Cassazione Civile, Ordinanza n. 27925/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
La lite nasce da una vicenda successoria nella quale, all'esito di un sequestro giudiziario disposto su beni ereditari, un soggetto era stato nominato custode medio tempore del compendio. Terminata la controversia ereditaria con esito favorevole al titolare del bene, quest'ultimo agiva per ottenere la restituzione dei frutti percepiti dal custode e di ulteriori somme incassate durante la custodia (ricavi agricoli, contributi pubblici), lamentando l'omesso rendiconto e la trattenuta indebita delle somme. Il tribunale condannava il custode a una somma inferiore a quella richiesta; la corte d'appello, qualificata la domanda come restitutoria dei frutti, accoglieva solo in parte il gravame e liquidava un importo complessivo maggiore, detratte le spese/passività di gestione del fondo sequestrato. In cassazione gli eredi del creditore originario articolavano tre motivi: 1) violazione delle norme sul sequestro giudiziario e sul rendiconto, sostenendo che la verifica dei compensi e delle spese spettasse al giudice del sequestro in sede di approvazione del rendiconto e che il giudice dell'azione autonoma non potesse pronunciarsi su tali poste; 2) violazione delle norme sull'indebito e sulla disciplina del custode, deducendo che il custode, rimasto inerte nel rendere il conto, non avesse titolo a trattenere i frutti né a vedersi riconosciuti compensi e spese, nonché contestando la CTU e la quantificazione delle componenti passive; 3) violazione delle norme processuali sulla CTU e sul contraddittorio, lamentando che il consulente avesse acquisito documenti nuovi, eccedendo il quesito e introducendo attività ultronee rispetto alle domande e difese delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la domanda originaria fosse un'azione di rendiconto ex art. 263 c.p.c. e che, esaurita la custodia, sia legittima anche una separata azione restitutoria o risarcitoria per i frutti e per le poste di gestione, con conseguente infondatezza della tesi sulla competenza esclusiva del giudice del sequestro. Quanto al secondo motivo, ha osservato che la censura investiva in realtà la valutazione di merito sulla quantificazione delle partite attive e passive della gestione, non sindacabile in cassazione, e comunque non coglieva la ratio della sentenza impugnata, che aveva detratto dal dovuto le spese sostenute per la gestione dei beni sequestrati. Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui il consulente può acquisire documenti necessari nei limiti del quesito e nel rispetto del contraddittorio, ma ha dichiarato il motivo aspecifico e carente di autosufficienza perché non indicava il quesito, i documenti asseritamente acquisiti e la loro rilevanza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il resistente era solo intimato; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, nn. 2), 3), 4) e 6)
La Corte ha rilevato che i motivi erano rispettivamente formulati come violazione di legge, ma in concreto erano inammissibili per difetto di specificità, per richiesta di rivalutazione del fatto e per mancanza di autosufficienza.
art. 263 c.p.c.
La procedura di rendiconto è stata ricondotta alla disciplina generale dell'azione di rendiconto; può essere proposta in via principale o incidentale e, una volta cessata la custodia, l'obbligo di restituire beni e frutti può essere fatto valere anche separatamente.
art. 593 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso che attribuisca al solo giudice del sequestro una competenza esclusiva e ostativa all'esercizio dell'azione autonoma successiva alla cessazione della custodia.
art. 676 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sul sequestro giudiziario; la Corte non ha accolto la tesi che ne derivasse un limite alla proponibilità dell'azione restitutoria autonoma.
art. 65 c.p.c.
Norma evocata dai ricorrenti in relazione alla disciplina del custode; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive.
art. 178 disp. att. c.p.c.
Richiamata dai ricorrenti a sostegno della censura sul rendiconto, ma senza esito favorevole.
art. 2037 c.c.
Evocato nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che la contestazione non attingesse correttamente la motivazione e si risolvesse in una critica al merito della quantificazione.
art. 521 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di sequestro e custodia, ma non ritenuto decisivo.
art. 522 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per negare il riconoscimento di compensi al custode; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse invece correttamente trattato le poste come spese/passività di gestione da detrarre dal credito restitutorio.
art. 560 c.p.c.
Evocato nel secondo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 2967 c.c.
Richiamato nel testo come errore materiale in luogo di art. 2697 c.c.; il riferimento è usato per sostenere il mancato assolvimento dell'onere probatorio sulle spese.
art. 2697 c.c.
La Corte, nel richiamare la censura, ribadisce in sostanza che chi allega spese di gestione deve provare le relative poste.
art. 112 c.p.c.
Evocato nel terzo motivo per lamentare ultrapetizione; la Corte ha escluso che il motivo fosse specificamente autosufficiente.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove e degli atti acquisiti dal CTU.
art. 183 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per denunciare l'assunzione di documenti nuovi e la violazione del contraddittorio.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti; la mancanza di puntuale indicazione del quesito, dei documenti e della loro presenza negli atti comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
A seguito dell'inammissibilità è stato posto a carico dei ricorrenti l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Chi gestisce beni nell'interesse altrui, incluso il custode di cose sequestrate, è tenuto a rendere il conto e a consentire il controllo del titolare; l'obbligo di rendiconto non è limitato alle ipotesi tipiche, ma sorge ogni volta che da un rapporto sostanziale discenda il dovere di informare sulle partite di dare e avere.
- Concluso il sequestro o cessata la custodia, il soggetto che ha gestito i beni può essere chiamato a restituire non solo i beni, ma anche i frutti percepiti; le spese sostenute per la gestione possono essere oggetto di detrazione in sede di quantificazione del credito restitutorio.
- La determinazione delle componenti attive e passive della gestione dei beni sequestrati è apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito e non è censurabile in cassazione se il ricorso si limita a sollecitare una nuova valutazione del merito.
- In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente può acquisire i documenti necessari a rispondere al quesito anche al di fuori delle produzioni delle parti, purché resti nei limiti dell'incarico e sia rispettato il contraddittorio; la doglianza in cassazione deve indicare specificamente quesito, documenti e loro presenza negli atti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando censura singoli passaggi della motivazione senza confrontarsi con l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata, ovvero quando è privo di specificità e autosufficienza ex art. 366 c.p.c.
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