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Sentenza

Sentenza n. 7959/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento a) della nota del Responsabile Sourcing & Procurement Services di Ferservizi S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in data 30.3.2026 (resa nota a mezzo p.e.c. in data 31.3.2026), con la quale si comunica l’avvenuta aggiudicazione della gara di somministrazione del personale a tempo determinato (CIG B8AA76D229), in favore delle controinteressate, Randstad Italia S.p.A. e Gi Group S.p.A., e si dispone l’accoglimento dell’istanza di oscuramento delle offerte tecniche presentate delle controinteressate; b) della medesima nota impugnata sub a), nella parte in cui dispone l’accoglimento dell’istanza di oscuramento della Randstad Italia s.p.a. con riferimento agli atti del subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 95 del d.lgs. 36/2023, prodotti in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata nell’ambito dell’istruttoria; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso, per quanto possa occorrere, della nota di approvazione dei verbali di ricognizione delle offerte, in data 20.3.2026; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO all’accesso integrale ai sopradetti documenti oscurati, in favore della ricorrente.

Giustizia amministrativa202604213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisione di aggiudicazione e di oscuramento delle offerte tecniche delle prime due classificate, nonché degli atti del subprocedimento di verifica dei requisiti di una delle aggiudicatarie

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, terza classificata e immediatamente successiva alle aggiudicatarie, ha impugnato la decisione con cui la stazione appaltante ha oscurato integralmente o in modo esteso parti delle offerte tecniche delle prime due classificate e gli atti relativi alla verifica dei requisiti di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023. Ha dedotto la violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 98 del Codice della proprietà industriale, dell'art. 3 del d.lgs. 36/2023, dell'art. 3 l. 241/1990 e dei principi di trasparenza, par condicio e giusto procedimento, nonché difetto di istruttoria, motivazione errata e perplessa. Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe recepito motivazioni stereotipe, identiche per più concorrenti, senza individuare concretamente segreti tecnici o commerciali, e avrebbe oscurato intere offerte tecniche relative a un servizio standardizzato. Quanto agli atti di verifica dei requisiti dell'aggiudicataria, ha sostenuto che il segreto industriale avrebbe potuto giustificare soltanto un differimento e non l'oscuramento, e che l'accesso fosse necessario per verificare la correttezza della valutazione della stazione appaltante in relazione ad accertamenti fiscali, contributivi e ad altre contestazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha affermato che, ai fini della limitazione dell'accesso agli atti tecnici dell'aggiudicataria, non è sufficiente il generico richiamo al know-how: deve essere individuata puntualmente un'informazione suscettibile di sfruttamento economico, idonea a conferire un vantaggio concorrenziale e dotata di effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. È pertanto illegittimo un oscuramento sintetico, globale e per categorie, riferito ai parametri del disciplinare, anziché analitico e circoscritto a specifici elementi dell'offerta. Una simile modalità comprime in modo sproporzionato il diritto di difesa del concorrente, costringendolo a proporre un ricorso al buio. Lo stesso criterio vale per gli atti del subprocedimento di verifica dei requisiti ex art. 95 del d.lgs. 36/2023, poiché il concorrente leso deve poter controllare l'operato della stazione appaltante. Per effetto conformativo, Ferservizi dovrà oscurare dati e informazioni soltanto se specificamente individuati nelle istanze; ove le istanze siano generiche, dovrà ostendere gli atti senza oscuramenti. Le spese sono state compensate e il contributo unificato è stato posto a carico di Ferservizi.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso, utilizzato dalla ricorrente insieme alla disciplina speciale sugli accessi nelle procedure di gara.

  • art. 35 d.lgs. 36/2023

    Consente limitazioni all'accesso, inclusa la tutela di segreti tecnici e commerciali, ma richiede che il bilanciamento con le esigenze di difesa sia effettuato in modo proporzionato e non mediante oscuramenti generici e globali.

  • art. 36 d.lgs. 36/2023

    Disciplina l'accesso agli atti di gara e impone di salvaguardare le esigenze difensive dei concorrenti, impedendo che l'oscuramento renda impossibile verificare la legittimità dell'aggiudicazione.

  • art. 95 d.lgs. 36/2023

    Riguarda i requisiti di ordine generale la cui verifica, nel caso concreto, deve poter essere controllata dal concorrente che deduca una lesione derivante dall'aggiudicazione.

  • art. 98 Codice della proprietà industriale

    Rileva per la nozione di segreto commerciale: la tutela presuppone informazioni specificamente individuate, economicamente sfruttabili, idonee a procurare un vantaggio concorrenziale e caratterizzate da segretezza oggettiva.

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    È richiamato con riferimento ai principi di accesso al mercato e trasparenza nelle procedure di affidamento.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione di oscuramento.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, il generico richiamo al know-how o al segreto commerciale non è sufficiente a giustificare la limitazione dell'accesso agli atti tecnici dell'aggiudicatario; l'amministrazione deve individuare specificamente le informazioni, dimostrarne la suscettibilità di sfruttamento economico e il vantaggio concorrenziale, nonché gli effettivi caratteri di segretezza oggettiva.
  • L'oscuramento degli atti di gara deve essere analitico, puntuale e proporzionato, riferito a specifici elementi riservati dell'offerta; è illegittimo l'oscuramento sintetico e globale per categorie o per interi parametri di valutazione, quando renda non intelligibile l'offerta e impedisca l'esercizio del diritto di difesa.
  • Le esigenze difensive del concorrente collocato in posizione utile per contestare l'aggiudicazione tendono a prevalere sulla tutela del segreto commerciale, poiché il concorrente deve poter verificare concretamente la legittimità della procedura e non essere costretto a proporre un ricorso al buio.
  • I medesimi criteri di specificità, analiticità e proporzionalità si applicano all'oscuramento degli atti del subprocedimento di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario: il concorrente che deduca una lesione deve poter controllare l'operato della stazione appaltante.
  • Quando l'istanza di oscuramento è generica e non individua puntualmente dati o informazioni riservati, la stazione appaltante deve ostendere gli atti senza procedere all'oscuramento; la sentenza può imporre tale criterio quale effetto conformativo per la riedizione dell'attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTrasparenza e pubblicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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