Ordinanza n. 985/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) della determina n.19 - prot. 2026-0315 del 24 febbraio 2026 con cui la SNIE s.p.a. ha disposto l’aggiudicazione “della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 36/2023 previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi alla Cabina primaria 220/20 kV di SNIE/N-RETI in località Boscofangone nel Comune di Nola (NA) prevista nell'ambito del progetto n. SG-SNI-025 ammesso al finanziamento PNRR - Determinazione di aggiudicazione CUP: F38B22001360006 CIG: B618ADAAE1” in favore della Bemar s.r.l., per un importo pari ad €uro 1.535.459,03; b) della nota del prot. 461/2026 del 16 marzo 2026, con cui la stazione appaltante ha rigettato l’istanza della Moscarino s.r.l. per la revisione in autotutela del provvedimento di aggiudicazione; c) del documento denominato “verbale procedura telematica” che riporta al suo interno la registrazione di tutte le operazioni poste in essere dal seggio di gara dall’apertura delle offerte in data 25 novembre 2025, fino alla conclusioni delle operazioni con la formulazione della proposta di aggiudicazione in favore della Bemar s.r.l., nella parte in cui il seggio di gara, aperta la busta amministrativa della Bemar s.r.l., ha ammesso la stessa alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, non rilevando il deficit di qualificazione costituito dalla insufficiente qualificazione nella categoria prevalente OG10 per classifica ed importi tali da coprire anche gli importi delle categorie scorporabili OS13 ed OS22 dichiarate integralmente da subappaltare; d) di tutti gli ulteriori verbali di gara, ancorché non conosciuti né diversamente conoscibili, ove redatti e non pubblicati dalla stazione appaltante; e) di tutti gli atti posti a base di gara e, in particolare, della lettera d’invito e del capitolato speciale di appalto “procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato per la manifestazione di interesse, per l'affidamento dei lavori relativi alla Cabina primaria 220/20 kV di SNIE/N-RETI in località Boscofangone nel Comune di Nola (NA) prevista nell'ambito del progetto n. SG-SNI-025 ammesso al finanziamento PNRR - Determinazione di aggiudicazione CUP: F38B22001360006 CIG: B618ADAAE1” nell’interpretazione, fatta propria dal seggio di gara e dalla Stazione Appaltante, secondo cui il requisito di partecipazione costituito dal possesso dell’attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all’importo dei lavori da assumere possa essere soddisfatto anche nel caso in cui il concorrente, non in possesso di attestazione SOA per categorie scorporabili diverse dalla prevalente, non sia in grado di dimostrare il possesso di tali requisiti con riferimento agli importi posseduti nella categoria prevalente; f) di tutti gli altri atti e comunicazioni presupposti, connessi o conseguenti, anche non conosciuti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, dei chiarimenti resi in corso di gara; g) di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, preliminare, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; e per la declaratoria della inefficacia del contratto di appalto ex art. 122 c.p.a., ove medio tempore stipulato tra la stazione appaltante e la Bemar s.r.l..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della procedura negoziata per lavori infrastrutturali relativi a una cabina primaria elettrica, diniego di autotutela e atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, disposta in favore dell'aggiudicataria per un importo di euro 1.535.459,03, nonché il diniego dell'istanza di revisione in autotutela, i verbali di gara e gli atti posti a base della procedura. La censura centrale riguarda l'ammissione dell'aggiudicataria alla fase di valutazione economica nonostante, secondo la ricorrente, un deficit di qualificazione nella categoria prevalente OG10, quanto a classifica e importi necessari a coprire anche le categorie scorporabili OS13 e OS22, dichiarate integralmente subappaltabili. La ricorrente ha contestato anche l'interpretazione della lex specialis secondo cui il requisito SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori potrebbe essere soddisfatto da un concorrente privo di attestazione per le categorie scorporabili, anche quando gli importi posseduti nella categoria prevalente non siano sufficienti a dimostrare il possesso dei relativi requisiti. È stata inoltre chiesta, ove stipulato il contratto, la declaratoria di inefficacia ai sensi dell'art. 122 c.p.a., oltre alla sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla prosecuzione delle opere, già iniziate mediante consegna urgente dei lavori, trattandosi di interventi infrastrutturali connessi al potenziamento della rete elettrica e finanziati con fondi PNRR. L'interesse della ricorrente è stato considerato comunque riparabile per equivalente mediante risarcimento. Quanto al fumus boni iuris, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che le censure non presentassero elementi di fondatezza di adeguata evidenza, anche alla luce delle puntuali controdeduzioni delle parti resistenti. Non è stata quindi definita nel merito la questione relativa alla qualificazione SOA dell'aggiudicataria. Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, quale ente titolare dell'intervento PNRR, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza pubblica del 24 giugno 2026 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
procedura negoziata senza bando
La disposizione è indicata quale base normativa della procedura di affidamento, senza una specifica interpretazione nella fase cautelare.
art. 122 c.p.a.
declaratoria della inefficacia del contratto di appalto
La norma è richiamata quale base della domanda eventuale di declaratoria di inefficacia del contratto, senza decisione sul punto in sede cautelare.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prosecuzione di opere infrastrutturali già iniziate e finanziate con fondi PNRR può prevalere sull'interesse del concorrente alla sospensione dell'aggiudicazione quando il pregiudizio dedotto sia suscettibile di riparazione per equivalente.
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, le censure di illegittimità non presentino elementi di fondatezza di adeguata evidenza e risultino contrastate da puntuali deduzioni delle parti resistenti.
- La valutazione cautelare richiede il bilanciamento tra il pregiudizio allegato dal ricorrente e l'interesse pubblico alla continuità dell'intervento amministrativo, anche considerando lo stato di avanzamento dei lavori e i vincoli temporali connessi al finanziamento PNRR.
- Quando il soggetto titolare dell'intervento finanziato nell'ambito del PNRR non è già parte del giudizio, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti ai fini della prosecuzione del processo.
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