riserva
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione INAIL del 26 gennaio 2026, comunicata il 28 gennaio 2026, che lo escludeva dal concorso per 83 tecnologi, nonché la graduatoria finale pubblicata il 23 febbraio 2026 nella parte in cui non lo includeva. Ha dedotto, con il ricorso introduttivo, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, violazione della lex specialis e dell’art. 3 l. 241/1990; violazione delle regole sul soccorso istruttorio e dei principi di collaborazione, buona fede e tutela dell’affidamento; irragionevolezza, sproporzione, ingiustizia manifesta e contraddittorietà fra provvedimenti. Con motivi aggiunti ha contestato la relazione dell’Ufficio Risorse Umane del 23 gennaio 2026 e il verbale della Commissione, conosciuti tramite accesso agli atti il 13 marzo 2026, deducendo violazione del bando e dei principi concorsuali, incompetenza della Commissione a rilevare la mancanza dei requisiti di partecipazione, difetto assoluto di istruttoria e travisamento, difetto di motivazione e ulteriore contraddittorietà e illogicità. Il candidato aveva dichiarato nella domanda di avere un’esperienza ultra triennale presso un centro di ricerca francese, con attività di sviluppo di prodotti, rilievi sul campo e partecipazione alla redazione di documentazione per progetti finanziati. La Commissione aveva formulato in termini dubitativi che il candidato «sembrerebbe non essere in possesso» del requisito di esperienza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando in parte qua e nei limiti dell’interesse del ricorrente gli atti impugnati. Ha ritenuto fondati i profili di difetto di motivazione e di istruttoria: il mero richiamo alla mancanza del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. j), del bando non spiegava perché l’esperienza dichiarata fosse stata giudicata insufficiente; inoltre, poiché il requisito era stato dichiarato nella domanda, l’INAIL avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio qualora fossero necessarie integrazioni per verificare, ad esempio, la qualificazione del centro straniero o l’attinenza delle attività all’area concorsuale. Il carattere meramente dubitativo della valutazione della Commissione confermava la lacuna istruttoria. Le altre censure sono state assorbite, essendo le ragioni accolte dirimenti e sufficienti a procurare l’utilità richiesta. L’Amministrazione deve rideterminarsi conformandosi alla sentenza. Spese a carico dell’INAIL, liquidate in euro 2.000,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. j), del bando di concorso
Per quanto concerne, poi, le lacune istruttorie il provvedimento si appalesa parimenti illegittimo nella misura in cui il requisito specifico di ammissione era stato dichiarato in domanda sicché, senza nessuna violazione del principio della par condicio competitorum, l’Amministrazione, ove avesse avuto necessità di integrazioni documentali al fine comprovare la ricorrenza dello stesso – ad esempio con riferimento alla qualificazione del centro straniero ovvero all’attinenza dell’attività tecnologica e professionale espletata all’area di partecipazione concorsuale del candidato – avrebbe dovuto legittimamente attivare il soccorso istruttorio.
Il requisito di esperienza triennale post lauream deve essere verificato con adeguata istruttoria; quando il candidato lo abbia dichiarato nella domanda ma occorrano integrazioni documentali per comprovarlo, l’amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio senza violare la par condicio.
art. 3 l. 241/1990
Con riferimento al primo profilo, infatti, il provvedimento, disponendo l’esclusione in forza del laconico richiamo alla mancanza del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. j) del bando, non ha evidentemente consentito al destinatario di comprendere le ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto carente il requisito in esame.
L’esclusione concorsuale deve indicare le ragioni concrete per cui il requisito dichiarato è stato ritenuto mancante; il mero richiamo alla disposizione del bando non consente al destinatario di comprendere la decisione e non soddisfa l’obbligo di motivazione.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
Per quanto concerne, poi, le lacune istruttorie il provvedimento si appalesa parimenti illegittimo nella misura in cui il requisito specifico di ammissione era stato dichiarato in domanda sicché, senza nessuna violazione del principio della par condicio competitorum, l’Amministrazione, ove avesse avuto necessità di integrazioni documentali al fine comprovare la ricorrenza dello stesso – ad esempio con riferimento alla qualificazione del centro straniero ovvero all’attinenza dell’attività tecnologica e professionale espletata all’area di partecipazione concorsuale del candidato – avrebbe dovuto legittimamente attivare il soccorso istruttorio.
In presenza di un requisito dichiarato dal candidato ma bisognoso di documentazione integrativa per la verifica, l’amministrazione deve ricorrere al soccorso istruttorio, purché ciò non alteri la par condicio.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
La norma è stata richiamata tra le censure del ricorrente in relazione ai principi di collaborazione e buona fede, ma la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- In una procedura concorsuale, l’esclusione per carenza di un requisito di partecipazione deve essere motivata indicando perché gli elementi dichiarati dal candidato non soddisfano il requisito; il mero richiamo alla clausola del bando è insufficiente.
- Quando il candidato abbia dichiarato nella domanda il possesso di un requisito di ammissione, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria effettiva e, se occorrono integrazioni documentali per verificarlo, attivare il soccorso istruttorio, purché ciò non comporti una violazione della par condicio.
- Una valutazione amministrativa meramente dubitativa sulla mancanza di un requisito non è sufficiente a fondare l’esclusione e rende evidente la necessità di completare l’istruttoria.
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