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Ordinanza

Ordinanza n. 15795/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione 1) decreto dirigenziale n 3316 del 14 agosto 2026 dell'Ambito Territoriale di Vicenza con cui è stata disposta l’esclusione delle ricorrenti dagli elenchi delle GPS di prima fascia per la provincia di Vicenza relativamente alla classe di concorso ADSS sostegno nella scuola secondaria di II grado, con la motivazione "mancato inoltro su piattaforma SIDI Riconoscimento Professione Docente del Ministero dell'Istruzione e del Merito della domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero"; 2) dell’ordinanza emanata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 27 del 16/02/2026 avente ad oggetto “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per quanto di ragione e nei limiti del diritto e degli interessi fatti valere nella parte in cui risulta applicata in senso lesivo; 3) della nota emanata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 13731 dell’08/04/2024 contenente le istruzioni operative per la trasmissione telematica dei documenti relativi alle domande di riconoscimento; 4) Sempre ove occorra, tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ancorché di data e tenore sconosciuti, che possano incidere sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Giustizia amministrativa202608886

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione delle ricorrenti dagli elenchi GPS di prima fascia per la classe ADSS, motivato dal mancato inoltro tramite piattaforma SIDI della domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero; impugnati anche l'ordinanza ministeriale di aggiornamento delle graduatorie e le istruzioni operative sulla trasmissione telematica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'esclusione disposta con decreto dirigenziale n. 3316 del 14 agosto 2026 dagli elenchi GPS di prima fascia della provincia di Vicenza per la classe di concorso ADSS, sostegno nella scuola secondaria di II grado, motivata dal mancato inoltro sulla piattaforma SIDI della domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero. Hanno inoltre impugnato, per quanto lesivi, l'ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 sulle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie e la nota ministeriale n. 13731 dell'8 aprile 2024 sulle modalità telematiche di trasmissione della documentazione. Il testo non espone i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha rilevato d'ufficio, sottoponendolo alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità per la proposizione collettiva del ricorso a fronte di posizioni potenzialmente confliggenti: le domande riguarderebbero lo stesso ambito provinciale e determinazioni individuali relative a richieste antagoniste di inserimento nelle graduatorie. Ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza per presentare osservazioni e fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 17 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    ritenuto che emerge dagli atti - e deve essere sottoposto alle parti ex art. 73 c. 3 c.p.a. - un profilo di potenziale inammissibilità, trattandosi di ricorso proposto collettivamente seppur a fronte di posizioni potenzialmente confliggenti (trattandosi di posizioni relative al medesimo ambito provinciale) nonché relative a singole determinazioni individuali assunte in relazione alle richieste (tra loro antagoniste) di inserimento nelle graduatorie

    Quando il giudice rileva d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità, deve sottoporlo alle parti per consentire loro di formulare osservazioni prima della decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo può risultare inammissibile quando le posizioni dei ricorrenti siano potenzialmente confliggenti, in particolare se le domande individuali, relative al medesimo ambito territoriale, sono tra loro antagoniste.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrerePersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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