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Sentenza

Sentenza del 30/12/2016 n. 27492 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale deducendo: 1) la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio, poiché l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato presso lo studio dell'avvocato originariamente domiciliatario, nel frattempo deceduto; 2) l'omessa pronuncia sulla cessazione della materia del contendere, conseguente alla presentazione di un'istanza di condono INVIM e al pagamento della relativa imposta; 3) l'omessa motivazione sull'esistenza e sugli effetti del condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la notifica presso lo studio dell'avvocato deceduto fosse nulla, ma non inesistente, poiché lo studio aveva continuato a operare tramite il figlio e la costituzione di quest'ultimo aveva sanato retroattivamente il vizio. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la Commissione Tributaria Centrale aveva omesso di esaminare la dedotta causa di estinzione della controversia derivante dal condono e dal pagamento dell'INVIM. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione i vizi processuali, tra cui la violazione del contraddittorio e l'omessa pronuncia.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente di censurare l'omesso esame o la carenza motivazionale su un fatto decisivo per la controversia, quale l'esistenza del condono.

  • Art. 370, comma 1, c.p.c.

    eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa

    Disciplina la costituzione del resistente nel giudizio di cassazione; l'Agenzia delle Entrate si è costituita esclusivamente ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

  • Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 58 del 7 gennaio 2010

    la notifica presso lo studio di un avvocato morto o cancellato dall'albo deve essere considerata nulla e non inesistente

    Quando lo studio continua l'attività tramite altri professionisti, la notifica effettuata presso lo studio è collegata al destinatario e il vizio è sanabile, anche retroattivamente, mediante la costituzione del nuovo professionista.

Massime di principio

  • La notifica eseguita presso lo studio di un difensore deceduto non è necessariamente inesistente: se lo studio continua a operare e mantiene un collegamento organizzativo con il destinatario, il vizio è normalmente qualificato come nullità sanabile.
  • La costituzione in giudizio del nuovo professionista che opera nello stesso studio può sanare retroattivamente la nullità della notifica, rendendo valido il contraddittorio.
  • Il giudice deve esaminare e motivare espressamente una richiesta di estinzione o cessazione della materia del contendere fondata su condono e pagamento dell'imposta; l'omissione costituisce un vizio rilevante.
  • Quando il giudice omette di pronunciarsi su un fatto potenzialmente decisivo, la Cassazione può cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di merito per un nuovo esame.
  • La cassazione della sentenza non comporta automaticamente la vittoria definitiva sul tributo: in questo caso la decisione finale sull'efficacia del condono e sull'estinzione della controversia è stata rimessa al giudice del rinvio.

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