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Sentenza

Sentenza n. 1226/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del decreto del Questore di-OMISSIS- del 24 giugno 2021, notificato il 20 novembre 2023, con il quale è stata disposta, nei confronti del ricorrente, la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202301397

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con previsione della possibilità di rilascio di un permesso annuale per lavoro subordinato o attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, deducendo anzitutto la non attualità del provvedimento, adottato nel giugno 2021 e notificato soltanto nel novembre 2023, con conseguente lesione del diritto di difesa. Nel merito ha contestato l'insufficienza reddituale, sostenendo che i redditi considerati dall'Amministrazione riguardavano il periodo della pandemia da Covid-19 e che la crisi economica aveva inciso sulle possibilità lavorative dei migranti. Ha inoltre contestato il giudizio di pericolosità sociale, rilevando l'assenza di condanne definitive e la mera pendenza di indagini, nonché l'omessa o insufficiente considerazione della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo. Ha sostenuto che la revoca non potesse fondarsi automaticamente sulle denunce o sui procedimenti penali relativi a danneggiamenti aggravati e lesioni personali e che l'Amministrazione non avesse motivato adeguatamente l'effettiva minaccia per la società. Il TAR ha inoltre dichiarato inutilizzabile, perché tardiva, la memoria difensiva dell'Amministrazione depositata oltre il termine di trenta giorni liberi previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che il ritardo nella notificazione del decreto fosse dipeso dall'irreperibilità del ricorrente, risultante da una nota della Questura e non contestata, con conseguente applicazione del principio di non contestazione. Il ritardo non ha leso il diritto di difesa, poiché il termine per impugnare decorre dalla notificazione e non dall'adozione dell'atto; inoltre il ricorrente non ha dimostrato che, nel periodo intercorso, fosse mutata la situazione di fatto posta a fondamento della revoca. Quanto al requisito reddituale, il giudice ha rilevato che il ricorrente aveva percepito euro 1.759 nel 2019 ed euro 2.440 nel 2020, importi ampiamente inferiori all'assegno sociale, indicato nel provvedimento in euro 5.977,79. La deduzione relativa alla pandemia è stata ritenuta inidonea, poiché il reddito del 2019, anteriore alla pandemia, era persino inferiore a quello del 2020. L'erroneo richiamo dell'Amministrazione all'art. 29, comma 3, lett. b), del d.lgs. 286/1998 non ha inciso sulla legittimità sostanziale della decisione, essendo correttamente applicato il requisito della disponibilità di un reddito non inferiore all'assegno sociale previsto dall'art. 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Quanto alla pericolosità sociale, il TAR ha valorizzato la descrizione analitica di tredici episodi penalmente rilevanti, commessi tra il 2013 e il 2021, prevalentemente danneggiamenti aggravati e lesioni personali, con particolare intensificazione nel biennio 2018-2019 e tre aggressioni immotivate a passanti tra il 2019 e il 2021. Ha inoltre rilevato l'esistenza di due decreti penali di condanna divenuti esecutivi per episodi di danneggiamento. Le modalità aggressive e immotivate delle condotte sono state ritenute idonee a sostenere il giudizio di pericolosità sociale, senza automatismo fondato sulla sola pendenza di indagini. Il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione avesse considerato anche l'inserimento familiare, sociale e lavorativo, ma avesse ragionevolmente attribuito prevalenza alla reiterazione e gravità delle condotte. La presenza di familiari non è stata ritenuta decisiva, perché la revoca non comportava l'espulsione e il provvedimento prevedeva la possibilità di ottenere un permesso annuale per lavoro subordinato o attesa occupazione. È stato confermato anche il diniego del patrocinio a spese dello Stato, per manifesta infondatezza della pretesa ai sensi degli artt. 122 e 126 d.P.R. 115/2002. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della tardiva produzione della memoria dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    trenta giorni liberi antecedenti la data dell'udienza

    Il termine per il deposito delle memorie difensive è perentorio; la memoria dell'Amministrazione depositata tardivamente è stata dichiarata inutilizzabile.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    principio di non contestazione

    L'irreperibilità del ricorrente, indicata dalla Questura e non contestata, è stata ritenuta provata.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    il termine per l'impugnazione del provvedimento decorre dal momento della notifica

    La notificazione tardiva rispetto all'adozione dell'atto non ha leso il diritto di difesa, poiché il termine per ricorrere decorre dalla notificazione.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 286/1998

    disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale

    La disponibilità del reddito minimo costituisce presupposto per conseguire e mantenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 9, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato

    Il permesso già rilasciato può essere revocato quando il titolare risulti socialmente pericoloso.

  • art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998

    disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale

    La disposizione riguarda specificamente il reddito richiesto per il ricongiungimento familiare; il suo richiamo nel decreto era inconferente rispetto al caso, ma non ha inficiato la corretta applicazione sostanziale del requisito reddituale.

  • art. 122 d.P.R. 115/2002

    le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere

    La domanda di patrocinio a spese dello Stato deve contenere elementi idonei a consentire la verifica della non manifesta infondatezza della pretesa.

  • art. 126, comma 1, d.P.R. 115/2002

    se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate

    La non manifesta infondatezza della domanda giudiziale costituisce presupposto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Il ritardo nella notificazione di un provvedimento amministrativo non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto né una lesione del diritto di difesa quando il ritardo sia imputabile all'irreperibilità del destinatario, il termine per l'impugnazione decorra dalla notificazione e non sia dimostrato alcun mutamento della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento.
  • Il requisito della disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale costituisce presupposto non solo per il rilascio, ma anche per il mantenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; la mera allegazione delle difficoltà economiche connesse alla pandemia non supera il difetto del requisito se i dati reddituali dimostrano insufficienze anche per periodi anteriori alla pandemia.
  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere fondata su un giudizio concreto e motivato di pericolosità sociale desunto dalla reiterazione, gravità e modalità delle condotte penalmente rilevanti, anche quando non tutte siano state definite con sentenze di condanna definitive, purché la valutazione non si risolva in un automatismo fondato sulla mera iscrizione nel registro degli indagati.
  • Nel valutare la pericolosità sociale ai fini della revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, l'Amministrazione deve considerare l'inserimento familiare, sociale e lavorativo dello straniero, ma può ritenere prevalente il rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica quando le condotte reiterate, aggressive e immotivate evidenzino una rilevante capacità a delinquere; la presenza di familiari non impedisce la revoca se il provvedimento non comporta l'espulsione e consente la richiesta di un diverso titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoOnere della prova e principio dispositivo

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